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        <title>Studio Lista - Notizie</title>
        <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/</link>
        <description>Studio Lista - Notizie</description>
                    <item>
                <title>Aumenti salariali e lavoro notturno e festivo: come applicare le imposte sostitutive</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5220307/aumenti-salariali-e-lavoro-notturno-e-festivo-come-applicare-le-imposte-sos</link>
                <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 16:16:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;A seguito delle novità apportate dalla &lt;b&gt;Legge di Bilancio
2026&lt;/b&gt;, l&#039;&lt;b&gt;Agenzia delle Entrate&lt;/b&gt; fornisce le &lt;b&gt;prime indicazioni &lt;/b&gt;sulla
tassazione agevolata degli &lt;b&gt;aumenti salariali da rinnovo contrattuale&lt;/b&gt;.
Vengono inoltre definiti i regimi di favore per le&lt;b&gt; indennità di lavoro
notturno&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;festivo &lt;/b&gt;e &lt;b&gt;turnazione&lt;/b&gt; (&lt;b&gt;Circ. AE 24 febbraio
2026 n. 2&lt;/b&gt;).&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14838589/14291544_158881088_1_L_______20251230000000000000199&quot;&gt;Legge
30 dicembre 2025 n. 199&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; ha introdotto un insieme di misure fiscali di
significativa incidenza sul trattamento economico del lavoro subordinato
privato, delineando un intervento selettivo e temporalmente circoscritto in
materia di imposizione sugli incrementi retributivi e sulle componenti
accessorie correlate a particolari modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In particolare, l&#039;art. 1, comma 7, prevede per l&#039;anno 2026
l&#039;applicazione di un&#039;&lt;b&gt;imposta sostitutiva con aliquota del 5%&lt;/b&gt; sugli
incrementi retributivi riconosciuti in attuazione di contratti collettivi
sottoscritti nel triennio 2024-2026. Contestualmente, i commi 10 e 11 del
medesimo articolo introducono, limitatamente al 2026, un&#039;ulteriore &lt;b&gt;imposta
sostitutiva con aliquota del 15%&lt;/b&gt; applicabile alle maggiorazioni e alle
indennità correlate al lavoro notturno, festivo, prestato nei giorni di riposo
settimanale nonché al lavoro a turni, entro il limite massimo di imponibile
pari a 1.500 euro.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;&lt;b&gt;Agenzia delle Entrate&lt;/b&gt;, con &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14838589/T001E207202602240000000000002/E&quot;&gt;&lt;b&gt;Circ.
AE 24 febbraio 2026 n. 2&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, ha valutato sistematicamente le nuove
disposizioni, ricostruendone il perimetro applicativo, le implicazioni
operative e le principali questioni interpretative, con particolare attenzione
agli effetti sull&#039;assetto della contrattazione collettiva e sulla gestione
amministrativa dei rapporti di lavoro nel settore privato.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;analisi che segue è impostata secondo un rigoroso metodo
normativo e sistematico, basato su una ricognizione analitica del dato
legislativo. Su tale fondamento si innesterà l&#039;esame delle principali
indicazioni interpretative rese dall&#039;Amministrazione finanziaria.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 7 della Legge di Bilancio 2026 prevede che gli
incrementi retributivi corrisposti ai&lt;b&gt; lavoratori dipendenti nell&#039;anno 2026&lt;/b&gt;,
in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del
prestatore di lavoro, a un&#039;imposta sostitutiva dell&#039;imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Si
ricorda, inoltre, che l&#039;imposta sostitutiva si applica ai&lt;b&gt; lavoratori del
settore privato&lt;/b&gt; con un reddito di lavoro dipendente, nell&#039;anno 2025, non
superiore a 33.000 euro. Nella verifica del predetto limite reddituale devono
essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore
nel periodo d&#039;imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Giova, inoltre, evidenziare che l&#039;&lt;b&gt;imposta sostitutiva&lt;/b&gt;
si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell&#039;anno 2026, in
attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli
anni 2024, 2025 e 2026. La misura riguarda, fermo restando il principio di
cassa allargato, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31
dicembre 2026, se relativi a &lt;b&gt;rinnovi contrattuali &lt;/b&gt;sottoscritti nel 2024,
2025 e 2026. Sono esclusi, quindi, dall&#039;agevolazione gli importi derivanti dai
medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026. Al tal proposito, è
importante valorizzare l&#039;indicazione dell&#039;Amministrazione finanziaria secondo
cui, qualora l&#039;erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi
contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni
contrattuali, sia distribuita in più anni, l&#039;imposta sostitutiva si applichi
comunque alle tranche di &lt;b&gt;incremento &lt;/b&gt;corrisposte dal 1° gennaio al 31
dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;&lt;b&gt;Agenzia delle Entrate &lt;/b&gt;ha inoltre chiarito che
l&#039;agevolazione si debba applicare ai soli incrementi retributivi, previsti dai
rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta,
vale a dire le 12 mensilità della retribuzione, la tredicesima e la
quattordicesima mensilità. Sono, altresì, inclusi nell&#039;applicazione
dell&#039;imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai
medesimi &lt;b&gt;incrementi retributivi&lt;/b&gt; quali le assenze, per la sola parte
integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto
di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio). Inoltre, qualora gli
aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l&#039;importo riconosciuto al
dipendente a titolo di superminimo, anche quest&#039;ultimo può beneficiare
dell&#039;agevolazione sui predetti incrementi retributivi. Nel caso, invece, in cui
l&#039;aumento contrattuale riguardi i &lt;b&gt;redditi di lavoratori dipendenti &lt;/b&gt;che
godono del regime agevolativo previsto per il rientro in Italia di ricercatori
residenti all&#039;estero e per i&lt;b&gt; lavoratori impatriati&lt;/b&gt;, la misura
agevolativa si applica alla sola quota imponibile dell&#039;aumento contrattuale.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Si sottolinea, invece, che sono esclusi gli scatti di
anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all&#039;ordinaria
attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che
godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o
festivo e le indennità di turno. Restano, altresì, escluse dall&#039;ambito
applicativo della norma in commento le somme che, seppur disposte dal rinnovo
contrattuale, sono erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al
periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere
straordinario, nonché il&lt;b&gt; Trattamento di Fine Rapporto&lt;/b&gt; (TFR) trattandosi
di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un momento
successivo rispetto a quello della &lt;b&gt;prestazione lavorativa&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Parimenti, si precisa che per fruire della tassazione con
imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica
istanza, mentre è riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della
tassazione ordinaria, attraverso un&#039;espressa rinuncia scritta dell&#039;imposizione
sostitutiva. Al fine di consentire al sostituto d&#039;imposta di verificare la
spettanza dell&#039;agevolazione, nell&#039;ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel
2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo
stesso comunica all&#039;attuale datore di lavoro le informazioni relative ai
redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro, attraverso la consegna delle
Certificazioni Uniche (CU) o, in mancanza, tramite una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14838589/3949144_20152259_1_DPR_____20001228000000000000445A0047S00&quot;&gt;art.
47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;. Infine, si ricorda, l&#039;imposta
sostitutiva è applicata dal sostituto d&#039;imposta, che deve versarla utilizzando
i codici tributo istituiti con la &lt;span class=&quot;dpp&quot;&gt;Risoluzione 29 gennaio 2026
n. 3/E&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo,
nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;I commi 10 e 11 della Legge di Bilancio 2026 hanno introdotto,
per l&#039;anno 2026, misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e
alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e
alle indennità inerenti al lavoro a turni.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In particolare, il comma 10 prevede un&#039;imposizione
sostitutiva dell&#039;IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15%:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;per le&lt;b&gt;
     maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro&lt;/b&gt; in
     relazione al lavoro notturno, ai sensi dell&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14838589/1804052_5581124_1_DLT_____20030408000000000000066A0001S00&quot;&gt;art.
     1, comma 2, del DLGS 8 aprile 2003, n. 66&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, e dei contratti collettivi
     nazionali di lavoro (CCNL);&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;per le&lt;b&gt;
     maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro &lt;/b&gt;svolto nei giorni
     festivi e di riposo, come individuati dai CCNL. Sul punto, stante il tenor
     letterale della norma, il “riposo settimanale” è quello individuato dai
     CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno,
     con la domenica;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;per le&lt;b&gt;
     indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni&lt;/b&gt;,
     previsti dai CCNL; quanto alla nozione di turno, la stessa è rinvenibile
     nelle previsioni di cui all&#039;&lt;span class=&quot;dpp&quot;&gt;art. 1, comma 2, lett. f),
     DLGS&amp;nbsp;&amp;nbsp;66/2003&lt;/span&gt;, nonché nell&#039;ambito di eventuali specifiche
     regolamentari e organizzative rinvenibili nella contrattazione collettiva
     nazionale.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Sul tema, Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano
nell&#039;ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di
reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tipologie di lavoro sopra
elencate.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Le predette somme, erogate nell&#039;anno 2026, sono soggette a &lt;b&gt;imposta
sostitutiva dell&#039;IRPEF &lt;/b&gt;e delle addizionali regionali e comunali, entro il
limite annuo di 1.500 euro. A tal proposito, si ritiene utile evidenziare che
sono escluse dall&#039;ambito applicativo della disposizione le somme erogate in
base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli &lt;b&gt;istituti retributivi
indiretti&lt;/b&gt;, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro
(malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora
le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la
tredicesima e la quattordicesima mensilità). Restano altresì escluse le somme
corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo
o notturno, nonché, ai sensi del comma 11, i compensi che, ancorché denominati
come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la
retribuzione ordinaria.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La novella introdotta dalla &lt;b&gt;Legge di Bilancio 2026&lt;/b&gt;
prevede che l&#039;agevolazione in commento non si applica ai lavoratori degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto
del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un
trattamento integrativo speciale, ai sensi del comma 18 della predetta&lt;b&gt; Legge
di Bilancio 2026&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Per fruire della tassazione agevolata, il lavoratore
dipendente non deve presentare una specifica istanza. Per espressa previsione
normativa, è, invece, riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi
della tassazione ordinaria, attraverso un&#039;espressa rinuncia scritta
dell&#039;imposizione sostitutiva.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;imposta sostitutiva è applicata dai sostituti d&#039;imposta
del settore privato, nei confronti dei titolari di &lt;b&gt;reddito di lavoro
dipendente&lt;/b&gt; di importo non superiore, nell&#039;anno 2025, a 40.000 euro. Nella
verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi
di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d&#039;imposta 2025, anche
se derivanti da più rapporti di lavoro.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 11 della Legge di Bilancio 2026 dispone che,
laddove il &lt;b&gt;sostituto d&#039;imposta&lt;/b&gt;, tenuto ad applicare l&#039;imposta
sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica
dei redditi (CU) per l&#039;anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto
l&#039;importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. In tal
senso, viene chiarito che l&#039;attestazione del predetto importo debba essere resa
tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14838589/3949144_20152259_1_DPR_____20001228000000000000445A0047S00&quot;&gt;art.
47 del DPR 445/2000&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; e possa essere sostituita dalla consegna,
all&#039;attuale datore di lavoro, delle &lt;b&gt;Certificazioni Uniche&lt;/b&gt; (CU) relative
a ciascun precedente rapporto di lavoro svolto nell&#039;anno 2025.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al
sostituto d&#039;imposta l&#039;insussistenza del diritto ad avvalersi del regime
sostitutivo nelle ipotesi in cui, nel corso del 2026, abbia intrattenuto altri
rapporti di lavoro dipendente e percepito somme già assoggettate a imposta
sostitutiva, superando in tal modo il limite di 1.500 euro stabilito dalla
norma.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d&#039;imposta,
che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con &lt;span class=&quot;dpp&quot;&gt;&lt;b&gt;Risoluzione 29
gennaio 2026 n. 2/E&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Badge di cantiere per le attività edili</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5216579/badge-di-cantiere-per-le-attivita-edili</link>
                <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:47:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Con la Circolare n. 1 del
23 febbraio 2026 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato le
principali novità introdotte dal D.L. n. 159/2025 di maggior interesse per la
propria attività.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In seguito all’integrazione
da parte del D.L. n. 159/2025 di quanto previsto dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19
(convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56) in ordine al
rilascio della &lt;b&gt;Lista di conformità INL,
l’attività di vigilanza deve essere orientata prioritariamente nei confronti
dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto,
pubblico o privato&lt;/b&gt;, e la relativa programmazione deve tener conto, oltreché
delle informazioni disponibili dalla &lt;b&gt;banca
dati degli appalti in agricoltura,&lt;/b&gt; ai sensi dell’articolo 2-quinquies del
D.L. 15 maggio 2024, n. 63 (convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio
2024, n. 101) e dalla &lt;b&gt;banca dati degli
appalti della logistica&lt;/b&gt; ai sensi dell’articolo 1-quater del D.L. 21 maggio
2025, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105),
delle informazioni disponibili sulla base delle notifiche preliminari, in cui &lt;b&gt;devono ora essere indicate le eventuali
imprese che operino, appunto, in regime di subappalto&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Con specifico riferimento
alle &lt;b&gt;imprese e ai lavoratori autonomi
che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto,
pubblico o privato, a prescindere che siano qualificabili come edili, nonché
negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato&lt;/b&gt;, che saranno
individuate con un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, è stata integrata la previsione &lt;b&gt;dell’obbligo
del possesso della tessera di cantiere&lt;/b&gt;, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e
dall’articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, da parte dei dipendenti:
tale documento dovrà includere anche un codice univoco anticontraffazione,
secondo le specifiche adottate con un prossimo decreto ministeriale.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La violazione dell’obbligo
di fornire ai lavoratori il c.d. &lt;b&gt;badge
di cantiere&lt;/b&gt; comporta, a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti, la &lt;u&gt;sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro&lt;/u&gt; per ciascun lavoratore.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Importanti novità
interessano la Patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per operare
nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a),
del D.Lgs. n. 81/2008:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;per gli illeciti di lavoro “nero” commessi a far
     data dal 1° gennaio 2026 la decurtazione dei crediti, pari a 5 punti per
     lavoratore interessato indipendentemente dal numero di giornate di impiego
     irregolare, consegue già alla notifica del verbale unico di accertamento,
     con l’eventuale ulteriore decurtazione, di 1 punto per singolo lavoratore,
     in caso di accertata aggravante per l’impiego di lavoratori stranieri ai
     sensi dell’articolo 22, comma 12, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, o di
     minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di
     cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori
     beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e
     il lavoro di cui al D.L. 4 maggio 2023, n. 48;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;per la violazione dell’obbligo del possesso della
     patente a crediti con almeno 15 punti, ovvero di titolo equivalente,
     commessa sin dal 1° ottobre 2024, la sanzione amministrativa pecuniaria,
     stabilita in una somma pari al 10% del valore dei lavori e comunque non
     inferiore ad una soglia minima, non soggetta alla procedura di diffida di
     cui all’articolo 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008, cumulata con l’esclusione
     dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi, è
     aumentata nella citata soglia minima che da 6.000 euro passa a 12.000
     euro;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;al fine dell’operatività della previsione circa
     la sospensione cautelare fino a 12 mesi della patente a crediti in seguito
     al verificarsi di infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o
     un’inabilità permanente, assoluta o parziale, è stabilito che le
     competenti procure della Repubblica trasmettano tempestivamente
     all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie, dato atto
     che l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della
     fattispecie, finalizzato all’adozione del provvedimento di sospensione,
     tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 c.c., dei
     verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle
     immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni. Come già
     precisato nella Circolare INL n. 4/2024, “tenuto conto che l’accertamento
     definitivo del reato è sempre rimesso alla A.G., l’organo accertatore
     dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una
     responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei
     soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo
     restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e
     richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito
     di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata”.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In ordine all’obbligo di
comunicazione del domicilio digitale, entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni
caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico, esso è previsto
per l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza, il
presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma
societaria, ed esso non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.&lt;/p&gt;

&lt;table class=&quot;MsoNormalTable&quot; cellspacing=&quot;3&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;
  &lt;td&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Una novità riguarda anche
  le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996
  (convertito dalla Legge n. 608/1996): dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro e
  i soggetti abilitati e autorizzati, ai sensi della Legge n. 12/1979, possono
  effettuarle anche tramite il SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione
  Sociale e Lavorativa), secondo le modalità oggetto del decreto del Ministro
  del lavoro e delle politiche sociali, di prossima adozione.&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Sono stati integrati i
requisiti per l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ),
istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91
(convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116). Non possono
oggi iscriversi, ovvero mantenere l’iscrizione, le aziende agricole che, salvi
i casi in cui abbiano eliminato la violazione se sanabile ed abbiano pagato la
relativa sanzione amministrativa:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;abbiano riportato condanne penali per violazioni
     della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di salute e
     sicurezza sui luoghi di lavoro;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;negli ultimi tre anni, siano state destinatarie
     di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per
     violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Con specifico riferimento
alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Titolo II del
D.Lgs. n. 81/2008, è oggi prevista anche la programmazione di misure di
prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Considerato che il datore di
lavoro ha l’obbligo mantenere in efficienza i DPI, assicurandone le condizioni
d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie
e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, e che tale obbligo
si applica oggi anche agli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica
di DPI, è necessario che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, identifichi
appunto quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di
DPI.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Importanti integrazioni
riguardano la disciplina in materia di sicurezza delle scale, ai sensi
dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 81/2008: in generale le scale verticali, ossia
quelle fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, aventi
altezza superiore a 5 metri e inclinazione superiore a 75 gradi, fatta salva la
distanza minima pari a 15 cm tra i pioli e la parete alla quale sono applicati
o alla quale la scala è fissata, nonché la distanza massima pari a 60 cm tra il
piano dei pioli e la parete della gabbia dal lato opposto ad essi, che deve
comunque essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la
caduta accidentale della persona verso l’esterno, devono essere provviste in
alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione
individuale contro le cadute dall’alto o di una gabbia di sicurezza. Per le
scale verticali permanenti già installate entro il 31 ottobre 2025 l’obbligo
del rispetto di tali requisiti decorre dal 1° febbraio 2026.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Sostanziali modifiche sono
apportate all’articolo 115 del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sistemi di
protezione contro le cadute dall’alto. Premesso che il datore di lavoro deve
dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale, è oggi stabilito che nei lavori in quota i sistemi di
protezione collettiva a cui dare priorità sono:&lt;/p&gt;

&lt;ol start=&quot;1&quot; type=&quot;1&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;parapetti;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;reti di sicurezza.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In difetto della possibilità
di tali soluzioni, i lavoratori devono utilizzare sistemi di protezione
individuale idonei per l’uso specifico, costituiti da un dispositivo di presa
del corpo e da un sistema di collegamento e che devono essere assicurati a un
punto di ancoraggio sicuro, quali:&lt;/p&gt;

&lt;ol start=&quot;1&quot; type=&quot;1&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;sistemi di trattenuta;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;sistemi di posizionamento sul lavoro;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;sistemi di accesso e di posizionamento mediante
     funi, ma soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei
     rischi, risulti che il lavoro può essere effettuato in condizioni di
     sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più
     sicura non sia giustificato a causa della breve durata di impiego e delle
     caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;sistemi di arresto caduta, ma solo in via
     residuale rispetto ai precedenti.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Circa la formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro plurimo è l’intervento del decreto:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;un prossimo Accordo Stato-Regioni deve
     individuare i requisiti e i criteri per l’accreditamento dei soggetti che
     erogano tale formazione;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;così come già stabilito per gli RLS delle imprese
     con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, anche per quelli delle
     imprese di dimensioni inferiori è previsto l’obbligo di aggiornamento
     periodico, secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva
     nazionale che deve tener conto della dimensione delle imprese e del
     livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività
     svolta;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;la registrazione delle competenze acquisite a
     seguito dello svolgimento di attività di formazione in materia di salute e
     sicurezza sul lavoro deve essere effettuata sul fascicolo elettronico del
     lavoratore e sul fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine di
     integrare i dati nel SIISL, il già citato Sistema informativo per
     l’inclusione sociale e lavorativa;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;importante la deroga introdotta all’obbligo di
     assicurare ai propri dipendenti la formazione in materia di salute e
     sicurezza sul lavoro e, ove previsto, l’addestramento specifico, in
     occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
     dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro: per i
     lavoratori impiegati nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di
     somministrazione di alimenti e bevande, il termine massimo per concludere
     tali attività è di 30 giorni dall’assunzione (o dall’inizio
     dell’utilizzazione).&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In tema di Modelli di
organizzazione e gestione (MOG) per la sicurezza sul lavoro, ossia i sistemi
che un’azienda può adottare per organizzare la gestione della salute e
sicurezza sul lavoro, i quali possono far escludere la responsabilità
amministrativa dell’azienda ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in caso
di reati in materia di sicurezza, allorché siano conformi ai requisiti di cui
all’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, è oggi previsto che qualora siano basati
su:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Linee guida UNI–INAIL 2001 per i SGSL o&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;si presumono conformi ai
citati requisiti.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Oltre ad esplicitare che i
controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi devono essere
computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in
fase preassuntiva, il decreto ha introdotto:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;l’obbligo del medico competente di informare i
     lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;la possibilità di sottoporre il lavoratore ad un
     accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o
     sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo le condizioni e le modalità
     per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza
     previsti dal prossimo Accordo Stato-Regioni, previsto entro il 31 dicembre
     2026;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;la previsione che gli organismi paritetici delle
     imprese fino a 10 lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della
     bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire
     l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria
     mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante
     convenzioni con medici competenti.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La disciplina in materia di
salute e sicurezza sul lavoro applicabile alle organizzazioni di volontariato della
protezione civile, già contenuta nel D.M. 13 aprile 2011, è ora incorporata nel
D.Lgs. n. 81/2008, all’articolo 3-bis, per cui:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;i volontari del Corpo nazionale dei vigili del
     fuoco e della protezione civile rientrano nella nozione di lavoratori, sia
     pur nei limiti di quanto previsto dalla citata disposizione;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;rientrano nella categoria di Organizzazioni di
     volontariato di protezione civile, includendo gli enti del Terzo settore,
     reti associative, gruppi comunali/intercomunali/provinciali, purché
     iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il legale rappresentante deve garantire che il
     volontario: &lt;/li&gt;
 &lt;ul type=&quot;circle&quot;&gt;
  &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;riceva formazione, informazione e addestramento
      nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale
      con direttiva ai sensi dell’articolo 15 del codice della protezione
      civile, di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;&lt;/li&gt;
  &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;sia sottoposto a controlli medici, nel rispetto
      delle specifiche previsioni della normativa di settore, come il Decreto
      del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
      Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2012 e ss.mm.ii.;&lt;/li&gt;
  &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;abbia a disposizione attrezzature e dispositivi
      di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia
      adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle
      indicazioni specificate dal fabbricante;&lt;/li&gt;
  &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;salvo i casi in cui vi si svolga un’attività
      lavorativa, le sedi delle organizzazioni e i luoghi di esercitazione,
      formazione e intervento dei volontari non sono da considerarsi come
      luoghi di lavoro;&lt;/li&gt;
  &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;l’applicazione delle disposizioni dell’articolo
      3-bis non può comportare, l’omissione o il ritardo delle attività e dei
      compiti di protezione civile connessi agli eventi di cui al D.Lgs. n.
      1/2018.&lt;/li&gt;
 &lt;/ul&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Considerato che i
rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento non
possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto,
l’eventuale violazione degli obblighi gravanti sull’organizzazione di
volontariato non comporta a carico del legale rappresentante, o del volontario
con funzioni di coordinamento, l’applicazione delle sanzioni previste dal
D.Lgs. n. 81 del 2008, ma le sanzioni indicate dalla nuova disposizione:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il rappresentante legale delle organizzazioni è
     punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di
     protezione civile da 6 mesi a 2 anni;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;se la violazione è commessa dal rappresentante
     legale dell’organizzazione di volontariato di protezione civile che sia
     anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione
     amministrativa da euro 100 a euro 1.000;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il volontario, anche con funzioni di
     coordinamento, è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio
     delle attività di protezione civile da 1 a 6 mesi.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In riferimento al sistema
istituzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata rafforzata la
presenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;all’interno del Comitato per l’indirizzo e la
     valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
     attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è
     prevista la presenza del Direttore centrale della competente Direzione
     centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;all’interno della Commissione consultiva
     permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, si prevede la presenza di
     un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;all’interno della Commissione per gli interpelli,
     si prevede la presenza di un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del
     lavoro.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Lavoro discontinuo</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5211667/lavoro-discontinuo</link>
                <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:45:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Lavoro discontinuo e
straordinari: calcolo dei tempi di inattività e onere della prova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Cassazione, con l&#039;&lt;b&gt;ordinanza 27
gennaio 2026 n. 1835&lt;/b&gt;, ha affermato che nel &lt;b&gt;lavoro discontinuo&lt;/b&gt;, lo
straordinario è configurabile solo provando il superamento dell&#039;&lt;b&gt;orario
contrattuale determinato&lt;/b&gt;: e cioè allegando modalità e tempi della
prestazione, e distinguendo tra &lt;b&gt;riposo intermedio&lt;/b&gt; (non computabile)
e &lt;b&gt;semplice inattività&lt;/b&gt; (computabile).&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nel caso oggetto dell&#039;&lt;b&gt;Ordinanza
27 gennaio 2026 n. 1835&lt;/b&gt; della Corte di Cassazione, il Tribunale aveva
confermato un&#039;&lt;b&gt;ordinanza emessa &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14808778/3948143_20114170_1_PCX_____19401028000000000001443A0423S00&quot;&gt;ex
art. 423 c.p.c.&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt; in favore di un lavoratore, respingendo, però, le
ulteriori domande dallo stesso formulate nei confronti della &lt;b&gt;società sua ex
datrice di lavoro&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Successivamente, la Corte
d&#039;appello, accogliendo parzialmente il &lt;b&gt;gravame proposto dal lavoratore&lt;/b&gt;
avverso la decisione di primo grado, aveva condannato la società al &lt;b&gt;pagamento
di ulteriori somme&lt;/b&gt;, comprensive di rivalutazione monetaria e interessi dal
dovuto al saldo.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Corte distrettuale ricostruiva
preliminarmente:&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;a) le richieste del lavoratore
(pagamento della tredicesima, della quattordicesima, del TFR e declaratoria
della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli, con le
relative conseguenze di legge);&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;b) le deduzioni poste a sostegno
delle domande e le difese della società;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;c) l&#039;iter seguito dal giudice di
primo grado.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Esaminati i motivi di appello, la
Corte riteneva infondato il primo motivo d&#039;appello e fondato il secondo,
entrambi relativi ad una questione di decadenza; accoglieva, altresì, il quarto
motivo (mancato pagamento di alcune mensilità aggiuntive), e il quinto motivo
(mancata pronuncia sugli oneri accessori), riformando parzialmente la decisione
di primo grado.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il motivo riguardante la &lt;b&gt;legittimità
del licenziamento&lt;/b&gt; veniva, invece, dichiarato infondato. Quanto al terzo
motivo – relativo al presunto difetto di allegazione dei fatti costitutivi – la
Corte lo respingeva.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Avverso la decisione di merito
ricorreva in cassazione il lavoratore a cui resisteva la società con
controricorso.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;La decisione della Corte di
Cassazione&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Corte di Cassazione adita
osserva che, nelle ipotesi di &lt;b&gt;lavoro discontinuo&lt;/b&gt; caratterizzato da &lt;b&gt;periodi
di attesa&lt;/b&gt; non lavorata, durante i quali il dipendente può recuperare le
energie psico-fisiche, il &lt;b&gt;lavoro straordinario&lt;/b&gt; è configurabile solo
quando, nonostante la discontinuità, sia previsto contrattualmente un &lt;b&gt;preciso
orario di lavoro&lt;/b&gt; e risulti provato il&lt;b&gt; superamento del relativo limite&lt;/b&gt;.
Ciò richiede una puntuale &lt;b&gt;dimostrazione delle modalità e dei tempi della
prestazione&lt;/b&gt;, con riferimento all&#039;intero arco compreso tra l&#039;inizio e la
fine dell&#039;attività, così da poter considerare le pause di inattività.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Corte di Cassazione richiama
poi la sentenza n. 5049/2008, menzionata dalla Corte d&#039;appello che distingue il
“&lt;b&gt;&lt;i&gt;riposo intermedio&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;”, non computabile ai fini della durata del
lavoro, e dalla “&lt;b&gt;&lt;i&gt;semplice inattività temporanea&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;”, invece
computabile:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il primo ricorre quando il lavoratore &lt;b&gt;può
     disporre liberamente&lt;/b&gt; di sé per un determinato periodo, anche se non
     può allontanarsi dalla sede o subisce alcune limitazioni;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il secondo si verifica quando, pur non svolgendo
     attività, il dipendente deve comunque &lt;b&gt;rimanere disponibile&lt;/b&gt; per
     eventuali richieste.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;È stato anche chiarito che il
semplice alternarsi alla guida, su un mezzo privo di cabina, non costituisce un
vero riposo ma solo inattività.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Secondo la Corte di Cassazione, i
giudici di merito non hanno applicato correttamente tali principi: hanno
imputato al lavoratore un &lt;b&gt;difetto di allegazione&lt;/b&gt; sulla distinzione tra “&lt;i&gt;riposo
intermedio&lt;/i&gt;” e “&lt;i&gt;semplice inattività temporanea&lt;/i&gt;”, senza, però,
spiegare quale qualificazione avessero attribuito ai periodi indicati. Hanno
inoltre preteso un onere di specificazione ancora più rigoroso in presenza di
un accordo di &lt;b&gt;forfettizzazione dello straordinario&lt;/b&gt;, senza chiarire come
tale accordo incidesse sull&#039;accertamento della prestazione effettiva.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Quanto ai tempi di carico e
scarico, la Corte d&#039;appello li ha ritenuti allegati in modo generico,
giudicando poco credibile l&#039;indicazione uniforme di 4 ore giornaliere.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Tuttavia, secondo la Corte di
Cassazione, il &lt;b&gt;lavoratore aveva descritto in modo puntuale modalità e tempi&lt;/b&gt;
della prestazione nell&#039;arco della giornata lavorativa. Le allegazioni,
comprensive anche degli orari continuativi di guida senza l&#039;ausilio di un
secondo autista, lasciavano emergere le pause fossero riconducibili al &lt;b&gt;solo
riposo intermedio&lt;/b&gt;. Se ritenute sufficientemente specifiche, tali deduzioni
avrebbero richiesto un approfondimento istruttorio che la Corte territoriale ha
erroneamente omesso&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In considerazione di quanto sopra
esposto, la Corte di Cassazione conclude per la &lt;b&gt;cassazione della sentenza&lt;/b&gt;,
rinviandola alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché
proceda alla necessaria istruzione e provveda anche alla regolamentazione delle
spese del giudizio di legittimità.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>TFR e previdenza complementare: al via il nuovo silenzio-assenso dal 2026</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5197477/tfr-e-previdenza-complementare-al-via-il-nuovo-silenzio-assenso-dal-2026</link>
                <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 21:14:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con
approfondimento 8 gennaio 2025, analizza le novità introdotte dalla Legge di
Bilancio 2026, che punta a rilanciare le adesioni ai fondi pensione attraverso
un nuovo meccanismo di conferimento automatico del Trattamento di Fine
Rapporto.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Novità in arrivo sul meccanismo del silenzio-assenso
che determina la destinazione del trattamento di fine rapporto. La &lt;b&gt;legge di
bilancio 2026 &lt;/b&gt;interviene, infatti, in modo rilevante su TFR e previdenza
complementare, modificando l&#039;attuale sistema di silenzio-assenso e
introducendo, a partire &lt;b&gt;dal 1° luglio 2026&lt;/b&gt;, l’adesione automatica ai
fondi pensione per i neoassunti del settore privato.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Non solo. Come evidenziato nell’&lt;b&gt;approfondimento
della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro&lt;/b&gt;, “&lt;i&gt;Meccanismo del
silenzio-assenso per la destinazione del trattamento di fine rapporto&lt;/i&gt;”, dal
1° gennaio 2026 si amplia inoltre la platea delle imprese tenute a versare il
TFR al Fondo Tesoreria INPS. L’&lt;b&gt;obbligo&lt;/b&gt;, infatti, scatterà per i datori
di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, abbiano
raggiunto i &lt;b&gt;50 dipendenti&lt;/b&gt;, con una &lt;b&gt;fase transitoria&lt;/b&gt; inizialmente
riservata alle aziende con almeno &lt;b&gt;60 addetti&lt;/b&gt;. &lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Una nuova finestra per la previdenza complementare&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;A distanza di quasi vent&#039;anni dalla prima riforma del
2007, il legislatore interviene nuovamente sulle modalità di &lt;b&gt;destinazione
del TFR&lt;/b&gt;. L’obiettivo principale della manovra 2026 è quello di &lt;b&gt;incrementare
la partecipazione&lt;/b&gt; dei lavoratori dipendenti ai &lt;b&gt;fondi pensione&lt;/b&gt;,
garantendo loro una maggiore copertura previdenziale futura a fronte della
progressiva riduzione degli assegni pubblici. Il cuore della riforma risiede in
un nuovo semestre di &quot;silenzio-assenso&quot; che obbligherà i lavoratori a
una scelta consapevole o al trasferimento automatico delle quote.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Come funziona il meccanismo dal 1° luglio 2026&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Secondo l’analisi dei Consulenti del Lavoro, a partire
dal 1° luglio 2026 scatterà un periodo di sei mesi entro il quale i lavoratori
assunti prima di tale data dovranno esprimere la propria volontà. Se il
lavoratore non comunicherà esplicitamente di voler mantenere il TFR in azienda
(o presso il Fondo di Tesoreria dell&#039;INPS), le somme maturate verranno &lt;b&gt;automaticamente
destinate alla previdenza complementare&lt;/b&gt;. Per i nuovi assunti dopo il 1°
luglio 2026, la &lt;b&gt;finestra dei sei mesi&lt;/b&gt; decorrerà direttamente dalla data
di stipula del contratto di lavoro.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Destinazione del TFR in caso di inerzia&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In assenza di una scelta espressa, l&#039;approfondimento
chiarisce che il TFR confluirà verso la forma pensionistica collettiva prevista
dagli &lt;b&gt;accordi o contratti collettivi&lt;/b&gt; &lt;b&gt;applicati in azienda&lt;/b&gt;:
qualora siano presenti più forme pensionistiche, la scelta cadrà su quella con
il maggior numero di iscritti aziendali.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In caso di ulteriore assenza di accordi specifici, il
fondo di destinazione residuale sarà individuato nel &lt;b&gt;Fondo Cometa&lt;/b&gt; (il
fondo nazionale per i metalmeccanici), confermato come riferimento per la
gestione delle adesioni silenti.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Il ruolo centrale dei datori di lavoro e dei
consulenti&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La riforma pone nuovi oneri informativi a carico delle
imprese. I &lt;b&gt;datori di lavoro&lt;/b&gt; saranno tenuti a consegnare ai dipendenti
una &lt;b&gt;documentazione specifica almeno 30 giorni&lt;/b&gt; prima della scadenza del
semestre.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In questo contesto, i Consulenti del Lavoro
sottolineano l&#039;&lt;b&gt;importanza di un supporto tecnico &lt;/b&gt;per gestire
correttamente le comunicazioni, aggiornare le procedure interne e garantire che
il flusso dei versamenti verso i fondi avvenga nel pieno rispetto della
normativa, evitando sanzioni o contenziosi legati alla gestione delle scelte
dei lavoratori.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Esoneri contributivi per lavoratrici madri e famiglie numerose</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5197471/esoneri-contributivi-per-lavoratrici-madri-e-famiglie-numerose</link>
                <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 20:43:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto 2 nuove misure
agevolative indirizzate a favorire, da un lato, l&#039;occupazione stabile delle madri
di almeno 3 figli minori; dall&#039;altro, la conciliazione vita-lavoro di
lavoratori o lavoratrici con almeno 3 figli conviventi.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La &lt;b&gt;legge di bilancio 2026&lt;/b&gt; (&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/14291544_158881088_1_L_______20251230000000000000199&quot;&gt;L.
199/2025&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 e in vigore
dal &lt;b&gt;1° gennaio 2026&lt;/b&gt;, introduce due nuove misure indirizzate a
favorire:&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;l&#039;assunzione a tempo indeterminato per lavoratrici
madri di almeno tre figli minori;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;la trasformazione in contratto a tempo parziale, cd.
part-time, per lavoratori o lavoratrici con almeno 3 figli conviventi.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Esonero per l&#039;assunzione di madri con almeno tre figli
(c. 210-213)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;I &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/L_______20251230000000000000199A0001S00E00210&quot;&gt;commi
210-213&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; della legge di bilancio 2026 introducono uno specifico
incentivo rivolto all&#039;&lt;b&gt;assunzione di madri di almeno 3 figli minori di 18
anni&lt;/b&gt;, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La
disposizione interviene su un segmento di popolazione femminile particolarmente
vulnerabile, caratterizzato da elevato rischio di esclusione lavorativa, dove
il carico di cura familiare e la prolungata assenza dal mercato del lavoro
creano barriere spesso insormontabili al reinserimento occupazionale.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Requisiti soggettivi, condizione di svantaggio e
misura dell&#039;esonero&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La norma identifica con precisione i &lt;b&gt;requisiti &lt;/b&gt;che
devono sussistere in capo alle lavoratrici beneficiarie:&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;la maternità di almeno tre figli, tutti di età
inferiore ai 18 anni;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;l&#039;assenza di un impiego regolarmente retribuito per un
periodo continuativo di almeno 6 mesi antecedente l&#039;assunzione.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;esonero riconosciuto ai datori di lavoro che
assumono le lavoratrici in possesso dei requisiti descritti è pari al &lt;b&gt;100%
dei contributi previdenziali &lt;/b&gt;di parte datoriale, con un tetto massimo di &lt;b&gt;8.000
euro annui&lt;/b&gt;, riparametrato su base mensile. Anche in questo caso sono
esclusi dall&#039;agevolazione i premi e contributi INAIL, mentre resta ferma
l&#039;aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, garantendo così la
neutralità dell&#039;intervento sulla futura posizione previdenziale della
lavoratrice.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La disciplina opera un&#039;importante &lt;b&gt;differenziazione
in ragione della natura del rapporto di lavoro&lt;/b&gt; instaurato:&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;qualora l&#039;assunzione avvenga con contratto a tempo
determinato, anche in somministrazione, l&#039;esonero spetta per &lt;b&gt;12 mesi&lt;/b&gt;
dalla data di assunzione;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;se successivamente il contratto viene trasformato a
tempo indeterminato, la durata complessiva dell&#039;agevolazione può estendersi
fino a &lt;b&gt;18 mesi&lt;/b&gt;, calcolati sempre a decorrere dall&#039;assunzione iniziale;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;per le assunzioni direttamente a tempo indeterminato,
invece, l&#039;esonero opera per &lt;b&gt;24 mesi.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;table class=&quot;MsoNormalTable&quot; cellspacing=&quot;3&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;
 &lt;thead&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td width=&quot;45%&quot;&gt;
   &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Tipologia contrattuale&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
   &lt;/td&gt;
   &lt;td width=&quot;20%&quot;&gt;
   &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Durata esonero&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
   &lt;/td&gt;
   &lt;td width=&quot;33%&quot;&gt;
   &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Decorrenza&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
   &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
 &lt;/thead&gt;
 &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;
  &lt;td width=&quot;45%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Contratto a tempo determinato (anche in
  somministrazione)&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td width=&quot;20%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;12 mesi&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td width=&quot;33%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Dalla data di assunzione&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;
  &lt;td width=&quot;45%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Contratto a tempo determinato trasformato a tempo
  indeterminato&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td width=&quot;20%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Fino a 18 mesi complessivi&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td width=&quot;33%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Calcolati dalla data di assunzione iniziale&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;
  &lt;td width=&quot;45%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Contratto a tempo indeterminato&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td width=&quot;20%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;24 mesi&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td width=&quot;33%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Dalla data di assunzione&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro
domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; è
tuttavia cumulabile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in
presenza di nuove assunzioni di cui all&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/10804502_102639752_1_DLT_____20231230000000000000216A0004S00&quot;&gt;art. 4
del D. Lgs. 216/2023&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Limite di spesa e monitoraggio&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;esonero per le madri con almeno tre figli è
finanziato attraverso &lt;b&gt;stanziamenti crescenti nell&#039;arco di un decennio&lt;/b&gt;:
da 5,7 milioni di euro nel 2026 si passa a 28,9 milioni annui a decorrere dal
2035. La progressione dello stanziamento riflette l&#039;aspettativa di un graduale
incremento delle adesioni alla misura e la piena maturazione degli effetti
dell&#039;esonero, considerando la durata biennale massima dell&#039;agevolazione.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Analogamente ad altre misure, all&#039;INPS è affidato il
compito di monitorare il rispetto del limite di spesa, fornendo periodicamente
i risultati dell&#039;attività di monitoraggio ai Ministeri del lavoro e
dell&#039;economia. In caso di raggiungimento del tetto, anche in via prospettica,
l&#039;Istituto interrompe l&#039;accoglimento di nuove istanze.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Conciliazione vita-lavoro e sostegno alle famiglie
numerose (c. 214-218)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;I &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/L_______20251230000000000000199A0001S00E00214&quot;&gt;commi
214-218&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; introducono un ulteriore esonero nell&#039;ambito degli incentivi
all&#039;occupazione, &lt;b&gt;finalizzato non all&#039;assunzione ma alla trasformazione&lt;/b&gt;
dei rapporti di lavoro esistenti in funzione di una migliore conciliazione tra
vita professionale e impegni familiari. L&#039;intervento si rivolge ai lavoratori e
alle lavoratrici con &lt;b&gt;almeno 3 figli conviventi&lt;/b&gt;, riconoscendo loro una &lt;b&gt;priorità
nella riduzione dell&#039;orario di lavoro&lt;/b&gt; e incentivando i datori di lavoro che
assecondano tale esigenza senza ridurre il monte ore complessivo dell&#039;organico.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Priorità nella trasformazione del contratto&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 214 introduce un vero e proprio&lt;b&gt; diritto
soggettivo &lt;/b&gt;alla priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, ovvero nella
rimodulazione della percentuale di lavoro qualora il rapporto sia già
configurato come part-time. Il diritto spetta al lavoratore o alla lavoratrice
con almeno 3 figli conviventi fino al compimento del decimo anno di età del
figlio più piccolo, ovvero senza limiti temporali nel caso di figli con
disabilità.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La trasformazione o rimodulazione deve determinare una
&lt;b&gt;riduzione dell&#039;orario di lavoro di almeno il 40%&lt;/b&gt;, soglia che rappresenta
un elemento di rigidità della disciplina ma al contempo garantisce che
l&#039;intervento si rivolga a situazioni di effettiva necessità di riduzione del
carico lavorativo per conseguire l&#039;obiettivo di conciliazione che la norma
persegue.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;L&#039;esonero contributivo per la trasformazione&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 215 introduce l&#039;&lt;b&gt;elemento incentivante&lt;/b&gt;
della misura. In particolare, la norma prevede che ai datori di lavoro privati
che consentano la trasformazione richiesta dal lavoratore con almeno 3 figli,
senza ridurre il complessivo monte orario di lavoro aziendale, è riconosciuto
l&#039;&lt;b&gt;esonero del 100% dei contributi previdenziali&lt;/b&gt; a proprio carico, nel
limite massimo di &lt;b&gt;3.000 euro annui&lt;/b&gt; riparametrati su base mensile, per un
periodo massimo di &lt;b&gt;24 mesi&lt;/b&gt; dalla data di trasformazione.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La &lt;b&gt;condizione essenziale&lt;/b&gt; per accedere
all&#039;esonero è rappresentata dall&#039;invarianza del monte ore complessivo
aziendale. Ciò significa che il datore di lavoro è tenuto a &lt;b&gt;compensare la
riduzione oraria&lt;/b&gt; del lavoratore genitore attraverso l&#039;incremento
dell&#039;orario di altri dipendenti o mediante nuove assunzioni. Si tratta di una
previsione che, pur complicando l&#039;accesso all&#039;agevolazione sotto il profilo
organizzativo, mira a evitare che l&#039;incentivo si traduca in una mera riduzione
dell&#039;attività produttiva ed a garantire che la conciliazione vita-lavoro del
singolo non produca effetti negativi sui livelli occupazionali complessivi.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;intensità dell&#039;esonero è particolarmente
significativa, trattandosi dell&#039;azzeramento integrale della contribuzione
datoriale, seppur entro il limite massimo di 3.000 euro annui. È escluso
dall&#039;esonero il versamento dei premi INAIL e resta ferma l&#039;aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il richiamo al capo II del &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/4633774_27922869_1_DLT_____20150615000000000000081&quot;&gt;D.Lgs.
81/2015&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, recante la disciplina generale del lavoro a tempo parziale,
conferma che &lt;b&gt;la priorità si innesta nel quadro normativo esistente&lt;/b&gt;, senza
alterarne i principi fondamentali; tuttavia, è utile sottolineare che la
disciplina introdotta dal comma 215 comporta che l&#039;esonero contributivo si
applichi esclusivamente alle trasformazioni contrattuali richieste da
lavoratori con almeno 3 figli, restando &lt;b&gt;escluse le altre situazioni di
priorità già contemplate&lt;/b&gt; dalla normativa vigente (&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/4633774_27922881_1_DLT_____20150615000000000000081A0008S00&quot;&gt;art.
8 c. 4-5 D. Lgs. 81/2015&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;).&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Come evidenziato nella relazione tecnica allegata al
provvedimento, la scelta legislativa determina un&#039;&lt;b&gt;asimmetria rilevante&lt;/b&gt;:
mentre sul piano del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
coesistono molteplici fattispecie di priorità, fondate su differenti condizioni
di vulnerabilità, l&#039;incentivo economico per il datore di lavoro viene riservato
alla sola ipotesi della genitorialità numerosa. Ne deriva che &lt;b&gt;situazioni
caratterizzate da comprovate esigenze assistenziali&lt;/b&gt; o da particolare
fragilità sociale, pur tutelate attraverso il riconoscimento della priorità
nella trasformazione contrattuale, &lt;b&gt;non beneficiano del sostegno economico&lt;/b&gt;
che invece accompagna la riduzione dell&#039;orario per i genitori con tre o più
figli.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Attuazione dell&#039;esonero &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 216 rimette l&#039;&lt;b&gt;attuazione della misura&lt;/b&gt;
a un decreto interministeriale da adottare &lt;b&gt;entro 180 giorni&lt;/b&gt; dall&#039;entrata
in vigore della legge. La competenza è attribuita al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, che opera di concerto con il Ministro per la famiglia,
la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell&#039;economia e delle
finanze. Il coinvolgimento del Ministero per la famiglia rappresenta un
elemento di novità rispetto agli altri esoneri esaminati e sottolinea la
valenza dell&#039;intervento in termini di politiche familiari, oltre che di
politiche del lavoro in senso stretto.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In particolare, il decreto attuativo dovrà definire le
&lt;b&gt;modalità operative&lt;/b&gt; di accesso all&#039;agevolazione, i criteri di verifica
del mantenimento del monte ore complessivo, le procedure di comunicazione
all&#039;INPS e le eventuali cause di decadenza dal beneficio. La complessità della
misura, che richiede un monitoraggio continuativo della situazione aziendale e
familiare, impone una &lt;b&gt;disciplina attuativa particolarmente dettagliata&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 217 individua le &lt;b&gt;esclusioni &lt;/b&gt;e le &lt;b&gt;regole
di cumulabilità&lt;/b&gt;. L&#039;esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e
ai rapporti di apprendistato, coerentemente con quanto previsto per le altre
misure esaminate. Non è inoltre cumulabile con altri esoneri o riduzioni
contributive, ma risulta espressamente compatibile, senza alcuna riduzione, con
la maggiorazione del costo del lavoro ammessa in deduzione per le nuove
assunzioni ai sensi del &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/10804502_102639747_1_DLT_____20231230000000000000216&quot;&gt;decreto
legislativo n. 216/2023&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Ciò consente al datore di lavoro di &lt;b&gt;sommare &lt;/b&gt;il
beneficio contributivo al vantaggio fiscale derivante dalla &lt;b&gt;maxi-deduzione
del costo del lavoro&lt;/b&gt;, massimizzando così la convenienza economica della
trasformazione contrattuale o, nel caso in cui essa sia accompagnata da nuove
assunzioni per compensare la riduzione oraria, delle nuove assunzioni stesse.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 218 fissa i &lt;b&gt;limiti di spesa&lt;/b&gt; su un
orizzonte temporale particolarmente esteso: da 3,3 milioni di euro nel 2026 si
giunge a 20,7 milioni annui a decorrere dal 2035. La &lt;b&gt;progressione graduale
degli stanziamenti&lt;/b&gt; riflette l&#039;aspettativa di un crescente utilizzo dello
strumento una volta superata la fase iniziale di avvio e di diffusione della
conoscenza della misura presso i potenziali beneficiari.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Anche in questo caso l&#039;INPS è incaricato del
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e dell&#039;eventuale blocco delle
nuove domande al raggiungimento della soglia, secondo il consueto meccanismo di
contingentamento che caratterizza gli esoneri contributivi a plafond.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Lavoro notturno, festivo e su turni: come funziona la nuova tassazione agevolata</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5196865/lavoro-notturno-festivo-e-su-turni-come-funziona-la-nuova-tassazione-agevol</link>
                <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 17:10:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In base a quanto previsto
dalla Legge di Bilancio (L. 199/2025), per l&#039;anno 2026 alcuni elementi
retributivi connessi al lavoro notturno, festivo e su turni saranno
oggetto di un trattamento fiscale di favore per il lavoratore: ciò nell&#039;intento
dichiarato di dare impulso al potere d&#039;acquisto e rilanciare i consumi interni.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Per il &lt;b&gt;periodo d&#039;imposta
2026&lt;/b&gt;, la nuova legge di bilancio (&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299173/L_______20251230000000000000199A0001S00E00010&quot;&gt;art.
1 c. 10-12 L. 199/2025&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;) prevede l&#039;applicazione di una &lt;b&gt;imposta
sostitutiva dell&#039;IRPEF e delle addizionali regionali&lt;/b&gt; e comunali pari al &lt;b&gt;15%
&lt;/b&gt;dell&#039;ammontare delle erogazioni per lavoro dipendente relative a:&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;b&gt;maggiorazioni e indennità per lavoro notturno&lt;/b&gt;; la norma richiama
espressamente le definizioni di “lavoratore notturno” e “periodo notturno”
contenute nel &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299173/1804052_5581121_1_DLT_____20030408000000000000066&quot;&gt;D.Lgs.
66/2003&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, oltre che la necessità che tali maggiorazioni siano riconosciute
in applicazione dei contratti collettivi &lt;b&gt;nazionali&lt;/b&gt; di lavoro. Come noto,
il periodo notturno è il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti
l&#039;intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino; si considera lavoratore
notturno colui che svolge almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel
periodo notturno, o colui che svolge almeno una parte di lavoro nel periodo
notturno secondo quanto definito dai contratti collettivi, in mancanza dei
quali è considerato lavoratore notturno colui che svolge almeno 3 ore di lavoro
notturno per 80 giorni all&#039;anno, da riproporzionare in caso di part-time;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;b&gt;maggiorazioni e indennità per il lavoro prestato nei
giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale&lt;/b&gt;; in tal caso il riferimento
è ai giorni festivi e ai giorni di riposo “&lt;i&gt;come individuati dai CCNL&lt;/i&gt;”;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;b&gt;indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al
lavoro a turni&lt;/b&gt;; anche in questo caso, maggiorazioni ed emolumenti devono essere
previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Oltre all&#039;aliquota ridotta
espressamente prevista, la &lt;b&gt;natura sostitutiva&lt;/b&gt; dell&#039;imposta porta con sé,
ovviamente, anche un altro indiretto vantaggio sul calcolo dell&#039;IRPEF
ordinaria: le erogazioni non si cumulano con il reddito ordinario ai fini
dell&#039;IRPEF, la quale sarà, quindi, calcolata su un &lt;b&gt;imponibile inferiore&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Requisiti e condizioni&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La disposizione si applica
ai lavoratori del settore privato (sono, comunque, previste analoghe misure
anche nel settore pubblico, con riferimento al personale non dirigenziale e al
trattamento economico accessorio). Requisito essenziale è che il beneficiario
abbia percepito &lt;b&gt;nel 2025&lt;/b&gt; &lt;b&gt;un reddito da lavoro dipendente non
superiore a 40.000 euro.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Le somme sono assoggettabili
all&#039;imposta sostitutiva &lt;b&gt;nel limite di 1.500 euro annui&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La nuova norma prevede
espressamente, inoltre, che &lt;b&gt;non concorrono&lt;/b&gt; al limite dei 1.500 euro
annui le&lt;b&gt; erogazioni di produttività &lt;/b&gt;o in forma di&lt;b&gt; partecipazione agli
utili &lt;/b&gt;erogate in esecuzione di accordi aziendali o territoriali, già
destinatarie di una “propria” imposta sostitutiva, ridotta all&#039;1% per gli anni
2026 e 2027, nel limite di 5.000 euro annui.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Sono, poi,&lt;b&gt; esclusi &lt;/b&gt;dal
perimetro della norma i lavoratori del&lt;b&gt; settore turistico, ricettivo e
termale&lt;/b&gt;, destinatari, anche per l&#039;anno 2026 (sebbene fino al 30 settembre),
del trattamento integrativo già riconosciuto negli ultimi anni per il lavoro
notturno e straordinario.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Necessità di chiarimenti&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Tornando al limite dei 1.500
euro annui: trattandosi di norma fiscale, il limite dovrebbe essere applicato
sulle erogazioni &lt;b&gt;al netto &lt;/b&gt;delle ritenute previdenziali e assistenziali,
in quanto deducibili ai fini fiscali. In tema, la nuova disposizione stabilisce
che “&lt;i&gt;restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale
e assistenziale, &lt;b&gt;salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla
normativa vigente&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;”. Non è chiaro, innanzitutto, come le ordinarie
regole contributive, notoriamente indisponibili, possano essere in qualche modo
influenzate “dai CCNL”, ferma restando la competenza in materia della
“normativa [di legge] vigente”.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il senso della disposizione
necessita di &lt;b&gt;chiarimenti ufficiali&lt;/b&gt;. Appare certo che la norma ribadisca
che le erogazioni da assoggettare alla nuova imposta sostitutiva dovranno
scontare anche la contribuzione previdenziale e assistenziale, forse per
sottolineare il diverso approccio del legislatore rispetto alle mance nel
settore turistico, anch&#039;esse soggette ad imposizione sostitutiva ma
espressamente escluse dalla base imponibile previdenziale e assistenziale. La
nuova norma sottolinea espressamente che “&lt;i&gt;non rientrano nell&#039;ambito di
applicazione dell&#039;imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come
maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione
ordinaria&lt;/i&gt;”.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Aspetti procedurali&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La nuova norma stabilisce
che l&#039;imposta sostitutiva possa essere disapplicata dal sostituto d&#039;imposta in
presenza di una &lt;b&gt;espressa rinuncia&lt;/b&gt;, in forma scritta, da parte del
lavoratore. In mancanza di tale rinuncia e al ricorrere dei requisiti
richiesti, dunque, l&#039;&lt;b&gt;applicazione dell&#039;imposta sostitutiva dovrà essere
automatica&lt;/b&gt; da parte del datore di lavoro-sostituto d&#039;imposta.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il &lt;b&gt;sostituto &lt;/b&gt;ha,
però, l&#039;onere di conoscere il dato relativo al reddito dell&#039;anno 2025. La norma
stabilisce che, se il sostituto d&#039;imposta tenuto ad applicare l&#039;imposta
sostitutiva&lt;b&gt; non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica&lt;/b&gt;
dei redditi per l&#039;anno precedente, &lt;b&gt;il lavoratore accede alla tassazione di
favore se attesta per iscritto l&#039;importo del reddito di lavoro dipendente
conseguito nel medesimo&lt;/b&gt;. Pertanto, anche alla luce della prassi
dell&#039;Agenzia delle Entrate per casi analoghi, è ragionevole presupporre che il
datore di lavoro possa basarsi solo sulla propria CU nel caso in cui sia stato
“&lt;i&gt;l&#039;unico datore di lavoro ad aver rilasciato la certificazione unica dei
redditi per l&#039;anno precedente&lt;/i&gt;” (Circ. 26/E/2023). In caso contrario sarà
necessario acquisire la dichiarazione scritta del lavoratore.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Premi di risultato: imposta sostitutiva all&#039;1% per 2026 e 2027</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5195869/premi-di-risultato-imposta-sostitutiva-all1-per-2026-e-2027</link>
                <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:57:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La &lt;b&gt;Legge di Bilancio 2026&lt;/b&gt;
(L. 199/2025) modifica la disciplina delle imposte su &lt;b&gt;premi di
risultato&lt;/b&gt; e forme di &lt;b&gt;partecipazione agli utili&lt;/b&gt; d&#039;impresa: per
gli anni 2026 e 2027, l&#039;&lt;b&gt;aliquota dell&#039;imposta sostitutiva si abbassa all&#039;1%&lt;/b&gt;,
mentre il limite annuo dell&#039;imponibile ammesso al nuovo regime sale
a &lt;b&gt;5.000 euro lordi&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In un quadro sempre più
orientato al rafforzamento della produttività del sistema economico nazionale,
il legislatore ha progressivamente sviluppato, negli ultimi anni, un insieme
organico di interventi normativi volti, da un lato, a promuovere un più intenso
e consapevole &lt;b&gt;coinvolgimento dei lavoratori nei risultati economici&lt;/b&gt;
delle imprese presso le quali prestano la propria attività e, dall&#039;altro, a
favorire l&#039;evoluzione di &lt;b&gt;assetti organizzativi imprenditoriali maggiormente
flessibili&lt;/b&gt;, innovativi e adattivi, idonei a sostenere e accrescere la
capacità competitiva delle imprese sui mercati di riferimento.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In tale contesto, il
legislatore è nuovamente intervenuto con l&#039;obiettivo di rendere ulteriormente
appetibile l&#039;istituto della detassazione dei &lt;b&gt;premi di risultato&lt;/b&gt;, di cui
alla &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299189/4845525_28768707_1_L_______20151228000000000000208&quot;&gt;L.
208/2015&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, rafforzandone la funzione incentivante e valorizzandolo quale
strumento privilegiato di diffusione di modelli retributivi legati alla
produttività, nonché di stimolare e rilanciare il ruolo della &lt;b&gt;contrattazione
collettiva di secondo livello&lt;/b&gt;, quale sede elettiva per la regolazione
partecipativa dei rapporti di lavoro e per la condivisione degli obiettivi
economici e organizzativi dell&#039;impresa.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Nuovo regime fiscale per
premi di risultato e partecipazione agli utili&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La legge di bilancio 2026 (&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299189/L_______20251230000000000000199A0001S00E00008&quot;&gt;art.
1 c. 8-9 L&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299189/L_______20251230000000000000199A0001S00E00008&quot;&gt;
&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299189/L_______20251230000000000000199A0001S00E00008&quot;&gt;.
199/2025&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;) ha modificato &lt;b&gt;in via transitoria&lt;/b&gt; la disciplina – relativa
ai lavoratori dipendenti privati – dell&#039; &lt;b&gt;imposta sostitutiva dell&#039;IRPEF&lt;/b&gt;
e delle relative &lt;b&gt;addizionali regionali e comunali&lt;/b&gt; , concernente alcuni
emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di
partecipazione agli utili d&#039;impresa.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Più nel dettaglio, il citato&lt;b&gt;
comma 8&lt;/b&gt; dispone che “&lt;i&gt;All&#039;articolo 1, comma 385, della &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299189/11064395_130322585_1_L_______20241230000000000000207&quot;&gt;legge
30 dicembre 2024, n. 207&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, le parole: «negli anni 2025, 2026 e 2027,» sono
sostituite dalle seguenti: «nell&#039;anno 2025»&lt;/i&gt;. In buona sostanza, la
riduzione prevista dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 c. 385 &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299189/11064395_130322585_1_L_______20241230000000000000207&quot;&gt;L.
207/2024&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;), secondo cui l&#039;aliquota dell&#039;imposta sostitutiva sui premi
di produttività (&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299189/4845525_28768709_1_L_______20151228000000000000208A0001S00&quot;&gt;art.
1 c. 182 L. 208/2015&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;) era fissata al 5%, viene limitata all&#039;anno 2025.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il seguente &lt;b&gt;comma 9 &lt;/b&gt;invece
dispone che “&lt;i&gt;Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di
partecipazione agli utili di cui all&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299189/4845525_28768709_1_L_______20151228000000000000208A0001S00&quot;&gt;articolo
1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, erogati &lt;b&gt;negli anni
2026 e 2027&lt;/b&gt;, l&#039;imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il &lt;b&gt;limite
di importo complessivo di 5.000 euro, con l&#039;aliquota ridotta all&#039;1 per cento&lt;/b&gt;.&lt;/i&gt;”&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Le modifiche, dunque,
prevedono, per gli&lt;b&gt; anni 2026 e 2027&lt;/b&gt;, la riduzione dell&#039;aliquota
dell&#039;imposta sostitutiva ad&lt;b&gt; un punto percentuale &lt;/b&gt;e l&#039;elevamento del &lt;b&gt;limite
annuo dell&#039;imponibile ammesso &lt;/b&gt;al regime tributario in oggetto a &lt;b&gt;5.000
euro lordi. &lt;/b&gt;Tale ultimo limite, peraltro, deve essere calcolato computando
&lt;b&gt;tutti i premi percepiti dal dipendente nell&#039;anno&lt;/b&gt;, a prescindere dal
fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da vari datori di lavoro
o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nel caso in cui il
lavoratore non consenta al datore di lavoro di applicare la corretta aliquota
fiscale, sarà onere del lavoratore stesso, in sede di dichiarazione dei
redditi, far concorrere al proprio reddito complessivo i premi di risultato che
siano stati assoggettati impropriamente ad imposta sostitutiva, anche nella
fattispecie in cui il premio sia stato erogato sotto forma di benefit detassato
(&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299189/T006E207201706090000000000067/E&quot;&gt;Agenzia
delle Entrate, Risoluzione 9 giugno 2017, n. 67&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;).&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Precisazioni applicative&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nell&#039;ambito della novella in
commento, giova evidenziare che l&#039;applicazione del regime sostitutivo è
subordinata allacondizione che il &lt;b&gt;reddito da lavoro dipendente privato&lt;/b&gt;
del soggetto non sia stato superiore, nell&#039;anno precedente a quello di
percezione degli emolumenti in oggetto, a&lt;b&gt; 80.000 euro&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Inoltre, permane il
preponderante significato relativo all&#039;&lt;b&gt;aleatorietà degli importi assegnati
ai lavoratori in forma di premi legati ai risultati&lt;/b&gt;: un aspetto che
non deve, tuttavia, tradursi obbligatoriamente in un&#039;erogazione progressiva
correlata al conseguimento di obiettivi delineati dalla negoziazione collettiva
in ambito territoriale o aziendale. Tali contratti devono, pertanto,
individuare &lt;b&gt;criteri di misurazione degli incrementi &lt;/b&gt;il cui
raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di
indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. &lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Riguardo ai criteri
incrementali ai quali devono essere legati i premi di risultato, l&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299189/DM______20160325000000000098794A0002S00C0002Z00&quot;&gt;art.
2 c. 2 del decreto interministeriale del 25 marzo 2016&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; ne rinvia la
definizione alla &lt;b&gt;contrattazione collettiva aziendale o territoriale&lt;/b&gt;,
stabilendo che la stessa debba “&lt;i&gt;prevedere criteri di misurazione e verifica
degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione, che possono consistere nell&#039;aumento della produzione o in risparmi
dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e
dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell&#039;orario di lavoro non
straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo
definito dall&#039;accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo
attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente
individuati&lt;/i&gt;”. &lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Su tali disposizioni sono
stati forniti chiarimenti da parte dell&#039;Agenzia delle Entrate in numerosi
documenti di prassi, tra i quali si ritiene utile richiamare le &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299189/5056089_30538836_1_T001E207201606150000000000028/E&quot;&gt;circolari
n. 28/E del 15 giugno 2016&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; e &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14299189/7289385_37441547_1_T001E207201803290000000000005/E&quot;&gt;5/E
del 29 marzo 2018&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, nonché la &lt;span class=&quot;dpp&quot;&gt;risoluzione n. 78/E del 19
ottobre 2018&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Legge di Bilancio 2026: alcune novità su pensioni e lavoro. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, pubblicata nella GU del 30 dicembre 2025 n. 301, SO n. 42) introduce rilevanti novità in ambito pensionistico, come il silenzio-assenso per la devoluzione del TFR alla previdenza complementare e il blocco dell&#039;aumento dell&#039;età pensionabile. Per i lavoratori sono previste detassazioni su rinnovi contrattuali, premi di risultato e straordinari</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5190953/legge-di-bilancio-2026-tutte-le-novita-su-pensioni-e-lavoro-la-legge-di-bil</link>
                <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 11:20:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Premessa&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;La &lt;span class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; data-href=&quot;14291544_158881088_1_L_______20251230000000000000199&quot;&gt;L. 199/2025&lt;/span&gt; (Legge di Bilancio 2026) configura una manovra di finanza pubblica che si colloca nel quadro di un rigoroso &lt;b&gt;rispetto degli equilibri di bilancio&lt;/b&gt;. L&#039;intervento non determina un incremento del disavanzo e si inserisce in una traiettoria di &lt;b&gt;gestione&lt;/b&gt; &lt;b&gt;sostenibile&lt;/b&gt; delle &lt;b&gt;risorse pubbliche&lt;/b&gt;, in linea con il percorso di progressivo &lt;b&gt;risanamento&lt;/b&gt; dei conti avviato negli anni precedenti. La Manovra individua quale asse portante il &lt;b&gt;rafforzamento&lt;/b&gt; del &lt;b&gt;potere d&#039;acquisto&lt;/b&gt; dei redditi più bassi e del ceto medio, attraverso una &lt;b&gt;riduzione&lt;/b&gt; della &lt;b&gt;pressione fiscale&lt;/b&gt; su famiglie e lavoro dipendente, affiancando a tali obiettivi misure selettive di &lt;b&gt;sostegno &lt;/b&gt;al &lt;b&gt;sistema produttivo&lt;/b&gt;, con particolare attenzione alle esigenze di &lt;b&gt;competitività&lt;/b&gt; e &lt;b&gt;stabilità&lt;/b&gt; delle imprese.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;In tale contesto l&#039;analisi che segue è dedicata all&#039;esame 
delle principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza, nonché 
delle misure che risultano idonee a produrre effetti positivi e diretti 
sulle condizioni economiche e occupazionali dei lavoratori. 
L&#039;esposizione delle singole tematiche è condotta secondo un rigoroso 
ordine numerico, coerente con la struttura della disposizione normativa,
 con espresso riferimento ai commi di volta in volta rilevanti, che 
vengono pertanto indicati preliminarmente rispetto a ciascun argomento 
oggetto di analisi.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 7 - Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Al fine di favorire l&#039;adeguamento salariale al costo della 
vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, il c. 7 
dispone che gli &lt;b&gt;incrementi retributivi&lt;/b&gt; corrisposti ai lavoratori 
dipendenti nell&#039;anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali 
sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano 
assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a
 un&#039;&lt;b&gt;imposta sostitutiva&lt;/b&gt; dell&#039;imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al &lt;b&gt;5%&lt;/b&gt;.
 Tale imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore 
privato con un reddito di lavoro dipendente, nell&#039;anno 2025, &lt;b&gt;non superiore a 33.000 euro&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 8-9 - Disposizioni sulla tassazione dei premi di risultato &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;I c. 8 e 9 modificano in via transitoria la disciplina – 
relativa ai lavoratori dipendenti privati – dell&#039;imposta sostitutiva 
dell&#039;IRPEF e delle relative Addizionali regionali e comunali, 
concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da &lt;b&gt;premi di risultato&lt;/b&gt; e da forme di partecipazione agli utili d&#039;impresa. Le modifiche prevedono, per gli anni 2026 e 2027, la &lt;b&gt;riduzione&lt;/b&gt; dell&#039;&lt;b&gt;aliquota&lt;/b&gt; dell&#039;&lt;b&gt;imposta sostitutiva&lt;/b&gt; a &lt;b&gt;1 punto percentuale&lt;/b&gt; e l&#039;&lt;b&gt;elevamento &lt;/b&gt;del &lt;b&gt;limite annuo&lt;/b&gt; dell&#039;imponibile ammesso al regime tributario in oggetto &lt;b&gt;a 5.000 euro&lt;/b&gt;
 lordi. Resta fermo che l&#039;applicazione del regime sostitutivo è 
subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato 
del soggetto non sia stato superiore, nell&#039;anno precedente a quello di 
percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 10-11 - Imposta sostitutiva per i lavoratori del settore privato su talune maggiorazioni e indennità&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Per il periodo d&#039;imposta 2026, salva espressa rinuncia 
scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un&#039;imposta 
sostitutiva dell&#039;imposta sul reddito delle persone fisiche e delle 
addizionali regionali e comunali pari al &lt;b&gt;15%&lt;/b&gt; le somme corrisposte, &lt;b&gt;entro&lt;/b&gt; il limite annuo di &lt;b&gt;1.500 euro&lt;/b&gt;, ai lavoratori dipendenti a titolo di:&lt;/p&gt;

&lt;ul class=&quot;dpp ul&quot;&gt;
	&lt;li class=&quot;dpp li&quot;&gt;&lt;b&gt;maggiorazioni&lt;/b&gt; e &lt;b&gt;indennità&lt;/b&gt; per &lt;b&gt;lavoro notturno&lt;/b&gt; ai sensi dell&#039;&lt;u&gt;&lt;a class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14217372/1804052_5581124_1_DLT_____20030408000000000000066A0001S00&quot;&gt;art. 1, c. 2, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL);&lt;/li&gt;
	&lt;li class=&quot;dpp li&quot;&gt;&lt;b&gt;maggiorazioni&lt;/b&gt; e &lt;b&gt;indennità&lt;/b&gt; per &lt;b&gt;lavoro&lt;/b&gt; prestato nei &lt;b&gt;giorni festivi&lt;/b&gt; e nei giorni di &lt;b&gt;riposo settimanale&lt;/b&gt;, come individuati dai CCNL;&lt;/li&gt;
	&lt;li class=&quot;dpp li&quot;&gt;&lt;b&gt;indennità di turno&lt;/b&gt; e &lt;b&gt;ulteriori emolumenti&lt;/b&gt; connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Tali misure sono applicate dai sostituti d&#039;imposta del 
settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro 
dipendente di importo &lt;b&gt;non superiore&lt;/b&gt;, nell&#039;anno 2025, a &lt;b&gt;40.000 euro&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 14 - Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il c. 14 incrementa &lt;b&gt;da 8 a 10 euro&lt;/b&gt; il valore monetario non imponibile dei “&lt;b&gt;buoni pasto&lt;/b&gt;” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. In particolare, il Legislatore modifica in tal senso l&#039;&lt;u&gt;&lt;a class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14217372/DPR_____19861222000000000000917K02A0051S00&quot;&gt;art. 51&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, c. 2, lett. c), &lt;u&gt;&lt;a class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14217372/4845522_28768409_1_DPR_____19861222000000000000917&quot;&gt;TUIR&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;,
 che prevede che non concorrono a formare il reddito (…) le prestazioni 
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all&#039;importo complessivo
 giornaliero di 4 euro, aumentato da 8 a 10 euro nel caso in cui le 
stesse siano rese in &lt;b&gt;forma elettronica&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 18-21 - Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ai c. 18-21 si prevede una misura in favore dei dipendenti 
del settore turistico, ricettivo e termale riconfermando il 
riconoscimento del &lt;b&gt;trattamento integrativo speciale&lt;/b&gt; per prestazioni di lavoro &lt;b&gt;straordinario&lt;/b&gt; effettuate nei &lt;b&gt;giorni festivi&lt;/b&gt; o per &lt;b&gt;lavoro notturno&lt;/b&gt;.
 Più nel dettaglio, viene prevista una misura in favore dei dipendenti 
del settore turistico, ricettivo e termale riconfermando, per il periodo
 dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del 
trattamento integrativo speciale, pari al &lt;b&gt;15%&lt;/b&gt; della retribuzione 
lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni 
festivi o per lavoro notturno. Inoltre, il c. 19 prevede che il tale 
trattamento integrativo si applichi a favore dei lavoratori dipendenti 
del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo &lt;b&gt;non superiore a 40.000 euro &lt;/b&gt;nel periodo d&#039;imposta 2025.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 153-155 - Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell&#039;anno 2026&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Al fine di incrementare l&#039;occupazione giovanile stabile, di 
favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici 
svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona 
economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla 
riduzione dei divari territoriali, viene previsto il riconoscimento di 
un &lt;b&gt;esonero parziale&lt;/b&gt; dalla quota dei &lt;b&gt;contributi di previdenza sociale &lt;/b&gt;a carico dei &lt;b&gt;datori di lavoro&lt;/b&gt;, per un periodo &lt;b&gt;massimo di 24 mesi&lt;/b&gt;, con riferimento ad assunzioni nell&#039;anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a &lt;b&gt;tempo indeterminato&lt;/b&gt;
 - di persona non dirigenziale - e con riferimento a omologhe 
trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro 
dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato. La novella 
demanda a un DM la determinazione delle misure attuative, nell&#039;ambito di
 un limite di spesa pari a 154 milioni di euro per l&#039;anno 2026, 400 
milioni per l&#039;anno 2027 e 271 milioni per l&#039;anno 2028.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 156-157 - Lavoro occasionale e contratto di rete in agricoltura&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;La Legge di Bilancio 2023 ha previsto una &lt;b&gt;disciplina transitoria &lt;/b&gt;per il biennio 2023-2024, prorogata poi per il 2025, per il ricorso alle &lt;b&gt;prestazioni occasionali in agricoltura&lt;/b&gt; (art. 1, c. &lt;u&gt;&lt;a class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14217372/L_______20221229000000000000197A0001S00E00393&quot;&gt;344&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;-&lt;u&gt;&lt;a class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14217372/L_______20221229000000000000197A0001S00E00448&quot;&gt;354&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, &lt;u&gt;&lt;a class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14217372/10229406_85914690_1_L_______20221229000000000000197&quot;&gt;L. 197/2022&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;).
 La novella introdotta all&#039;art. 1, c. 156, pone a regime dal 2026 la 
disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, 
attualmente prevista sino al 2025. Il successivo &lt;b&gt;c. 157&lt;/b&gt;, invece, apporta una modifica normativa alla disciplina vigente in materia di &lt;b&gt;contratti di rete in agricoltura&lt;/b&gt; prevedendo che i &lt;b&gt;contraenti&lt;/b&gt; possono &lt;b&gt;cedere&lt;/b&gt; la &lt;b&gt;propria quota&lt;/b&gt; alle altre parti del contratto. Più nel dettaglio, la disposizione in commento interviene sull&#039;art. 1-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt;, c. 3, DL 91/2014, convertito con modificazioni dalla &lt;span class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; data-href=&quot;4266954_24619904_1_L_______20140811000000000000116&quot;&gt;L. 116/2014&lt;/span&gt;,
 inserendo un ulteriore periodo allo stesso c. 3 nel quale è specificato
 che, nell&#039;ambito di un contratto di rete tra imprese agricole i 
contraenti possono cedere la propria quota di produzione alle altre 
parti del contratto.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 162 e 163 - Ape sociale&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il Legislatore, con le disposizioni di cui al c. 162 prevede
 di applicare fino al 31 dicembre 2026 la disciplina in materia di APE 
sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti. Inoltre, si 
dispone l&#039;applicazione delle norme che &lt;b&gt;semplificano &lt;/b&gt;la&lt;b&gt; procedura &lt;/b&gt;per l&#039;&lt;b&gt;accesso &lt;/b&gt;all&#039;&lt;b&gt;APE sociale&lt;/b&gt; - di cui di cui al secondo e terzo periodo dell&#039;&lt;u&gt;&lt;a class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14217372/7077517_35993289_1_L_______20171227000000000000205A0001S00&quot;&gt;art. 1, c. 165, L. 205/2017&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;
 - anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle 
condizioni indicate nel corso del 2026, incrementando la relativa 
autorizzazione di spesa di 170 milioni di euro per l&#039;anno 2026, di 320 
milioni di euro per l&#039;anno 2027, di 315 milioni di euro per l&#039;anno 2028,
 di 270 milioni di euro per l&#039;anno 2029, di 121 milioni di euro per 
l&#039;anno 2030 e di 28 milioni di euro per l&#039;anno 2031. Ai sensi del &lt;b&gt;c. 163&lt;/b&gt;, il predetto &lt;b&gt;beneficio&lt;/b&gt; &lt;b&gt;non è cumulabile&lt;/b&gt;
 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli 
derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi
 annui.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c.164-174 - Ammortizzatori sociali &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;I c. da 164 a 174 &lt;b&gt;prorogano&lt;/b&gt; alcune &lt;b&gt;misure di sostegno al reddito&lt;/b&gt;,
 ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e 
formazione. Tali interventi concernono l&#039;indennità per i lavoratori 
della &lt;b&gt;pesca&lt;/b&gt; e dei &lt;b&gt;&lt;i&gt;call-center&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, l&#039;integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti &lt;b&gt;ex ILVA&lt;/b&gt;, il &lt;b&gt;trattamento straordinario d&#039;integrazione salariale&lt;/b&gt; per le imprese che operano in &lt;b&gt;aree di crisi industriale complessa&lt;/b&gt;,
 o che cessano l&#039;attività, o coinvolte da processi di riorganizzazione o
 di crisi aziendale, o che stipulano contratti di solidarietà, nonché 
per le imprese d&#039;interesse strategico nazionale. La disposizione prevede
 altresì la &lt;b&gt;proroga&lt;/b&gt; di talune &lt;b&gt;convenzioni per l&#039;impiego di lavoratori socialmente utili&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 176 - Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il c. 176 modifica le modalità di erogazione della &lt;b&gt;liquidazione anticipata della NASpI&lt;/b&gt; (Nuova assicurazione sociale per l&#039;impiego) che può essere richiesta dal beneficiario come &lt;b&gt;incentivo all&#039;autoimprenditorialità&lt;/b&gt;. L&#039;erogazione della prestazione di avviene in &lt;b&gt;2 rate&lt;/b&gt;, la prima in misura pari al &lt;b&gt;70%&lt;/b&gt; dell&#039;intero importo e la seconda, pari al restante &lt;b&gt;30%&lt;/b&gt;,
 da corrispondere al termine della durata e comunque non oltre il 
termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di 
anticipazione. L&#039;erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione
 che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro 
subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la 
liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione 
diretta, eccetto l&#039;assegno ordinario di invalidità.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 179 - Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Si pone a regime, dal 2026, l&#039;incremento delle maggiorazioni sociali per &lt;b&gt;pensionati&lt;/b&gt; in &lt;b&gt;condizioni di disagio&lt;/b&gt;
 che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiarne, 
incremento già previsto, con importi inferiori, limitatamente al 2025. 
In particolare, aumenta &lt;b&gt;da 8 a 20 euro mensili&lt;/b&gt; l&#039;importo dell&#039;incremento di tali maggiorazioni sociali e, conseguentemente, &lt;b&gt;da 104 a 260 euro annui&lt;/b&gt; il limite reddituale massimo oltre il quale l&#039;incremento in oggetto non è riconosciuto.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 185-193, 197 e 198 - Misure in materia di 
adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione 
della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di 
fine servizio dei dipendenti pubblici&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il Legislatore interviene in materia di incremento dei 
requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento ai fini 
dell&#039;adeguamento agli incrementi della speranza di vita, stabilito ogni 2
 anni, in relazione all&#039;evoluzione della speranza di vita, con apposito 
Decreto Direttoriale del Ministero dell&#039;Economia e delle Finanze. 
Premesso che, in base alla normativa vigente, il prossimo incremento dei
 requisiti anagrafici e contributivi decorrerà dal 2027, i suddetti 
commi dispongono che tale incremento è applicato nella misura di &lt;b&gt;1 solo mese&lt;/b&gt; limitatamente al &lt;b&gt;2027&lt;/b&gt;, mentre troverà piena applicazione &lt;b&gt;dal 1° gennaio 2028&lt;/b&gt;, nella misura di &lt;b&gt;3 mesi&lt;/b&gt;,
 derivante dalla suddetta evoluzione della speranza di vita. 
L&#039;incremento non sarà inoltre applicato ai lavoratori che svolgono &lt;b&gt;attività&lt;/b&gt; gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette &lt;b&gt;usuranti&lt;/b&gt;).
 Si prevede altresì che per il personale delle Amministrazioni pubbliche
 e degli Enti pubblici, compresi quelli di ricerca, il termine dilatorio
 per la liquidazione delle indennità di fine servizio comunque 
denominate decorra non dal collocamento a riposo, ma dal momento in cui 
il soggetto avrebbe maturato il diritto al pensionamento a seguito del 
raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto dalla 
normativa vigente - comprensiva del relativo incremento di tre mesi - e 
che, in base a quanto disposto dal c. 198, tale termine dilatorio per la
 suddetta liquidazione nei casi di cessazione dal servizio per 
raggiungimento dei limiti di età (o di servizio) è ridotto da 12 a 9 
mesi a decorrere dal 2027, con conseguente neutralizzazione a regime 
(dal 2028), ai fini della corresponsione della medesima buonuscita, 
dell&#039;incremento di 3 mesi dell&#039;età pensionabile.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 194 - Incentivo per la prosecuzione 
dell&#039;attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il 
trattamento pensionistico anticipato&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;La misura estende l&#039;ambito di applicabilità di un &lt;b&gt;incentivo&lt;/b&gt; per la &lt;b&gt;prosecuzione dell&#039;attività lavorativa&lt;/b&gt;
 da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in 
alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento 
pensionistico anticipato; l&#039;ampliamento della possibilità concerne i 
soggetti che, nell&#039;anno 2026, abbiano maturato il diritto al 
pensionamento anticipato in base all&#039;anzianità contributiva richiesta in
 via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a
 prescindere dall&#039;età anagrafica. Si ricorda che l&#039;incentivo consiste 
nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione 
pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e 
dell&#039;accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a 
carico del datore di lavoro.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 203 - Disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai trattamenti di fine rapporto e sul relativo Fondo INPS &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il c. 203 &lt;b&gt;modifica&lt;/b&gt; il &lt;b&gt;criterio di individuazione dei datori di lavoro privati&lt;/b&gt; che sono tenuti al &lt;b&gt;versamento degli accantonamenti&lt;/b&gt; relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti &lt;b&gt;a un Fondo dell&#039;INPS&lt;/b&gt;.
 Resta fermo che l&#039;obbligo non sussiste con riferimento ai dipendenti 
per i quali gli accantonamenti in oggetto siano destinati a una forma di
 previdenza complementare. La prima modifica concerne il &lt;b&gt;riferimento temporale&lt;/b&gt;
 per il computo dei dipendenti, mentre resta fermo che l&#039;obbligo si 
applica ai datori privati che abbiano un numero di lavoratori &lt;b&gt;dipendenti pari o superiore a 50&lt;/b&gt;.
 La novella prevede che, con effetto dai periodi di retribuzione 
successivi al 31 dicembre 2025, siano ricompresi nell&#039;ambito 
dell&#039;obbligo anche i datori che raggiungano o superino - o abbiano &lt;b&gt;raggiunto o superato&lt;/b&gt; - la suddetta &lt;b&gt;soglia di 50 dipendenti&lt;/b&gt; &lt;b&gt;negli anni successivi a quello di inizio dell&#039;attività&lt;/b&gt;
 e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei 
lavoratori in forza nell&#039;anno solare precedente all&#039;anno del periodo di 
retribuzione considerato. Si ricorda che, nella disciplina finora 
vigente per i datori già in attività al 31 dicembre 2006, il limite 
dimensionale in oggetto viene calcolato prendendo a riferimento la media
 annuale dei lavoratori in forza nell&#039;anno 2006. Per gli altri datori, 
si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza 
nell&#039;anno solare di inizio attività. L&#039;effetto della suddetta novella, 
per gli anni 2026 e 2027, &lt;b&gt;non opera&lt;/b&gt; qualora la &lt;b&gt;media annuale &lt;/b&gt;(del relativo anno precedente) sia &lt;b&gt;inferiore a 60 lavoratori dipendenti&lt;/b&gt;. La novella, inoltre, prevede, con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti &lt;b&gt;dal 1° gennaio 2032&lt;/b&gt;, la riduzione &lt;b&gt;da 49 a 39&lt;/b&gt;
 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di 
lavoro, si applica l&#039;obbligo in oggetto (fermo restando il suddetto 
riferimento alla media annuale dell&#039;anno precedente all&#039;anno di volta in
 volta in corso).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 204-205 - Adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il c. 204 modifica la disciplina del &lt;u&gt;&lt;a class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14217372/1804257_5586381_1_DLT_____20051205000000000000252&quot;&gt;D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, con riferimento alle &lt;b&gt;modalità di conferimento tacito o automatico&lt;/b&gt; - cd. silenzio-assenso - &lt;b&gt;alle forme di previdenza complementare&lt;/b&gt; degli &lt;b&gt;accantonamenti&lt;/b&gt; relativi ai &lt;b&gt;trattamenti di fine rapporto&lt;/b&gt;
 dei lavoratori dipendenti privati (silenzio-assenso i cui effetti 
vengono ora ampliati, con riguardo alle altre forme di contribuzione da 
parte del datore di lavoro e del lavoratore) e ai connessi obblighi, a 
carico dei datori di lavoro privati, di informazione ai lavoratori in 
materia di previdenza complementare. Il c. 205 dispone che le suddette 
novelle di cui al c. 204 si applichino a decorrere &lt;b&gt;dal 1° luglio 2026&lt;/b&gt; e che entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegui le proprie istruzioni.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 206 e 207 - Misura d&#039;integrazione al reddito delle lavoratrici madri con 2 o più figli&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il c. 206 reca novelle all&#039;art. 1, c. 219, della Legge di 
Bilancio per l&#039;anno finanziario 2025, posticipando dal 2026 al 2027 
l&#039;attuazione di quanto ivi disposto, in riferimento alla misura 
consistente nell&#039;esonero contributivo parziale a favore delle 
lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli. Il c. 207 
della disposizione prevede, nelle more dell&#039;attuazione di quanto sopra 
previsto, il riconoscimento, per il 2026, alle &lt;b&gt;lavoratrici madri&lt;/b&gt; &lt;b&gt;dipendenti o autonome con 2 figli&lt;/b&gt; - e sino al compimento del 10° anno di età – aventi un reddito da lavoro &lt;b&gt;non superiore a 40.000 euro&lt;/b&gt; annui, di una somma di &lt;b&gt;60 euro mensili &lt;/b&gt;per
 ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o 
dell&#039;attività di lavoro autonomo. La medesima misura di integrazione del
 reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti e 
autonome, con più di 2 figli, per ogni mese o frazione di mese di 
vigenza del rapporto di lavoro o dell&#039;attività di lavoro autonomo, 
titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua,
 a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di 
lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o
 frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell&#039;attività di 
lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. Viene infine specificato che le mensilità,
 che spettano nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, 
sono corrisposte in un&#039;&lt;b&gt;unica soluzione&lt;/b&gt; in sede di liquidazione della mensilità di &lt;b&gt;dicembre 2026&lt;/b&gt; e che questi importi non rilevano ai fini della determinazione dell&#039;ISEE.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 210-213 - Esonero contributivo per promuovere l&#039;assunzione di madri lavoratrici&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Viene previsto il riconoscimento di un &lt;b&gt;esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali&lt;/b&gt; a carico del datore di lavoro in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono &lt;b&gt;donne&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;madri di almeno 3 figli&lt;/b&gt; di età &lt;b&gt;minore&lt;/b&gt; di 18 anni, &lt;b&gt;prive&lt;/b&gt; di un &lt;b&gt;impiego&lt;/b&gt; regolarmente retribuito &lt;b&gt;da almeno 6 mesi&lt;/b&gt;. Tale esonero è riconosciuto nel limite&lt;b&gt; massimo &lt;/b&gt;di importo di &lt;b&gt;8.000 euro&lt;/b&gt; &lt;b&gt;annui&lt;/b&gt; e per la durata di &lt;b&gt;24 mesi&lt;/b&gt;; la durata dell&#039;esonero è di &lt;b&gt;12 mesi&lt;/b&gt; dalla data di assunzione, se l&#039;assunzione è a tempo determinato e di &lt;b&gt;18 mesi&lt;/b&gt;, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 214-218 - Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il c. 214 dispone che, fermo restando quanto previsto dal Capo II del &lt;u&gt;&lt;a class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14217372/4633774_27922869_1_DLT_____20150615000000000000081&quot;&gt;D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;,
 a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione 
tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore
 con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età 
del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con 
disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del 
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o 
verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di 
contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell&#039;orario di 
lavoro di almeno 40 punti percentuali. Al fine di incentivare 
l&#039;applicazione del criterio di priorità di cui al c. 214, ai datori di 
lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al 
medesimo c. 214 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del 
complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo 
massimo di &lt;b&gt;24 mesi&lt;/b&gt; dalla data di trasformazione del contratto, l&#039;&lt;b&gt;esonero &lt;/b&gt;dal versamento del &lt;b&gt;100%&lt;/b&gt; dei complessivi &lt;b&gt;contributi previdenziali&lt;/b&gt; a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all&#039;INAIL, nel limite &lt;b&gt;massimo&lt;/b&gt; pari a &lt;b&gt;3.000 euro&lt;/b&gt;
 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Il c. 216 
demanda a un DM, emanato secondo la procedura e il termine previsti dal 
medesimo comma, la definizione delle disposizioni attuative 
dell&#039;esonero.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 219 e 220 - Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il Legislatore &lt;b&gt;estende&lt;/b&gt; l&#039;ambito di &lt;b&gt;applicazione &lt;/b&gt;dei&lt;b&gt; congedi parentali&lt;/b&gt;
 dei lavoratori dipendenti. In particolare, l&#039;ampliamento concerne 
l&#039;applicabilità anche con riferimento ai figli di età compresa &lt;b&gt;tra i 12 e i 14 anni &lt;/b&gt;e,
 in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con 
riferimento ai minori fino al 14° anno di ingresso nella famiglia, 
anziché fino al 12° anno. Inoltre, viene modificata la disciplina dei 
congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età 
superiore a 3 anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via 
alternativa a uno dei genitori). La novella eleva&lt;b&gt; da 5 a 10 giorni lavorativi all&#039;anno&lt;/b&gt;
 il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estende 
l&#039;applicabilità dell&#039;istituto con riferimento ai minori di età compresa &lt;b&gt;tra 8 e 14 anni&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 221 - Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire
 la parità di genere sul lavoro, la novella in commento interviene sull&#039;&lt;u&gt;&lt;a class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14217372/3948515_20127882_1_DLT_____20010326000000000000151A0004S00&quot;&gt;art. 4, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, aggiungendo, dopo il c. 2, un ulteriore c. 2-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt;, prevedendo la possibilità di &lt;b&gt;prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore&lt;/b&gt; - assunti a tempo determinato al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del &lt;u&gt;&lt;a class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14217372/3948515_20127876_1_DLT_____20010326000000000000151&quot;&gt;D.Lgs. 151/2001&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; - per un &lt;b&gt;ulteriore periodo di affiancamento&lt;/b&gt; della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, &lt;b&gt;non superiore al 1° anno di età del bambino&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;Art. 1, c. 227 - Fondo per il finanziamento delle 
iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del 
caregiver familiare&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell&#039;Economia e delle Finanze, un &lt;b&gt;Fondo&lt;/b&gt; per il &lt;b&gt;finanziamento&lt;/b&gt; delle &lt;b&gt;iniziative legislative&lt;/b&gt; a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del &lt;b&gt;&lt;i&gt;caregiver&lt;/i&gt; familiare&lt;/b&gt;,
 con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l&#039;anno 2026 e di 207 
milioni di euro annui a decorrere dall&#039;anno 2027. Il Fondo è destinato 
alla copertura finanziaria d&#039;interventi legislativi finalizzati alla 
definizione della figura del &lt;i&gt;caregiver&lt;/i&gt; familiare delle persone 
con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della
 relativa attività di cura non professionale. Come evidenziato dalla 
relazione illustrativa, la disposizione pone le basi per la costruzione 
di un sistema di sostegni, tutele e servizi adeguati che possa 
supportare concretamente i &lt;i&gt;caregiver&lt;/i&gt; familiari, a partire da 
quelli familiari conviventi e prevalenti, e si inserisce nel contesto 
delle misure volte a garantire la piena attuazione della Convenzione ONU
 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva 
con &lt;u&gt;&lt;a class=&quot;dpp jump&quot; rel=&quot;nofollow&quot; id_doc_master=&quot;14217372&quot; id_unita_doc=&quot;158644369&quot; href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14217372/2134839_6627233_1_L_______20090303000000000000018&quot;&gt;L. 18/2009&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Patente a crediti e badge di cantiere: stretta su cantieri e appalti</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5169625/patente-a-crediti-e-badge-di-cantiere-stretta-su-cantieri-e-appalti</link>
                <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 18:22:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il cd. DL Sicurezza sul lavoro introduce significative
modifiche nel TUSL, intervenendo su due strumenti chiave come la patente a
crediti e il tesserino di riconoscimento: da un lato inasprendo le sanzioni,
dall&#039;altro cercando di migliorare il monitoraggio dei lavoratori in appalto o
subappalto.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il &lt;b&gt;31 ottobre 2025&lt;/b&gt; è entrato in vigore il &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/13481741/13424766_154107731_1_DL______20251031000000000000159&quot;&gt;DL
159/2025&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, rubricato “&lt;i&gt;Misure urgenti per la tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile&lt;/i&gt;”.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Le disposizioni del decreto-legge
impattano diverse materie, ma per quanto di interesse al fine del
presente articolo risulta essere di particolare importanza l&#039;art. 3, che
introduce le “&lt;i&gt;Disposizioni in materia di attività di &lt;b&gt;vigilanza in materia
di appalto e subappalto, &lt;/b&gt;di &lt;b&gt;badge di cantiere&lt;/b&gt; e di &lt;b&gt;patente a
crediti&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;”.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Appalti e subappalti: arriva il badge digitale di
cantiere&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La vera novità del decreto è l&#039;introduzione del &lt;b&gt;badge
di cantiere&lt;/b&gt;: si tratta di un&#039;evoluzione digitale del tradizionale &lt;b&gt;tesserino
di riconoscimento&lt;/b&gt; previsto dall&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/13481741/3948618_20133358_1_DLT_____20080409000000000000081A0018S00&quot;&gt;art.
18 del D.Lgs. 81/2008&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;).&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nello specifico, si tratta di un &lt;b&gt;badge digitale o
elettronico&lt;/b&gt; &lt;b&gt;obbligatorio per tutti i lavoratori&lt;/b&gt; (dipendenti,
autonomi, in distacco o somministrazione) che operano nei cantieri &lt;b&gt;in regime
di appalto o subappalto, &lt;/b&gt;nonché in aree di attività &quot;&lt;b&gt;a rischio
elevato&lt;/b&gt;&quot; (queste ultime da individuare con decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali).&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Scopo &lt;/b&gt;del
badge è garantire la rilevazione automatica delle presenze in cantiere: questo
permetterà di monitorare i flussi di manodopera, verificare la regolarità dei
rapporti di lavoro e assicurare una maggiore trasparenza nella filiera degli
appalti, creando una sorta di &quot;passaporto della sicurezza&quot; del
lavoratore.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il tutto sarà integrato con il funzionamento del &lt;b&gt;SIISL
&lt;/b&gt;(Sistema Informativo per l&#039;Inclusione Sociale e Lavorativa), tramite il
quale sarà possibile rendere disponibili le informazioni contenute nel badge al
lavoratore stesso e ai soggetti interessati. In più, per i lavoratori assunti
sulla base di offerte di lavoro pubblicate sul SIISL, il badge sarà prodotto in
automatico e &lt;b&gt;precompilato&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il badge riporterà gli &lt;b&gt;elementi identificativi&lt;/b&gt;
del lavoratore, e conterrà informazioni cruciali come il contratto
collettivo nazionale applicato (&lt;b&gt;CCNL&lt;/b&gt;) e, potenzialmente, gli &lt;b&gt;orari di
lavoro&lt;/b&gt;, lo &lt;b&gt;storico della&lt;/b&gt; &lt;b&gt;formazione &lt;/b&gt;in materia di sicurezza e
la &lt;b&gt;regolarità contributiva&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Le modalità precise di emissione, utilizzo, le
tecnologie da impiegare e le garanzie per la privacy saranno definite da un
apposito decreto attuativo del Ministero del Lavoro, atteso entro &lt;b&gt;60 giorni
dalla conversione&lt;/b&gt; in legge del &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/13481741/13424766_154107731_1_DL______20251031000000000000159&quot;&gt;DL
159/2025&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Patente a crediti: maggior rigore e sanzioni
raddoppiate&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La patente a crediti, obbligatoria per imprese e
lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili già dallo scorso 1°
ottobre 2024, con le modifiche apportate all&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/13481741/3948618_20133367_1_DLT_____20080409000000000000081A0027S00&quot;&gt;art.
27 del D.Lgs. 81/08&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, viene ora potenziata con un netto inasprimento delle
regole.&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Sanzioni
     raddoppiate:&lt;/b&gt; l&#039;aspetto più
     evidente è il raddoppio della sanzione per le imprese o i lavoratori
     autonomi che operano senza essere in possesso della patente. L&#039;importo
     della multa passa da 6.000 a &lt;b&gt;12.000 euro&lt;/b&gt;.&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Decurtazione
     immediata dei punti:&lt;/b&gt; cambia la
     tempistica per la perdita dei crediti. La decurtazione non avverrà più al
     termine di un iter, ma scatterà immediatamente dopo la &lt;b&gt;notifica del
     verbale di accertamento&lt;/b&gt; della violazione.&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Flusso
     informativo su infortuni:&lt;/b&gt; in
     caso di infortuni mortali o invalidanti, le Procure della Repubblica
     dovranno trasmettere tempestivamente le informazioni all&#039;&lt;b&gt;Ispettorato
     Nazionale del Lavoro&lt;/b&gt; (INL). Questo permetterà all&#039;INL di avviare più
     rapidamente i procedimenti di sospensione cautelare della patente.&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Nuove regole dal
     2026:&lt;/b&gt; le nuove e più severe
     modalità di decurtazione dei crediti si applicheranno per gli illeciti
     commessi &lt;b&gt;a partire dal 1° gennaio 2026&lt;/b&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Conclusioni&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Le novità introdotte dal DL Sicurezza sul
lavoro segnano un&#039;accelerazione decisa nella lotta al lavoro sommerso e
agli infortuni nel settore edile.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il legislatore ha scelto un approccio su due fronti:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;b&gt;rigore
     sanzionatorio:&lt;/b&gt; l&#039;inasprimento
     della patente a crediti, con il raddoppio delle multe e la decurtazione
     immediata dei punti, mira a rendere &lt;b&gt;economicamente insostenibile
     l&#039;irregolarità&lt;/b&gt;.&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;b&gt;tracciabilità
     digitale:&lt;/b&gt; l&#039;introduzione del
     badge elettronico sposta il controllo da un livello documentale (spesso &lt;i&gt;ex
     post&lt;/i&gt;) a un &lt;b&gt;monitoraggio attivo e in tempo reale&lt;/b&gt; delle presenze
     in cantiere.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Questa c.d. &lt;i&gt;tenaglia normativa&lt;/i&gt; punta a &lt;b&gt;chiudere
le maglie del sistema&lt;/b&gt;, rendendo più difficile per le imprese non
qualificate o, non in regola operare nella filiera degli appalti.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Se da un lato queste misure &lt;b&gt;aumenteranno gli oneri
gestionali e tecnologici&lt;/b&gt; per le aziende che, inesorabilmente saranno
costrette ad adeguarsi ai nuovi sistemi digitali, dall&#039;altro rappresentano un
passo fondamentale per la qualificazione del settore.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il &lt;b&gt;successo &lt;/b&gt;di questa riforma dipenderà ora da &lt;b&gt;due
fattori&lt;/b&gt; cruciali: la rapida emanazione dei &lt;b&gt;decreti attuativi&lt;/b&gt; per il
badge digitale e, soprattutto, l&#039;effettiva &lt;b&gt;capacità degli organi di
vigilanza&lt;/b&gt; di utilizzare questi nuovi strumenti per intensificare i
controlli sul campo.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Infortuni sul lavoro: anche il committente può essere responsabile. Lo chiarisce la Cassazione n. 25113 del 12 settembre 2025</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5150666/infortuni-sul-lavoro-anche-il-committente-puo-essere-responsabile-lo-chiari</link>
                <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 07:49:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il datore di lavoro &lt;b&gt;committente &lt;/b&gt;deve rispettare gli &lt;b&gt;obblighi
&lt;/b&gt;di&lt;b&gt; sicurezza&lt;/b&gt; ex art. 26 TUSL e può essere ritenuto responsabile
per infortuni qualora permanga nella &lt;b&gt;disponibilità giuridica &lt;/b&gt;dei &lt;b&gt;luoghi&lt;/b&gt;
di esecuzione dell&#039;appalto: lo ha stabilito la Cassazione con &lt;b&gt;Sent. 12
settembre 2025 n. 25113&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il &lt;b&gt;datore di lavoro committente&lt;/b&gt;, che affidi lavori,
servizi o forniture ad impresa appaltatrice nell&#039;ambito della propria azienda
nonché nell&#039;ambito dell&#039;intero ciclo produttivo della medesima, è tenuto, ove
abbia la &lt;b&gt;disponibilità giuridica dei luoghi &lt;/b&gt;in cui si svolge l&#039;appalto,
all&#039;adempimento degli specifici &lt;b&gt;obblighi &lt;/b&gt;imposti dall&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/12837422/DLT_____20080409000000000000081A0026S00&quot;&gt;art.
26 D.Lgs. 81/2008&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro).&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In caso di &lt;b&gt;inadempimento &lt;/b&gt;a tali obblighi, il
committente &lt;b&gt;può essere ritenuto responsabile&lt;/b&gt; dell&#039;infortunio sul lavoro
occorso ai dipendenti dell&#039;impresa appaltatrice, anche in mancanza di qualsiasi
ingerenza sull&#039;attività di quest&#039;ultima.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In tal senso, si è espressa la &lt;span class=&quot;dpp&quot;&gt;Corte di
Cassazione con sentenza n. 25113 del 12 settembre 2025&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;I fatti&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Un lavoratore dipendente di una società, recatosi presso
un&#039;altra azienda committente al fine di effettuare la manutenzione di un
macchinario, ha subito un &lt;b&gt;grave infortunio sul lavoro&lt;/b&gt; per la caduta di
un carrello posto sopra il motore del macchinario in riparazione.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il &lt;b&gt;Tribunale di Vicenza&lt;/b&gt;, adito dal lavoratore
infortunato e dai suoi prossimi congiunti, ha &lt;b&gt;escluso la responsabilità
dell&#039;azienda committente&lt;/b&gt; ed ha condannato esclusivamente la società datrice
di lavoro del lavoratore infortunato al risarcimento del danno (a titolo non
patrimoniale e patrimoniale ed in favore del solo ricorrente).&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La &lt;b&gt;Corte di Appello&lt;/b&gt; di Venezia &lt;b&gt;ha confermato&lt;/b&gt;
tale decisione.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Per quel che ai fini di una valutazione sulla
responsabilità della società committente presso la quale era stato effettuato
l&#039;intervento manutentivo (nel mentre dei giudizi, fallita), la Corte d&#039;Appello
ha &lt;b&gt;escluso il rischio cd. &quot;interferenziale&quot;,&lt;/b&gt; con i conseguenti
obblighi &lt;i&gt;ex&lt;/i&gt; art. 26 d.lgs. n. 81/2008, argomentando che:&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;l&#039;attività
di riparazione del macchinario era a carico esclusivo della produttrice
(azienda appaltatrice);&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;è
stato interpellato per la manutenzione proprio il soggetto che aveva realizzato
l&#039;impianto;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;non
v&#039;era motivo di dubitare delle capacità tecniche della convenuta e nemmeno
dell&#039;infortunato;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;il
ciclo produttivo della committente era sospeso e la riparazione è stata
effettuata senza intervento alcuno di dipendenti o preposti della committente.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Inoltre, la Corte ha aggiunto che nel corso di causa non è
emersa &quot;la nocività dell&#039;ambiente di lavoro&quot; ed ha concluso per
l&#039;assenza di prova della &quot;interferenza&quot;, in quanto &quot;&lt;i&gt;l&#039;intervento
di manutenzione è stato svolto in un&#039;area ben delimitata e circoscritta che non
aveva punti di contatto con altri macchinari in movimento pure presenti
all&#039;interno degli stessi locali&lt;/i&gt;&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha &lt;b&gt;riformato
le decisioni di merito&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Quadro normativo ed evoluzione giurisprudenziale&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;I Giudici di Cassazione hanno rilevato che le decisioni di
merito non fossero in linea con i &lt;b&gt;principi espressi recentemente dalla
giurisprudenza di legittimità&lt;/b&gt;, citando espressamente la sentenza &lt;span class=&quot;dpp&quot;&gt;Cass. n. 11918 del 2025&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;A parer dei Giudici, infatti, il richiamato precedente
giurisprudenziale ha condotto un&#039;analisi completa sull&#039;evoluzione della
giurisprudenza in relazione allo sviluppo del quadro normativo &quot;&lt;i&gt;concernente
il regime di responsabilità del committente per gli infortuni sofferti da
dipendenti di ditte appaltatrici o subappaltatrici&lt;/i&gt;&quot;, a partire dalle
origini ove, in assenza di previsioni di legge legislative specifiche, v&#039;era
una &lt;b&gt;tendenza esonerativa di responsabilità del committente&lt;/b&gt;, fino alle
fasi centrali ove, in chiave costituzionalmente orientata dell&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/12837422/CCX_____19420316000000000000262A2087S00&quot;&gt;art.
2087 c.c.&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, ritenuto estensivamente applicabile al committente debitore di
sicurezza anche nei confronti di dipendenti altrui.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Tuttavia, l&#039;estensione di responsabilità poteva ravvisarsi
soltanto &lt;i&gt;sub&lt;/i&gt; esplicita condizione che il committente si fosse reso
&quot;&lt;i&gt;garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto,
riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell&#039;opera da eseguire; condizione
sovente accompagnata dall&#039;affermazione della responsabilità del committente
solo nel caso di &quot;ingerenza&quot; nell&#039;esecuzione dell&#039;appalto, tale da
ridurre l&#039;appaltatore a mero esecutore ovvero agendo in modo da comprimerne
l&#039;autonomia organizzativa, nonché nell&#039;ipotesi della colpa nella scelta
dell&#039;appaltatore&lt;/i&gt;&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia recentemente
rimarcato con forza la radicale diversità tra i criteri di imputazione della
responsabilità in ambito civile - dominati dalla regola dettata dall&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/12837422/CCX_____19420316000000000000262A1218S00&quot;&gt;art.
1218 c.c.&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; in base alla quale il datore di lavoro è tenuto al risarcimento
del danno, se non prova che l&#039;inadempimento &quot;&lt;i&gt;è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile&lt;/i&gt;&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Mantenendo un focus sull&#039;ambito di salute e sicurezza sul
lavoro, deve essere rammentato che il &lt;b&gt;quadro normativo&lt;/b&gt; di riferimento,
su spinta comunitaria &lt;b&gt;si è notevolmente arricchito&lt;/b&gt; con l&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/12837422/DLT_____20080409000000000000081A0026S00&quot;&gt;art.
26, D.Lgs. 81/2008&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;art. 26 cit. vigente &lt;i&gt;ratione temporis&lt;/i&gt; (infortunio
avvenuto il 1 dicembre 2011) prevede &quot;&lt;i&gt;per il datore di lavoro, in caso
di affidamento di lavori, servizi e forniture all&#039;impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all&#039;interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell&#039;ambito dell&#039;intero ciclo produttivo
dell&#039;azienda medesima, &lt;b&gt;sempre che abbia la disponibilità giuridica dei
luoghi&lt;/b&gt; &lt;b&gt;in cui si svolge l&#039;appalto&lt;/b&gt; o la prestazione di lavoro
autonomo&quot;, un coacervo di obblighi&lt;/i&gt;&quot;:&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;verifica
dell&#039;idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici&lt;/b&gt; a fornire
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell&#039;ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;cooperazione
per l&#039;attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull&#039;attività lavorativa oggetto dell&#039;appalto con informazione
reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell&#039;esecuzione dell&#039;opera;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;b&gt;cooperazione
e coordinamento&lt;/b&gt; di quanto sopra attraverso l&#039;elaborazione del DUVRI
(documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze) da allegare al contratto di appalto (tranne che nei casi di
esclusione tassativamente citati dalla normativa);&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;solidarietà
del committente con l&#039;appaltatore&lt;/b&gt; (nonché con eventuali subappaltatori),
&quot;&lt;i&gt;per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente
dall&#039;appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall&#039;INAIL o
dall&#039;IPSEMA, con la clausola di esonero dalla responsabilità solidale delineata
dal comma per i &quot;danni conseguenza dei rischi specifici propri
dell&#039;attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici&lt;/i&gt;&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Alla stregua di tale sviluppo normativo, le più recenti
decisioni della Suprema Corte hanno ritenuto che la normativa in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento alle
casistiche di appalti, stabilisca una serie di &lt;b&gt;obblighi specifici&lt;/b&gt;, in
caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, gravanti sulle imprese
committenti, l&#039;adempimento dei quali deve essere necessariamente accertato nei
casi di infortunio subito da lavoratori delle imprese appaltatrici o
subappaltatrici.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Il caso di specie&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Fatte tali premesse, i Giudici hanno rilevato che l&#039;&lt;b&gt;ambito
di applicazione &lt;/b&gt;dell&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/12837422/DLT_____20080409000000000000081A0026S00&quot;&gt;art.
26 D.Lgs. 81/2008&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, pur riferendosi la disposizione specificamente alle
figure tipizzate dell&#039;appalto e del contratto d&#039;opera, &lt;b&gt;deve essere esteso&lt;/b&gt;
anche ad altre fattispecie contrattuali &lt;b&gt;tutte le volte in cui si realizzi
l&#039;integrazione di diverse organizzazioni e soggettività giuridiche&lt;/b&gt;
all&#039;interno del medesimo scenario d&#039;impresa. Non è dirimente la qualificazione
civilistica attribuita al rapporto tra imprese, a fronte della chiara finalità
della normativa in atto.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nella vicenda in esame, è indubbio che l&#039;azienda
committente avesse affidato lavori di manutenzione ad altra impresa da
eseguirsi all&#039;interno della propria azienda, &quot;&lt;b&gt;&lt;i&gt;luogo di cui aveva
certamente la disponibilità giuridica&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt; e nell&#039;ambito di tale ambiente
di lavoro, di cui aveva la titolarità e il controllo delle fonti di rischio,
era destinata a realizzarsi una &lt;b&gt;&quot;compresenza&quot; di lavoratori di più
imprese&lt;/b&gt;, anche solo potenziale, comunque rilevante secondo la disciplina
interna e comunitaria in materia&lt;/i&gt;&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nel dirimere la questione, i giudici d&#039;appello hanno &quot;&lt;i&gt;in
radice escluso integralmente l&#039;applicabilità dell&#039;art. 26 del Testo Unico del
2008 (e implicitamente anche dell&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/12837422/CCX_____19420316000000000000262A2087S00&quot;&gt;art.
2087 c.c.&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;) sulla base di rilievi ex post, ciascuno di per sé solo non
dirimente ai fini dell&#039;operatività della disposizione&lt;/i&gt;&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Corte di Cassazione è di diverso avviso. Infatti, in
considerazione della richiamata giurisprudenza &quot;&lt;b&gt;&lt;i&gt;non era, infatti,
sufficiente la sola verifica che non fosse ravvisabile una culpa in eligendo o
in vigilando della committente&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt; ovvero che quest&#039;ultima non si fosse
ingerita nell&#039;esecuzione del servizio di manutenzione, né tanto meno la mera
circostanza che al momento dell&#039;intervento fossero state sospese le lavorazioni
e non ci fossero &quot;punti di contatto con altri macchinari in
movimento&quot;; altrimenti ragionando, sarebbe sufficiente ad escludere
qualsivoglia rischio interferenziale, ed i conseguenti obblighi di prevenzione
stabiliti dall&#039;art. 26, il mero avvicendarsi di lavoratori diverse imprese pur
nel medesimo scenario lavorativo, tale da evitare la sola fisica presenza
contestuale, come se non fosse, invece, la comunanza dell&#039;ambiente in cui è
svolta la prestazione a generare un perdurante rischio di infortuni e, quindi,
a determinare la necessità di attivare le procedure di informazione e consultazione
previste dalla legge all&#039;insegna del principio della massima sicurezza
tecnologicamente possibile&lt;/i&gt;&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Di conseguenza, a parer dei Giudici di Cassazione, la Corte
territoriale avrebbe &lt;b&gt;prima dovuto accertare l&#039;eventuale inadempimento della
committente in relazione agli obblighi previsti&lt;/b&gt; dall&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/12837422/DLT_____20080409000000000000081A0026S00&quot;&gt;art.
26 D.Lgs. 81/2008&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; e, soltanto successivamente, &quot;&lt;i&gt;verificare in
concreto l&#039;incidenza causale degli accertati inadempimenti sulla eziologia del
sinistro verificatosi. Solo all&#039;esito di tale indagine, condotta alla luce dei
criteri civilistici di imputazione della responsabilità contrattuale, si
sarebbe potuto giungere ad una eventuale esclusione di obblighi risarcitori in
capo alla committente&lt;/i&gt;&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Dal momento the tale accertamento non è stato condotto, la
sentenza impugnata è stata cassata sul punto affinché il giudice del rinvio
possa provvedere ad &quot;&lt;i&gt;una rinnovata valutazione dei fatti di causa alla
luce del parametro normativo così come individuato e correttamente interpretato
in questa sede di legittimità&lt;/i&gt;&quot;.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
            </channel>
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