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        <title>Studio Lista - Notizie</title>
        <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/</link>
        <description>Studio Lista - Notizie</description>
                    <item>
                <title>Imposte sostitutive 5% e 15% ex art. 1, c. 7 e 10, L. n. 199/2025.</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5288913/imposte-sostitutive-5-e-15-ex-art-1-c-7-e-10-l-n-1992025</link>
                <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:27:00 +0000</pubDate>
                <description>I chiarimenti dell&#039;Agenzia delle Entrate del 24/06/2026 su imposte sostitutive 5% e 15%&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Sulla base dei chiarimenti forniti con Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 24/06/2026, ai fini dell’applicazione
delle imposte sostitutive in oggetto sono state apportate le modifiche di
seguito descritte, &lt;b&gt;&lt;i&gt;applicate a partire dai cedolini di competenza luglio 2026&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;:&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp;
&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Imp. sost. 15% su straordinario festivo e notturno&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La circolare n. 3/E/2026
(punto 2.3), ha ribadito che non rientrano nell’ambito di applicazione
dell’imposta sostitutiva 15% “&lt;i&gt;le somme corrisposte per lavoro straordinario,
eccetto che festivo e notturno&lt;/i&gt;”, chiarendo invece che tale imposta “&lt;i&gt;si
applica all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o
straordinario festivo&lt;/i&gt;”, quindi non solo sull’importo aggiuntivo
(maggiorazione) rispetto alla retribuzione ordinaria.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp;
&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Imp. sost. 15% su lavoro domenicale&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nel punto 2.1 della circolare vengono
fornite precisazioni in merito all’applicabilità dell’imposta sostitutiva 15%
sulla retribuzione corrisposta per il lavoro prestato di domenica, nell’ipotesi
in cui tale giornata non coincida con il giorno di riposo settimanale.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L’Agenzia
delle Entrate, richiamando l’art. 9, c.3, D.Lgs. n. 66/2003 e l’art. 2, L. n.
260/1949, ha indicato che “&lt;i&gt;tutte le domeniche sono considerate giorni
festivi &lt;/i&gt;… &lt;i&gt;pur se non coincidenti con il giorno di riposo settimanale
previsto contrattualmente&lt;/i&gt;”; conseguentemente, l’imposta sostitutiva in
questione è applicabile, in ogni caso, alla maggiorazione prevista dal CCNL per
il lavoro svolto nella giornata di domenica.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp;
&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Imp. sost. 5% su ferie e permessi&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nel punto 1.4 della circolare, l’Agenzia
delle Entrate chiarisce che “&lt;i&gt;l’imposta sostitutiva si applica anche agli
incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di
ferie”.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Le
medesime considerazioni valgono per le festività soppresse e per i permessi (di
natura contrattuale collettiva, ad esempio i cd. ROL nel caso del CCNL
Commercio Confcommercio o il cd. PAR nel caso del CCNL Industria
Metalmeccanica).&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp;
&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Imp. sost. 5% e 15% per docenti e ricercatori
rientrati in Italia e lavoratori impatriati&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Con la precedente circolare n. 2/E del
24.02.2026, l’Agenzia delle Entrate aveva indicato che, per i lavoratori che
godono dei regimi agevolati previsti per i docenti e ricercatori residenti
all’estero rientrati in Italia e per i lavoratori impatriati, l’imposta
sostitutiva 5% sugli incrementi retributivi contrattuali si applica “&lt;i&gt;alla
sola quota imponibile dell’aumento contrattuale&lt;/i&gt;”.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nessuna
indicazione, invece, era stata fornita in merito all’applicazione ai suddetti
lavoratori dell’imposta sostitutiva 15% sulle maggiorazioni e indennità per
lavoro festivo, notturno e su turni.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Con la
circolare n. 3/E del 24.06.2026 (punto 3.2), l’Agenzia delle Entrate ha
precisato che i regimi agevolati per docenti/ricercatori e lavoratori
impatriati trovano applicazione solo sui “&lt;i&gt;redditi assoggettati a tassazione
progressiva mentre sono esclusi dall’applicazione dei citati regimi agevolativi
i redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo”.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Considerato
che gli incrementi retributivi assoggettati ad imposta sostitutiva 5% non
concorrono alla formazione del reddito complessivo, gli stessi, qualora
corrisposti a docenti/ricercatori o lavoratori impatriati, “&lt;i&gt;devono essere
assoggettati alla predetta imposta sostitutiva per l’intero ammontare, senza
tener conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative&lt;/i&gt;”.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;Default moze-justify&quot;&gt;Le stesse
indicazioni valgono anche con riferimento alle maggiorazioni e indennità su
lavoro festivo, notturno e su turni, assoggettate ad imposta sostitutiva 15%.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;Default moze-justify&quot;&gt;In funzione di
quanto sopra, con riferimento ai lavoratori beneficiari del regime agevolato
per docenti/ricercatori e lavoratori impatriati, l’incremento retributivo
assoggettabile ad imposta sostitutiva verrà interamente assunto come imponibile
imposta sostitutiva 5%, analogamente a quanto già applicato con riferimento
alle maggiorazioni e indennità assoggettabili ad imposta sostitutiva 15%.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Conseguentemente,
l’esenzione prevista dallo specifico regime fiscale agevolato verrà applicata
solo sulla restante parte della retribuzione percepita nel mese assoggettabile
a tassazione ordinaria.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Esonero contributivo a favore dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratrici madri</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5287753/esonero-contributivo-a-favore-dei-datori-di-lavoro-per-assunzioni-di-lavora</link>
                <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
                <description>Finalmente a seguito della L. di bilancio n. 199 del
30/12/2025 art. 1 co. 210-213, l’INPS emette circolare operativa n. 82 del
29/07/2026 per lo sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro che
assumono o trasformano nell’anno 2026 lavoratrici madri con almeno 3 figli
minori.&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Datori di
lavoro che possono accedere all&#039;esonero&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;esonero
contributivo in argomento è &lt;b&gt;riconosciuto in favore di tutti i datori di
lavoro privati&lt;/b&gt;, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la
natura di imprenditore, &lt;b&gt;compresi i datori di lavoro del settore agricolo&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La misura in
trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Lavoratrici
per le quali spetta l&#039;esonero&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;esonero
contributivo in trattazione spetta per le assunzioni, effettuate a decorrere
dal &lt;b&gt;1° gennaio 2026&lt;/b&gt;, di donne che, alla data dell&#039;evento incentivato,
rispettino &lt;b&gt;cumulativamente &lt;/b&gt;i seguenti requisiti:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;essere &lt;b&gt;madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni
     &lt;/b&gt;(dovendosi intendere 17 anni e 364 giorni);&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;essere &lt;b&gt;prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
     sei mesi&lt;/b&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Con riferimento
al primo requisito, lo stesso deve essere posseduto dalla lavoratrice &lt;b&gt;al
momento dell&#039;assunzione &lt;/b&gt;a tempo determinato o a tempo indeterminato,
dovendosi ritenere ininfluente, ai fini della fruizione dell&#039;esonero, la
nascita del terzo figlio successiva all&#039;evento incentivato o il compimento di
diciotto anni da parte di uno dei figli in data successiva all&#039;assunzione
incentivata o, ancora, nell&#039;ipotesi di un numero di figli maggiore di tre, la
presenza di figli di età superiore a 18 anni, a condizione che almeno tre
abbiano il requisito anagrafico richiesto.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Si precisa che
il possesso del requisito si cristallizza al momento dell&#039;assunzione, non
producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare dell&#039;esonero in caso di
premorienza di uno o più figli o dell&#039;eventuale fuoriuscita di uno dei figli
dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei
figli o di affidamento esclusivo al padre.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Inoltre, tenuto
conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti
dell&#039;adozione e dell&#039;affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità), l&#039;esonero
contributivo in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno &lt;b&gt;figli in
adozione o in affidamento&lt;/b&gt;, compresi i periodi di pre-affido o preadozione.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Rapporti di
lavoro incentivati, assetto e durata dell&#039;esonero&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;esonero
contributivo riguarda tutti i &lt;b&gt;rapporti di lavoro dipendente a tempo
determinato e indeterminato &lt;/b&gt;del settore privato, incluso il settore
agricolo, &lt;b&gt;compresi i rapporti di lavoro part-time &lt;/b&gt;e le &lt;b&gt;assunzioni a
scopo di somministrazione&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Sono esclusi
dall&#039;applicazione dell&#039;esonero i rapporti di:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;lavoro domestico;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;apprendistato;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo
     indeterminato.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Con riferimento
alla durata del periodo di fruizione, ai sensi dell&#039;articolo 1, comma 211,
della legge di Bilancio 2026, l&#039;esonero spetta:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;in caso di &lt;b&gt;assunzione a tempo determinato&lt;/b&gt;, anche in
     somministrazione → per &lt;b&gt;dodici mesi &lt;/b&gt;dalla data di assunzione;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;in caso di &lt;b&gt;trasformazione a tempo indeterminato &lt;/b&gt;di un
     rapporto a termine già agevolato → per &lt;b&gt;diciotto mesi dalla data della
     prima assunzione&lt;/b&gt;;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;in caso di &lt;b&gt;assunzione a tempo indeterminato &lt;/b&gt;→ per &lt;b&gt;ventiquattro
     mesi &lt;/b&gt;dalla data di assunzione.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La circolare
INPS n. 82/2026 chiarisce che, nell&#039;ipotesi di trasformazione di un rapporto di
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l&#039;esonero può essere
riconosciuto &lt;b&gt;solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato &lt;/b&gt;per
effetto della medesima disposizione.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;esonero
spetta anche in caso di &lt;b&gt;proroga &lt;/b&gt;del rapporto di lavoro a termine,
effettuata in conformità alla relativa disciplina, &lt;b&gt;fino al limite
complessivo di dodici mesi&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La misura
dell&#039;esonero è pari al &lt;b&gt;100% dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro privati&lt;/b&gt;, nel limite massimo di importo pari a &lt;b&gt;8.000
euro annui&lt;/b&gt;, da riparametrare e applicare su base mensile, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all&#039;INAIL. La soglia massima di esonero riferita
al periodo di paga mensile è pertanto pari a &lt;b&gt;666,66 euro &lt;/b&gt;(€ 8.000/12);
per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia
deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di &lt;b&gt;21,50 euro &lt;/b&gt;(€
666,66/31) &lt;b&gt;per ogni giorno di fruizione &lt;/b&gt;dell&#039;esonero.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nelle ipotesi
di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell&#039;agevolazione deve essere
proporzionalmente ridotto.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nella
determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare
riferimento, ai fini della delimitazione dell&#039;agevolazione spettante, alla
contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. In
particolare, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;i premi e contributi dovuti all&#039;INAIL;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;i contributi eventualmente dovuti al Fondo di Tesoreria INPS (ex
     co. 755, L. 296/2006);&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;i contributi eventualmente dovuti ai fondi di cui agli artt. 26,
     27 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali o fondo
     integrazione salariale per i settori non coperti dalla normativa in
     materia di integrazione salariale), al Fondo di solidarietà territoriale
     intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di
     solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
     Sudtirol di cui all&#039;articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché il
     contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del
     trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto
     interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il contributo previsto dall&#039;art. 25, co. 4, L. 845/1978, in misura
     pari allo 0,30% (finanziamento dei fondi interprofessionali per la
     formazione continua);&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle
     concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
     previdenziali di riferimento. Pertanto, non sono oggetto di agevolazione:&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla
     previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla
     legge n. 166/1991;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di
     cui all&#039;art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all&#039;art. 1,
     commi 3 e 4, del d.lgs. n. 166/1997.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Si fa presente
che, nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo
determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei
mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione l&#039;articolo 2, comma 30, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la &lt;b&gt;restituzione del contributo
addizionale dell&#039;1,40% &lt;/b&gt;previsto per i contratti a tempo determinato.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il periodo di
fruizione dell&#039;esonero può essere &lt;b&gt;sospeso esclusivamente nei casi di assenza
obbligatoria dal lavoro per maternità&lt;/b&gt;, consentendo, in tale ipotesi, il
differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Ai sensi del
comma 213 dell&#039;articolo 1, l&#039;agevolazione spetta &lt;b&gt;nei limiti delle risorse
specificatamente stanziate&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Condizioni
di spettanza dell&#039;esonero&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il diritto alla
fruizione dell&#039;esonero in argomento è subordinato al rispetto dei principi
generali in materia di incentivi all&#039;occupazione, disciplinati dall&#039;articolo 31
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché al rispetto delle
norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell&#039;assicurazione
obbligatoria dei lavoratori di cui all&#039;articolo 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Compatibilità
con la normativa in materia di aiuti di Stato&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;esonero
contributivo in argomento, ancorché costituisca una misura di riduzione del
costo del lavoro con l&#039;utilizzo di risorse statali, si caratterizza come un &lt;b&gt;intervento
generalizzato&lt;/b&gt;, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati
che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano
localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale, e la sua applicazione
prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Conseguentemente,
l&#039;esonero &lt;b&gt;non è sussumibile nella disciplina di cui all&#039;articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell&#039;Unione europea&lt;/b&gt;, relativa agli aiuti concessi
dallo Stato o mediante risorse statali.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Si evidenzia
che, a differenza di altri incentivi all&#039;assunzione, &lt;b&gt;la fruizione della
misura non è subordinata al requisito dell&#039;incremento occupazionale netto&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Coordinamento
con altre agevolazioni&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Come espressamente
previsto dall&#039;articolo 1, comma 212, della legge di Bilancio 2026,
l&#039;agevolazione in trattazione &lt;b&gt;&lt;u&gt;non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento&lt;/u&gt; &lt;/b&gt;previsti dalla normativa
vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;A titolo
esemplificativo, la circolare INPS n. 82/2026 elenca le seguenti agevolazioni
non cumulabili con l&#039;esonero in argomento:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;incentivo per l&#039;assunzione di donne prive di impiego regolarmente
     retribuito da almeno 24 mesi, o prive di impiego da almeno 6 mesi e
     appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui
     all&#039;articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;c.d. &quot;Decontribuzione Sud&quot; (non è possibile godere per
     le medesime lavoratrici dell&#039;agevolazione in esame per il periodo di
     applicazione della stessa);&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;incentivo previsto per l&#039;assunzione dei lavoratori disabili e
     incentivo previsto per l&#039;assunzione di beneficiari del trattamento NASpI
     (considerata l&#039;entità dell&#039;esonero in esame);&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;nelle ipotesi in cui le lavoratrici assunte vengano occupate in
     Paesi extra UE non convenzionati, per i quali è prevista una contribuzione
     previdenziale speciale, con l&#039;applicazione di retribuzioni convenzionali;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che
     occupano personale nei territori montani o nelle singole zone
     svantaggiate, né con riduzioni contributive previste per il settore
     dell&#039;edilizia.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;Istituto
precisa invece che il beneficio in argomento è &lt;b&gt;compatibile &lt;/b&gt;con le
seguenti agevolazioni:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove
     assunzioni di cui all&#039;articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023,
     n. 216, prorogato fino al 2027 dalla legge di bilancio 2025;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;esonero previsto a favore dei datori di lavoro privati che siano
     in possesso della &quot;Certificazione della parità di genere&quot;, nei
     limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del
     datore di lavoro effettivamente dovuta;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione
     previdenziale a carico della lavoratrice, quale, ad esempio, l&#039;esonero,
     sino al 31 dicembre 2026, sulla quota dei contributi previdenziali IVS a
     carico della lavoratrice madre previsto dalla legge di Bilancio 2024.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Procedimento
di ammissione all&#039;esonero&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il datore di
lavoro richiedente l&#039;esonero contributivo in argomento deve inoltrare all&#039;INPS
la domanda di ammissione all&#039;agevolazione, avvalendosi esclusivamente del
modulo di istanza on-line denominato &quot;&lt;b&gt;ELM3&lt;/b&gt;&quot;, disponibile sul
sito istituzionale www.inps.it, sezione &quot;Portale delle Agevolazioni (ex
DiResCo)&quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nel modulo di
istanza on-line devono essere fornite le seguenti informazioni:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;l&#039;indicazione della lavoratrice assunta e la dichiarazione del suo
     status di priva di impiego e madre di almeno tre figli di età inferiore a
     18 anni;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di
     lavoro instaurato/trasformato;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;l&#039;importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei
     di tredicesima e quattordicesima mensilità;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;l&#039;indicazione dell&#039;eventuale percentuale di part-time nel caso di
     svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;la misura dell&#039;aliquota contributiva datoriale oggetto dello
     sgravio.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;Istituto, una
volta ricevuta la richiesta telematica, mediante i propri sistemi informativi
centrali, provvede a verificare l&#039;esistenza del rapporto di lavoro mediante la
consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie, a calcolare
l&#039;importo dell&#039;incentivo spettante in base all&#039;aliquota contributiva datoriale
indicata e a verificare la sussistenza della copertura finanziaria. In caso di
sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, l&#039;Istituto
informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line,
che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell&#039;esonero e individua l&#039;&lt;b&gt;importo
massimo dell&#039;agevolazione spettante &lt;/b&gt;per l&#039;assunzione.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Si precisa che,
nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel
corso di un rapporto part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale
e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può
superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l&#039;importo già
autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione
dell&#039;orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e
successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro
riparametrare l&#039;incentivo spettante e fruire dell&#039;importo ridotto.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Successivamente
all&#039;accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, il datore di lavoro
può fruire dell&#039;importo dovuto, &lt;b&gt;in quote mensili, a partire dal mese di
assunzione &lt;/b&gt;per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del
rapporto di lavoro. La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio
nelle denunce contributive, nei limiti della contribuzione esonerabile.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>LUL per i rider autonomi: nuovo adempimento per le piattaforme</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5286763/lul-per-i-rider-autonomi-nuovo-adempimento-per-le-piattaforme</link>
                <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:49:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;obbligo di tenere il &lt;b&gt;Libro Unico del Lavoro &lt;/b&gt;(LUL)
anche per i &lt;b&gt;rider autonomi&lt;/b&gt;, introdotto dal cd. &lt;b&gt;DL Primo Maggio&lt;/b&gt;,
porta le piattaforme, finora concentrate soprattutto sugli obblighi fiscali e
contrattuali, dentro un &lt;b&gt;sistema documentale&lt;/b&gt; nato per il lavoro
subordinato e le collaborazioni. Vediamo come cambiano &lt;b&gt;dati, flussi e
controlli&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il &lt;b&gt;Libro unico del lavoro&lt;/b&gt; (LUL) entra anche
nella gestione dei &lt;b&gt;rider autonomi&lt;/b&gt;. L’&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/16075464/4633774_42671587_1_DLT_____20150615000000000000081A0047S04&quot;&gt;art. 47-quater c. 3-bis D.Lgs. 81/2015&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; impone
infatti al committente di &lt;b&gt;redigere e consegnare il LUL&lt;/b&gt; ai rider
rientranti nell’art. 47-bis, annotando per ciascun mese di attività anche il &lt;b&gt;numero
delle consegne&lt;/b&gt; e l’&lt;b&gt;importo totale erogato&lt;/b&gt; al lavoratore.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La disposizione, introdotta dall’art. 15 del cd. &lt;b&gt;DL
Primo Maggio&lt;/b&gt; (DL 62/2026, convertito in L. 112/2026), indica il &lt;b&gt;1°
luglio 2026&lt;/b&gt; come data di decorrenza. In sede di conversione è stato
tuttavia inserito il comma 1-bis, che &lt;b&gt;proroga di 90 giorni&lt;/b&gt; il termine
relativo alle annotazioni riferite al periodo in corso alla data di entrata in
vigore della legge, avvenuta il 28 giugno 2026. Il differimento previsto
concede alle piattaforme un &lt;b&gt;margine operativo&lt;/b&gt;, ma non risolve le
incertezze derivanti dall’applicazione della disciplina del LUL a rapporti
autonomi organizzati mediante piattaforme digitali.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Perimetro normativo: le fonti da coordinare&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il nuovo obbligo deve essere ricostruito &lt;b&gt;coordinando
più fonti&lt;/b&gt;. Il DL Primo Maggio, come convertito, introduce l’obbligo e ne
disciplina l’avvio, mentre il Capo V-bis del &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/16075464/4633774_27922869_1_DLT_____20150615000000000000081&quot;&gt;D.Lgs. 81/2015&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; individua i rider autonomi ai
quali si applica.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Per le &lt;b&gt;modalità di tenuta&lt;/b&gt; del LUL, i termini,
la conservazione e il regime sanzionatorio occorre invece fare riferimento all’&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/16075464/1807925_5633804_1_DL______20080625000000000000112A0039S00&quot;&gt;art. 39 DL 112/2008&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; e al &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/16075464/DM______20080709000000000033215&quot;&gt;DM 9 luglio 2008&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;. Indicazioni operative possono
essere ricavate anche dal Vademecum ministeriale del 5 dicembre 2008, in
particolare per l’adattamento delle registrazioni alle diverse tipologie di
rapporto e per la gestione delle rettifiche successive.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il coordinamento, tuttavia, non può essere automatico:
la &lt;b&gt;disciplina generale del LUL&lt;/b&gt; è applicabile nei limiti della&lt;b&gt;
compatibilità con il rapporto autonomo&lt;/b&gt;. Non tutti i dati normalmente
previsti per il lavoro subordinato assumono quindi rilievo nella gestione dei rider.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Un LUL ridisegnato per i rider autonomi&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il mercato italiano del &lt;b&gt;food delivery&lt;/b&gt; è
caratterizzato dalla presenza di pochi operatori di grandi dimensioni,
prevalentemente appartenenti a gruppi internazionali, ai quali si affiancano
realtà locali. Il &lt;b&gt;quadro dei rapporti di lavoro non è tuttavia uniforme&lt;/b&gt;:
accanto alle piattaforme che si avvalgono di rider autonomi rientranti nel Capo
V-bis del &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/16075464/4633774_27922869_1_DLT_____20150615000000000000081&quot;&gt;D.Lgs. 81/2015&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, operano imprese che hanno
adottato il lavoro subordinato o differenti modelli contrattuali. È in questo
contesto che si inserisce il nuovo obbligo di tenuta e consegna del LUL.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L’estensione del LUL ai rider autonomi non determina
soltanto l’ingresso di nuovi soggetti in un adempimento già conosciuto, ma ne &lt;b&gt;modifica
in parte la funzione e la fisionomia&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Nel &lt;b&gt;lavoro
     subordinato&lt;/b&gt;, il Libro unico registra il rapporto, le presenze e gli
     elementi retributivi, consentendo agli organi di vigilanza di ricostruire
     i rapporti di lavoro in essere e i relativi trattamenti economici.
     Attraverso la consegna al dipendente di una copia delle registrazioni, il
     datore di lavoro può inoltre adempiere all’obbligo di consegna del prospetto
     paga previsto dalla &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/16075464/2046773_6219374_1_L_______19530105000000000000004&quot;&gt;L. 4/1953&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;.&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Per il &lt;b&gt;rider
     autonomo&lt;/b&gt; manca, invece, una busta paga in senso proprio. Il compenso è
     già documentato sul piano fiscale mediante fattura o ricevuta per lavoro
     autonomo occasionale.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il legislatore ha&lt;b&gt; adattato il contenuto del LUL&lt;/b&gt;
alle caratteristiche del comparto, prevedendo che il committente debba
annotare, per ciascun mese di attività, anche il numero delle consegne e
l’importo totale erogato al lavoratore. Il documento non rappresenta quindi la
prestazione attraverso i tradizionali dati relativi all’orario e alle presenze,
ma assume una più marcata funzione di &lt;b&gt;rendicontazione consuntiva&lt;/b&gt;
dell’attività svolta e del relativo risultato economico. L’utilizzo
dell’avverbio “&lt;i&gt;anche&lt;/i&gt;” indica, tuttavia, che questi due dati non
esauriscono il contenuto del documento, ma si aggiungono alle annotazioni
previste dalla disciplina generale del Libro unico, nei limiti della
compatibilità con la natura autonoma del rapporto.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Sul &lt;b&gt;piano operativo&lt;/b&gt;, potrà risultare opportuno
riservare ai rider autonomi una &lt;b&gt;sezione distinta&lt;/b&gt;, con dati e campi
coerenti con le caratteristiche della prestazione. Il raccordo tra
documentazione fiscale, informazioni generate dalla piattaforma e registrazioni
contenute nel LUL rappresenta così uno dei principali profili applicativi del
nuovo adempimento.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Numero delle consegne: dato certo, definizione aperta&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La norma richiede con certezza il &lt;b&gt;numero delle
consegne&lt;/b&gt; per ciascun mese, ma &lt;b&gt;non definisce la consegna&lt;/b&gt;. Il termine
sembra presupporre il completamento dell’attività e dovrebbe essere distinto
dall’ordine ricevuto, dalla missione assegnata o dall’incarico accettato. Non è
però chiarito come trattare ordini multipli, annullamenti, riassegnazioni,
tentativi non riusciti, restituzioni e consegne successivamente contestate.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;In attesa di indicazioni ufficiali&lt;/b&gt;, appare prudente conteggiare le
consegne completate secondo una definizione aziendale coerente con gli stati
registrati dalla piattaforma. Gli &lt;b&gt;eventi non conclusi&lt;/b&gt; dovrebbero restare
nei sistemi di dettaglio ed essere &lt;b&gt;distinti dalle consegne eseguite&lt;/b&gt;,
anche quando abbiano generato un’indennità. La corresponsione di una somma non
trasforma automaticamente un annullamento in una consegna.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Importo totale erogato: competenza e regolazione
finanziaria&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Più complessa è la nozione di importo totale erogato.
Può riferirsi al compenso maturato, al totale lordo riconosciuto, al netto
oppure alla somma materialmente trasferita. Il riferimento all’importo “&lt;i&gt;erogato&lt;/i&gt;”,
letto con l’&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/16075464/1807925_5633804_1_DL______20080625000000000000112A0039S00&quot;&gt;art. 39 DL 112/2008&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, sembra privilegiare le &lt;b&gt;somme
corrisposte o regolate&lt;/b&gt;; l’espressione “&lt;i&gt;per ciascun mese di attività&lt;/i&gt;”
mantiene però il collegamento con il &lt;b&gt;periodo della prestazione&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In assenza di chiarimenti, la soluzione più
trasparente sembra essere quella di &lt;b&gt;non sovrapporre competenza economica e
regolazione finanziaria&lt;/b&gt;. Il LUL dovrebbe consentire di individuare il
periodo delle prestazioni, il lordo dei compensi e delle altre somme, le
ritenute e le compensazioni e, infine, il netto trasferito.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Particolare attenzione richiedono le &lt;b&gt;eventuali
somme in contanti&lt;/b&gt; &lt;b&gt;riscosse dal rider&lt;/b&gt; presso il cliente per conto
della piattaforma. Non costituiscono un compenso del lavoratore e non
incrementano l’importo economico della prestazione. Se sono compensate con i
compensi maturati, è opportuno cherisultino separatamente nella riconciliazione
finanziaria, poiché spiegano perché il bonifico sia inferiore al totale
regolato.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Rettifiche, riconciliazioni e consegna al rider&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Contestazioni, annullamenti tardivi, bonus e conguagli&lt;/b&gt; possono modificare sia le consegne
sia gli importi. Se la variazione interviene dopo la chiusura, non
sovrascrivere il dato originario, ma registrare nell’elaborazione successiva
una &lt;b&gt;rettifica &lt;/b&gt;collegata al mese di competenza, indicando causale e
variazione. Si preservano così sequenzialità, inalterabilità e ricostruibilità
del dato. &lt;b&gt;Prima della chiusura&lt;/b&gt; occorrerà riconciliare rider inclusi nel
LUL, consegne completate, totale lordo, compensazioni e netto trasferito.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Alla tenuta si aggiunge un &lt;b&gt;ulteriore obbligo&lt;/b&gt;
espresso: il committente deve &lt;b&gt;consegnare il LUL al rider&lt;/b&gt;. Area
personale, posta elettronica o altri canali digitali potranno essere
utilizzati, purché garantiscano riservatezza e tracciabilità. In mancanza di
indicazioni ufficiali, si ritiene che la piattaforma dovrà poter documentare
l’avvenuta trasmissione oppure, in caso di pubblicazione in un’area riservata,
la messa a disposizione accompagnata da un avviso al lavoratore.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;LUL nelle verifiche ispettive&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il Libro unico del lavoro assolve, sin dalla sua
introduzione, anche una funzione essenziale nelle verifiche ispettive: &lt;b&gt;consentire
agli organi di vigilanza di disporre di una fotografia della situazione
occupazionale&lt;/b&gt;, dei rapporti di lavoro registrati e dei relativi trattamenti
economici. Con l’estensione ai rider autonomi, questa funzione si amplia a
rapporti finora documentati prevalentemente attraverso flussi contrattuali,
fiscali e informatici.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il LUL dei rider è quindi destinato a rappresentare un
documento centrale nell’attività di controllo. La &lt;b&gt;sola correttezza formale
del prospetto potrebbe non essere sufficiente&lt;/b&gt;: i dati annotati dovranno
risultare coerenti con le informazioni generate dalla piattaforma e con la
documentazione amministrativa, fiscale e finanziaria. La verifica potrà
riguardare, in particolare, la corrispondenza tra:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;rider
     inseriti nel LUL;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;consegne
     completate;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;compensi
     riconosciuti;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;fatture
     o ricevute;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;ritenute,
     pagamenti e somme riscosse in contanti per conto della piattaforma.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Eventuali differenze&lt;/b&gt; dovranno poter essere spiegate mediante
riconciliazioni e rettifiche tracciabili. Il LUL assume così un &lt;b&gt;rilevante
valore probatorio&lt;/b&gt;, ma non certifica da solo né l’esattezza delle
registrazioni né la qualificazione autonoma del rapporto. In caso di
contestazione, la tenuta della posizione aziendale dipenderà dalla possibilità
di ricostruire la provenienza dei dati, i criteri utilizzati, le modifiche
intervenute e la coerenza tra LUL, documentazione fiscale e flussi finanziari.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Agricoli autonomi: definiti i contributi obbligatori per il 2026.</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5274624/agricoli-autonomi-definiti-i-contributi-obbligatori-per-il-2026</link>
                <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:35:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L’INPS, con Circ. 18 giugno
2026 n. 67, definisce per il &lt;b&gt;2026&lt;/b&gt; gli &lt;b&gt;importi&lt;/b&gt; dei &lt;b&gt;contributi
obbligatori&lt;/b&gt; dovuti dai &lt;b&gt;coltivatori diretti, coloni, mezzadri e
imprenditori agricoli professionali. &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Contribuzione IVS&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;A seconda dell&#039;ammontare del
reddito agrario, sono individuate quattro fasce, cui viene &lt;b&gt;convenzionalmente &lt;/b&gt;attribuito
un certo numero di giornate lavorative. Lo slittamento di fascia comporta
l&#039;attribuzione di un reddito imponibile più alto e, di conseguenza, un maggiore
contributo. Infatti il contributo previdenziale a carico di ogni unità attiva
varia in relazione alla fascia di appartenenza dell&#039;azienda ed è determinato
applicando l&#039;aliquota di legge al reddito convenzionale imponibile. Tale
reddito si ottiene moltiplicando le giornate attribuite alla fascia per il
reddito medio convenzionale giornaliero, che viene determinato annualmente. Il
reddito convenzionale &lt;b&gt;per il 2026 è fissato in € 66,86&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Le aliquote da applicare ai
coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per
l&#039;anno 2026 sono quelle stabilite, a decorrere dall&#039;anno 2018, senza
distinzione né di ubicazione né di giovane età, &lt;b&gt;pari alla misura del
24,00%.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;A tale contribuzione si
aggiunge un &lt;b&gt;contributo addizionale pari a&lt;/b&gt; € 0,81.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Contribuzione di
maternità&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Per l&#039;anno 2026 il
contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle
prestazioni di maternità resta fissato nella misura di&lt;b&gt; € 7,49&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Contributi INAIL&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;I contributi dovuti
per &lt;b&gt;l&#039;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali&lt;/b&gt; dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l&#039;anno
2026, &lt;b&gt;sono fissati nelle misure&lt;/b&gt; capitarie annue di:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;€ 650,00 (per le zone normali);&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;€ 450,12 (per i territori montani e le zone
     svantaggiate).&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Modalità di pagamento&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il pagamento della
contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello
F24.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Le indicazioni per il
pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale
Autonomi in agricoltura. I termini di &lt;b&gt;scadenza&lt;/b&gt; per il
pagamento sono il 16 luglio 2026, il 16 settembre 2026, il 16 novembre
2026 e il 18 gennaio 2027.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Salario giusto DL Primo Maggio n. 62/2026</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5259372/salario-giusto-dl-primo-maggio-n-622026</link>
                <pubDate>Wed, 27 May 2026 09:01:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Rinnovi CCNL: chi rinvia, paga. Ma basterà?&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Nelle
intenzioni del legislatore, il cd. DL
Primo Maggio (DL 62/2026) dovrebbe incentivare i rinnovi dei CCNL e ridurre al minimo i periodi
di vacanza contrattuale: ma tali
buoni propositi, alla prova della realtà, potrebbero creare incertezze o, addirittura, effetti contrari.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L’art. 10 del cd. &lt;b&gt;DL Primo Maggio&lt;/b&gt; (DL 62/2026) entra
nel tempo morto della &lt;b&gt;contrattazione collettiva&lt;/b&gt;: non detta il contenuto
del rinnovo, ma prova a disciplinarne l’attesa. La norma riguarda il lavoro
subordinato privato, apprendistato incluso, e lascia espressamente salve le
prerogative costituzionali delle parti sociali.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In particolare:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il comma 1 rimette
     alle parti stipulanti, in &lt;b&gt;sede di rinnovo&lt;/b&gt;, la disciplina delle
     decorrenze degli incrementi retributivi, degli eventuali importi una
     tantum e degli strumenti di &lt;b&gt;copertura economica del periodo tra
     scadenza del CCNL e sottoscrizione del nuovo accordo&lt;/b&gt;, assumendo a
     riferimento la scadenza naturale del contratto previgente;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il comma 2 aggiunge
     il presidio più incisivo: se il rinnovo non interviene entro i primi 12
     mesi dalla naturale scadenza, le &lt;b&gt;retribuzioni sono adeguate&lt;/b&gt;, a
     titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento, alla &lt;b&gt;variazione
     dell’IPCA&lt;/b&gt; nella misura del &lt;b&gt;30%&lt;/b&gt;, fatte salve eventuali diverse
     pattuizioni contrattuali.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La &lt;b&gt;finalità &lt;/b&gt;è evidente: impedire che la vacanza
contrattuale diventi una &lt;b&gt;rendita da inerzia&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Acceleratore dei rinnovi: rischio boomerang&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il punto, però, è capire se l’anticipazione legale sia
davvero un &lt;b&gt;acceleratore del rinnovo&lt;/b&gt; o, più insidiosamente, il &lt;b&gt;prezzo
sostenibile del suo rinvio&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nel sistema pattizio, l’&lt;b&gt;indennità di vacanza
contrattuale&lt;/b&gt; ha tradizionalmente avuto funzione ancillare: coprire il
vuoto, non renderlo abitabile. L’art. 10 compie un passo diverso: non introduce
una piena indicizzazione salariale, né un salario minimo legale, né un rinnovo
imposto; ma colloca nella vacanza contrattuale un meccanismo eteronomo,
destinato a modificare il calcolo di convenienza delle parti.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Per il &lt;b&gt;datore di lavoro&lt;/b&gt;, il 30% dell’IPCA può
diventare un &lt;b&gt;costo prevedibile e contabilizzabile&lt;/b&gt;; in contesti di
inflazione moderata o di debolezza negoziale, persino preferibile a un rinnovo
tempestivo e più oneroso. Per il &lt;b&gt;sindacato&lt;/b&gt;, una quota di &lt;b&gt;tutela del
potere d’acquisto viene esteriorizzata&lt;/b&gt; rispetto alla pressione negoziale.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La norma, dunque, prova a svegliare la contrattazione;
ma potrebbe anche aiutarla a dormire meglio.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;&quot;Retribuzione&quot;, contributo di assistenza
contrattuale, regime transitorio&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 2, inoltre, è meno nitido di quanto dovrebbe.
Parla di “&lt;b&gt;&lt;i&gt;retribuzioni&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;”, non di minimi tabellari, trattamento
economico minimo, trattamento economico complessivo o paga base. Quale base di
calcolo? Quale periodo IPCA? Adeguamento una tantum o periodico? Importo
assorbibile o consolidato? Sono domande da cedolino, non da seminario. E
proprio per questo sono decisive.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La disciplina speciale dei settori caratterizzati da &lt;b&gt;elevata
stagionalità e variabilità dei ricavi&lt;/b&gt; evita un automatismo cieco, ma apre
un ulteriore fronte: l’adeguamento ordinario non si applica ed è legato a
indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva. &lt;b&gt;Soluzione
ragionevole&lt;/b&gt;, purché non diventi una &lt;b&gt;clausola di fuga&lt;/b&gt;. La
stagionalità merita flessibilità; non può diventare sinonimo elegante di
rinnovo rinviabile.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Ancora più ambivalente è il comma 4: il &lt;b&gt;contributo
di assistenza contrattuale&lt;/b&gt;, ove previsto, non può essere riconosciuto
decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto. La &lt;i&gt;ratio &lt;/i&gt;è
comprensibile: &lt;b&gt;chi non rinnova non incassa&lt;/b&gt;. Ma il diritto del lavoro
vive di rapporti di forza, non di slogan. Se il venir meno del contributo
incide sulla sostenibilità economica del sistema sindacale o bilaterale, la
misura può trasformarsi da sanzione dell’inerzia in &lt;b&gt;arma negoziale&lt;/b&gt; a
favore di chi ha interesse a procrastinare.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il &lt;b&gt;regime transitorio&lt;/b&gt; conferma la prudenza del
legislatore: l’art. 10 si applica ai CCNL che scadono dopo l’entrata in vigore
del decreto; per quelli già scaduti opera &lt;b&gt;dal 1° gennaio 2027&lt;/b&gt;. Il
differimento evita scosse immediate, ma calendarizza il problema. Le parti
sociali hanno pochi mesi per decidere se l’anticipazione sarà un acconto, una
soglia minima di tutela o il nuovo costo fisiologico della lentezza
contrattuale.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Imposta sostitutiva sui rinnovi CCNL: emerge un quadro
complessivo&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il quadro va letto insieme alla legge di bilancio
2026. L’&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/15481187/L_______20251230000000000000199A0001S00E00007&quot;&gt;art.
1 c. 7 L. 199/2025&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; prevede, per il 2026, l’imposta
sostitutiva del &lt;b&gt;5%&lt;/b&gt; sugli incrementi retributivi corrisposti ai
dipendenti privati in attuazione di &lt;b&gt;rinnovi contrattuali&lt;/b&gt; sottoscritti
dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per lavoratori con reddito di lavoro
dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro, salvo rinuncia scritta. Qui il
disegno politico diventa più chiaro: la legge di bilancio premia fiscalmente il
rinnovo effettivo; il DL 62/2026 rende meno neutro il mancato rinnovo.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Il binomio è elegante&lt;/b&gt;: premio a chi chiude, costo a chi rinvia. &lt;b&gt;Ma
l’eleganza non basta&lt;/b&gt;. La detassazione agisce sul netto del lavoratore, non
sul costo lordo datoriale; incentiva l’aumento contrattuale, ma non impone il
rinnovo; valorizza gli incrementi strutturali, mentre le somme &lt;i&gt;una tantum&lt;/i&gt;
di copertura della vacanza contrattuale restano fiscalmente meno attrattive. La
conseguenza potrebbe essere non banale: le parti saranno spinte a costruire &lt;b&gt;rinnovi
con aumenti più “stabili”&lt;/b&gt; e meno compensazioni forfettarie del ritardo,
almeno quando intendano massimizzare il beneficio fiscale.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Adeguamento all&#039;IPCA: dubbi sulla fiscalità&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Resta poi il tema, enorme, della &lt;b&gt;qualificazione
fiscale dell’anticipazione del 30% IPCA&lt;/b&gt;. Essa nasce per legge in assenza di
rinnovo; l’agevolazione della legge di bilancio riguarda invece incrementi
corrisposti in attuazione di rinnovi contrattuali. Prudenzialmente, dunque,
l’anticipazione legale &lt;b&gt;non pare sovrapponibile&lt;/b&gt; &lt;b&gt;all’incremento
agevolato&lt;/b&gt;, salvo eventuale successivo assorbimento o ridefinizione nel
rinnovo. Su questo punto, un &lt;b&gt;chiarimento espresso&lt;/b&gt; sarebbe tutt’altro che
superfluo.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;CCNL e &quot;salario giusto&quot;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L’art. 10 si inserisce infine nel più ampio impianto
del decreto, che all’art. 7 assume la contrattazione collettiva
comparativamente più rappresentativa come &lt;b&gt;parametro del “&lt;i&gt;salario giusto&lt;/i&gt;”&lt;/b&gt;
&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/15481187/167881_843219_1_CRX_____19471227000000000000000A0036S00&quot;&gt;ex
art. 36 Cost.&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; e all’art. 11 rafforza &lt;b&gt;tracciabilità e monitoraggio&lt;/b&gt;
del CCNL applicato tramite codice alfanumerico unico. Il legislatore non
introduce una soglia salariale unica; preferisce selezionare la contrattazione
buona, monitorare quella applicata e condizionare benefici e vigilanza.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Scelta intelligente, ma incompiuta. Perché tutto
continua a ruotare attorno alla &lt;b&gt;rappresentatività comparativa&lt;/b&gt;, senza che
il decreto sciolga davvero il nodo della sua misurazione e certificazione. È il
&lt;b&gt;paradosso noto&lt;/b&gt;: alla contrattazione si chiede di reggere l’ordinamento
retributivo, ma il fondamento rappresentativo di chi contratta resta ancora
troppo opaco.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Conclusioni&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In conclusione, l’art. 10 nasce con un obiettivo
condivisibile: &lt;b&gt;evitare che la vacanza contrattuale diventi un modo ordinato
per pagare meno il lavoro&lt;/b&gt;. In coordinamento con la detassazione degli
aumenti da rinnovo, costruisce una politica salariale per incentivi: &lt;b&gt;agevolare
chi rinnova e far costare chi attende&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Ma l’effetto non è garantito&lt;/b&gt;. Se il 30% IPCA diventa il prezzo gestibile del
ritardo, se il blocco del contributo di assistenza contrattuale indebolisce una
sola parte, se i nodi applicativi restano affidati alla prassi o al
contenzioso, il rischio è evidente: non un acceleratore della contrattazione,
ma un sedativo della sua urgenza.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La &lt;b&gt;domanda finale&lt;/b&gt;, allora, resta scomoda:
quanto deve costare davvero lasciare scaduto un contratto collettivo? Finché la
risposta sarà incerta, la vacanza contrattuale continuerà a essere non
un’anomalia, ma uno dei più redditizi silenzi del sistema.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Aumenti salariali e lavoro notturno e festivo: come applicare le imposte sostitutive</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5220307/aumenti-salariali-e-lavoro-notturno-e-festivo-come-applicare-le-imposte-sos</link>
                <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 16:16:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;A seguito delle novità apportate dalla &lt;b&gt;Legge di Bilancio
2026&lt;/b&gt;, l&#039;&lt;b&gt;Agenzia delle Entrate&lt;/b&gt; fornisce le &lt;b&gt;prime indicazioni &lt;/b&gt;sulla
tassazione agevolata degli &lt;b&gt;aumenti salariali da rinnovo contrattuale&lt;/b&gt;.
Vengono inoltre definiti i regimi di favore per le&lt;b&gt; indennità di lavoro
notturno&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;festivo &lt;/b&gt;e &lt;b&gt;turnazione&lt;/b&gt; (&lt;b&gt;Circ. AE 24 febbraio
2026 n. 2&lt;/b&gt;).&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14838589/14291544_158881088_1_L_______20251230000000000000199&quot;&gt;Legge
30 dicembre 2025 n. 199&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; ha introdotto un insieme di misure fiscali di
significativa incidenza sul trattamento economico del lavoro subordinato
privato, delineando un intervento selettivo e temporalmente circoscritto in
materia di imposizione sugli incrementi retributivi e sulle componenti
accessorie correlate a particolari modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In particolare, l&#039;art. 1, comma 7, prevede per l&#039;anno 2026
l&#039;applicazione di un&#039;&lt;b&gt;imposta sostitutiva con aliquota del 5%&lt;/b&gt; sugli
incrementi retributivi riconosciuti in attuazione di contratti collettivi
sottoscritti nel triennio 2024-2026. Contestualmente, i commi 10 e 11 del
medesimo articolo introducono, limitatamente al 2026, un&#039;ulteriore &lt;b&gt;imposta
sostitutiva con aliquota del 15%&lt;/b&gt; applicabile alle maggiorazioni e alle
indennità correlate al lavoro notturno, festivo, prestato nei giorni di riposo
settimanale nonché al lavoro a turni, entro il limite massimo di imponibile
pari a 1.500 euro.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;&lt;b&gt;Agenzia delle Entrate&lt;/b&gt;, con &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14838589/T001E207202602240000000000002/E&quot;&gt;&lt;b&gt;Circ.
AE 24 febbraio 2026 n. 2&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, ha valutato sistematicamente le nuove
disposizioni, ricostruendone il perimetro applicativo, le implicazioni
operative e le principali questioni interpretative, con particolare attenzione
agli effetti sull&#039;assetto della contrattazione collettiva e sulla gestione
amministrativa dei rapporti di lavoro nel settore privato.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;analisi che segue è impostata secondo un rigoroso metodo
normativo e sistematico, basato su una ricognizione analitica del dato
legislativo. Su tale fondamento si innesterà l&#039;esame delle principali
indicazioni interpretative rese dall&#039;Amministrazione finanziaria.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 7 della Legge di Bilancio 2026 prevede che gli
incrementi retributivi corrisposti ai&lt;b&gt; lavoratori dipendenti nell&#039;anno 2026&lt;/b&gt;,
in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del
prestatore di lavoro, a un&#039;imposta sostitutiva dell&#039;imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Si
ricorda, inoltre, che l&#039;imposta sostitutiva si applica ai&lt;b&gt; lavoratori del
settore privato&lt;/b&gt; con un reddito di lavoro dipendente, nell&#039;anno 2025, non
superiore a 33.000 euro. Nella verifica del predetto limite reddituale devono
essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore
nel periodo d&#039;imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Giova, inoltre, evidenziare che l&#039;&lt;b&gt;imposta sostitutiva&lt;/b&gt;
si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell&#039;anno 2026, in
attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli
anni 2024, 2025 e 2026. La misura riguarda, fermo restando il principio di
cassa allargato, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31
dicembre 2026, se relativi a &lt;b&gt;rinnovi contrattuali &lt;/b&gt;sottoscritti nel 2024,
2025 e 2026. Sono esclusi, quindi, dall&#039;agevolazione gli importi derivanti dai
medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026. Al tal proposito, è
importante valorizzare l&#039;indicazione dell&#039;Amministrazione finanziaria secondo
cui, qualora l&#039;erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi
contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni
contrattuali, sia distribuita in più anni, l&#039;imposta sostitutiva si applichi
comunque alle tranche di &lt;b&gt;incremento &lt;/b&gt;corrisposte dal 1° gennaio al 31
dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;&lt;b&gt;Agenzia delle Entrate &lt;/b&gt;ha inoltre chiarito che
l&#039;agevolazione si debba applicare ai soli incrementi retributivi, previsti dai
rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta,
vale a dire le 12 mensilità della retribuzione, la tredicesima e la
quattordicesima mensilità. Sono, altresì, inclusi nell&#039;applicazione
dell&#039;imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai
medesimi &lt;b&gt;incrementi retributivi&lt;/b&gt; quali le assenze, per la sola parte
integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto
di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio). Inoltre, qualora gli
aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l&#039;importo riconosciuto al
dipendente a titolo di superminimo, anche quest&#039;ultimo può beneficiare
dell&#039;agevolazione sui predetti incrementi retributivi. Nel caso, invece, in cui
l&#039;aumento contrattuale riguardi i &lt;b&gt;redditi di lavoratori dipendenti &lt;/b&gt;che
godono del regime agevolativo previsto per il rientro in Italia di ricercatori
residenti all&#039;estero e per i&lt;b&gt; lavoratori impatriati&lt;/b&gt;, la misura
agevolativa si applica alla sola quota imponibile dell&#039;aumento contrattuale.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Si sottolinea, invece, che sono esclusi gli scatti di
anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all&#039;ordinaria
attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che
godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o
festivo e le indennità di turno. Restano, altresì, escluse dall&#039;ambito
applicativo della norma in commento le somme che, seppur disposte dal rinnovo
contrattuale, sono erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al
periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere
straordinario, nonché il&lt;b&gt; Trattamento di Fine Rapporto&lt;/b&gt; (TFR) trattandosi
di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un momento
successivo rispetto a quello della &lt;b&gt;prestazione lavorativa&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Parimenti, si precisa che per fruire della tassazione con
imposta sostitutiva, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica
istanza, mentre è riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della
tassazione ordinaria, attraverso un&#039;espressa rinuncia scritta dell&#039;imposizione
sostitutiva. Al fine di consentire al sostituto d&#039;imposta di verificare la
spettanza dell&#039;agevolazione, nell&#039;ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel
2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo
stesso comunica all&#039;attuale datore di lavoro le informazioni relative ai
redditi derivanti dagli altri rapporti di lavoro, attraverso la consegna delle
Certificazioni Uniche (CU) o, in mancanza, tramite una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14838589/3949144_20152259_1_DPR_____20001228000000000000445A0047S00&quot;&gt;art.
47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;. Infine, si ricorda, l&#039;imposta
sostitutiva è applicata dal sostituto d&#039;imposta, che deve versarla utilizzando
i codici tributo istituiti con la &lt;span class=&quot;dpp&quot;&gt;Risoluzione 29 gennaio 2026
n. 3/E&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo,
nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;I commi 10 e 11 della Legge di Bilancio 2026 hanno introdotto,
per l&#039;anno 2026, misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e
alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e
alle indennità inerenti al lavoro a turni.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In particolare, il comma 10 prevede un&#039;imposizione
sostitutiva dell&#039;IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15%:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;per le&lt;b&gt;
     maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro&lt;/b&gt; in
     relazione al lavoro notturno, ai sensi dell&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14838589/1804052_5581124_1_DLT_____20030408000000000000066A0001S00&quot;&gt;art.
     1, comma 2, del DLGS 8 aprile 2003, n. 66&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, e dei contratti collettivi
     nazionali di lavoro (CCNL);&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;per le&lt;b&gt;
     maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro &lt;/b&gt;svolto nei giorni
     festivi e di riposo, come individuati dai CCNL. Sul punto, stante il tenor
     letterale della norma, il “riposo settimanale” è quello individuato dai
     CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno,
     con la domenica;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;per le&lt;b&gt;
     indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni&lt;/b&gt;,
     previsti dai CCNL; quanto alla nozione di turno, la stessa è rinvenibile
     nelle previsioni di cui all&#039;&lt;span class=&quot;dpp&quot;&gt;art. 1, comma 2, lett. f),
     DLGS&amp;nbsp;&amp;nbsp;66/2003&lt;/span&gt;, nonché nell&#039;ambito di eventuali specifiche
     regolamentari e organizzative rinvenibili nella contrattazione collettiva
     nazionale.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Sul tema, Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano
nell&#039;ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di
reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tipologie di lavoro sopra
elencate.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Le predette somme, erogate nell&#039;anno 2026, sono soggette a &lt;b&gt;imposta
sostitutiva dell&#039;IRPEF &lt;/b&gt;e delle addizionali regionali e comunali, entro il
limite annuo di 1.500 euro. A tal proposito, si ritiene utile evidenziare che
sono escluse dall&#039;ambito applicativo della disposizione le somme erogate in
base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli &lt;b&gt;istituti retributivi
indiretti&lt;/b&gt;, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro
(malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora
le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la
tredicesima e la quattordicesima mensilità). Restano altresì escluse le somme
corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo
o notturno, nonché, ai sensi del comma 11, i compensi che, ancorché denominati
come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la
retribuzione ordinaria.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La novella introdotta dalla &lt;b&gt;Legge di Bilancio 2026&lt;/b&gt;
prevede che l&#039;agevolazione in commento non si applica ai lavoratori degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto
del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un
trattamento integrativo speciale, ai sensi del comma 18 della predetta&lt;b&gt; Legge
di Bilancio 2026&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Per fruire della tassazione agevolata, il lavoratore
dipendente non deve presentare una specifica istanza. Per espressa previsione
normativa, è, invece, riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi
della tassazione ordinaria, attraverso un&#039;espressa rinuncia scritta
dell&#039;imposizione sostitutiva.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;imposta sostitutiva è applicata dai sostituti d&#039;imposta
del settore privato, nei confronti dei titolari di &lt;b&gt;reddito di lavoro
dipendente&lt;/b&gt; di importo non superiore, nell&#039;anno 2025, a 40.000 euro. Nella
verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi
di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d&#039;imposta 2025, anche
se derivanti da più rapporti di lavoro.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 11 della Legge di Bilancio 2026 dispone che,
laddove il &lt;b&gt;sostituto d&#039;imposta&lt;/b&gt;, tenuto ad applicare l&#039;imposta
sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica
dei redditi (CU) per l&#039;anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto
l&#039;importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. In tal
senso, viene chiarito che l&#039;attestazione del predetto importo debba essere resa
tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14838589/3949144_20152259_1_DPR_____20001228000000000000445A0047S00&quot;&gt;art.
47 del DPR 445/2000&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; e possa essere sostituita dalla consegna,
all&#039;attuale datore di lavoro, delle &lt;b&gt;Certificazioni Uniche&lt;/b&gt; (CU) relative
a ciascun precedente rapporto di lavoro svolto nell&#039;anno 2025.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al
sostituto d&#039;imposta l&#039;insussistenza del diritto ad avvalersi del regime
sostitutivo nelle ipotesi in cui, nel corso del 2026, abbia intrattenuto altri
rapporti di lavoro dipendente e percepito somme già assoggettate a imposta
sostitutiva, superando in tal modo il limite di 1.500 euro stabilito dalla
norma.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d&#039;imposta,
che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con &lt;span class=&quot;dpp&quot;&gt;&lt;b&gt;Risoluzione 29
gennaio 2026 n. 2/E&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Badge di cantiere per le attività edili</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5216579/badge-di-cantiere-per-le-attivita-edili</link>
                <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:47:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Con la Circolare n. 1 del
23 febbraio 2026 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato le
principali novità introdotte dal D.L. n. 159/2025 di maggior interesse per la
propria attività.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In seguito all’integrazione
da parte del D.L. n. 159/2025 di quanto previsto dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19
(convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56) in ordine al
rilascio della &lt;b&gt;Lista di conformità INL,
l’attività di vigilanza deve essere orientata prioritariamente nei confronti
dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto,
pubblico o privato&lt;/b&gt;, e la relativa programmazione deve tener conto, oltreché
delle informazioni disponibili dalla &lt;b&gt;banca
dati degli appalti in agricoltura,&lt;/b&gt; ai sensi dell’articolo 2-quinquies del
D.L. 15 maggio 2024, n. 63 (convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio
2024, n. 101) e dalla &lt;b&gt;banca dati degli
appalti della logistica&lt;/b&gt; ai sensi dell’articolo 1-quater del D.L. 21 maggio
2025, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105),
delle informazioni disponibili sulla base delle notifiche preliminari, in cui &lt;b&gt;devono ora essere indicate le eventuali
imprese che operino, appunto, in regime di subappalto&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Con specifico riferimento
alle &lt;b&gt;imprese e ai lavoratori autonomi
che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto,
pubblico o privato, a prescindere che siano qualificabili come edili, nonché
negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato&lt;/b&gt;, che saranno
individuate con un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, è stata integrata la previsione &lt;b&gt;dell’obbligo
del possesso della tessera di cantiere&lt;/b&gt;, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e
dall’articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, da parte dei dipendenti:
tale documento dovrà includere anche un codice univoco anticontraffazione,
secondo le specifiche adottate con un prossimo decreto ministeriale.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La violazione dell’obbligo
di fornire ai lavoratori il c.d. &lt;b&gt;badge
di cantiere&lt;/b&gt; comporta, a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti, la &lt;u&gt;sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro&lt;/u&gt; per ciascun lavoratore.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Importanti novità
interessano la Patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per operare
nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a),
del D.Lgs. n. 81/2008:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;per gli illeciti di lavoro “nero” commessi a far
     data dal 1° gennaio 2026 la decurtazione dei crediti, pari a 5 punti per
     lavoratore interessato indipendentemente dal numero di giornate di impiego
     irregolare, consegue già alla notifica del verbale unico di accertamento,
     con l’eventuale ulteriore decurtazione, di 1 punto per singolo lavoratore,
     in caso di accertata aggravante per l’impiego di lavoratori stranieri ai
     sensi dell’articolo 22, comma 12, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, o di
     minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di
     cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori
     beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e
     il lavoro di cui al D.L. 4 maggio 2023, n. 48;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;per la violazione dell’obbligo del possesso della
     patente a crediti con almeno 15 punti, ovvero di titolo equivalente,
     commessa sin dal 1° ottobre 2024, la sanzione amministrativa pecuniaria,
     stabilita in una somma pari al 10% del valore dei lavori e comunque non
     inferiore ad una soglia minima, non soggetta alla procedura di diffida di
     cui all’articolo 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008, cumulata con l’esclusione
     dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi, è
     aumentata nella citata soglia minima che da 6.000 euro passa a 12.000
     euro;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;al fine dell’operatività della previsione circa
     la sospensione cautelare fino a 12 mesi della patente a crediti in seguito
     al verificarsi di infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o
     un’inabilità permanente, assoluta o parziale, è stabilito che le
     competenti procure della Repubblica trasmettano tempestivamente
     all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie, dato atto
     che l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della
     fattispecie, finalizzato all’adozione del provvedimento di sospensione,
     tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 c.c., dei
     verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle
     immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni. Come già
     precisato nella Circolare INL n. 4/2024, “tenuto conto che l’accertamento
     definitivo del reato è sempre rimesso alla A.G., l’organo accertatore
     dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una
     responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei
     soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo
     restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e
     richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito
     di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata”.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In ordine all’obbligo di
comunicazione del domicilio digitale, entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni
caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico, esso è previsto
per l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza, il
presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma
societaria, ed esso non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.&lt;/p&gt;

&lt;table class=&quot;MsoNormalTable&quot; cellspacing=&quot;3&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;
  &lt;td&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Una novità riguarda anche
  le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996
  (convertito dalla Legge n. 608/1996): dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro e
  i soggetti abilitati e autorizzati, ai sensi della Legge n. 12/1979, possono
  effettuarle anche tramite il SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione
  Sociale e Lavorativa), secondo le modalità oggetto del decreto del Ministro
  del lavoro e delle politiche sociali, di prossima adozione.&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Sono stati integrati i
requisiti per l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ),
istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91
(convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116). Non possono
oggi iscriversi, ovvero mantenere l’iscrizione, le aziende agricole che, salvi
i casi in cui abbiano eliminato la violazione se sanabile ed abbiano pagato la
relativa sanzione amministrativa:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;abbiano riportato condanne penali per violazioni
     della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di salute e
     sicurezza sui luoghi di lavoro;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;negli ultimi tre anni, siano state destinatarie
     di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per
     violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Con specifico riferimento
alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Titolo II del
D.Lgs. n. 81/2008, è oggi prevista anche la programmazione di misure di
prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Considerato che il datore di
lavoro ha l’obbligo mantenere in efficienza i DPI, assicurandone le condizioni
d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie
e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, e che tale obbligo
si applica oggi anche agli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica
di DPI, è necessario che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, identifichi
appunto quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di
DPI.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Importanti integrazioni
riguardano la disciplina in materia di sicurezza delle scale, ai sensi
dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 81/2008: in generale le scale verticali, ossia
quelle fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, aventi
altezza superiore a 5 metri e inclinazione superiore a 75 gradi, fatta salva la
distanza minima pari a 15 cm tra i pioli e la parete alla quale sono applicati
o alla quale la scala è fissata, nonché la distanza massima pari a 60 cm tra il
piano dei pioli e la parete della gabbia dal lato opposto ad essi, che deve
comunque essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la
caduta accidentale della persona verso l’esterno, devono essere provviste in
alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione
individuale contro le cadute dall’alto o di una gabbia di sicurezza. Per le
scale verticali permanenti già installate entro il 31 ottobre 2025 l’obbligo
del rispetto di tali requisiti decorre dal 1° febbraio 2026.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Sostanziali modifiche sono
apportate all’articolo 115 del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sistemi di
protezione contro le cadute dall’alto. Premesso che il datore di lavoro deve
dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale, è oggi stabilito che nei lavori in quota i sistemi di
protezione collettiva a cui dare priorità sono:&lt;/p&gt;

&lt;ol start=&quot;1&quot; type=&quot;1&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;parapetti;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;reti di sicurezza.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In difetto della possibilità
di tali soluzioni, i lavoratori devono utilizzare sistemi di protezione
individuale idonei per l’uso specifico, costituiti da un dispositivo di presa
del corpo e da un sistema di collegamento e che devono essere assicurati a un
punto di ancoraggio sicuro, quali:&lt;/p&gt;

&lt;ol start=&quot;1&quot; type=&quot;1&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;sistemi di trattenuta;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;sistemi di posizionamento sul lavoro;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;sistemi di accesso e di posizionamento mediante
     funi, ma soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei
     rischi, risulti che il lavoro può essere effettuato in condizioni di
     sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più
     sicura non sia giustificato a causa della breve durata di impiego e delle
     caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;sistemi di arresto caduta, ma solo in via
     residuale rispetto ai precedenti.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Circa la formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro plurimo è l’intervento del decreto:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;un prossimo Accordo Stato-Regioni deve
     individuare i requisiti e i criteri per l’accreditamento dei soggetti che
     erogano tale formazione;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;così come già stabilito per gli RLS delle imprese
     con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, anche per quelli delle
     imprese di dimensioni inferiori è previsto l’obbligo di aggiornamento
     periodico, secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva
     nazionale che deve tener conto della dimensione delle imprese e del
     livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività
     svolta;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;la registrazione delle competenze acquisite a
     seguito dello svolgimento di attività di formazione in materia di salute e
     sicurezza sul lavoro deve essere effettuata sul fascicolo elettronico del
     lavoratore e sul fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine di
     integrare i dati nel SIISL, il già citato Sistema informativo per
     l’inclusione sociale e lavorativa;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;importante la deroga introdotta all’obbligo di
     assicurare ai propri dipendenti la formazione in materia di salute e
     sicurezza sul lavoro e, ove previsto, l’addestramento specifico, in
     occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
     dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro: per i
     lavoratori impiegati nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di
     somministrazione di alimenti e bevande, il termine massimo per concludere
     tali attività è di 30 giorni dall’assunzione (o dall’inizio
     dell’utilizzazione).&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In tema di Modelli di
organizzazione e gestione (MOG) per la sicurezza sul lavoro, ossia i sistemi
che un’azienda può adottare per organizzare la gestione della salute e
sicurezza sul lavoro, i quali possono far escludere la responsabilità
amministrativa dell’azienda ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in caso
di reati in materia di sicurezza, allorché siano conformi ai requisiti di cui
all’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, è oggi previsto che qualora siano basati
su:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Linee guida UNI–INAIL 2001 per i SGSL o&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;si presumono conformi ai
citati requisiti.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Oltre ad esplicitare che i
controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi devono essere
computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in
fase preassuntiva, il decreto ha introdotto:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;l’obbligo del medico competente di informare i
     lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;la possibilità di sottoporre il lavoratore ad un
     accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o
     sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo le condizioni e le modalità
     per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza
     previsti dal prossimo Accordo Stato-Regioni, previsto entro il 31 dicembre
     2026;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;la previsione che gli organismi paritetici delle
     imprese fino a 10 lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della
     bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire
     l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria
     mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante
     convenzioni con medici competenti.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La disciplina in materia di
salute e sicurezza sul lavoro applicabile alle organizzazioni di volontariato della
protezione civile, già contenuta nel D.M. 13 aprile 2011, è ora incorporata nel
D.Lgs. n. 81/2008, all’articolo 3-bis, per cui:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;i volontari del Corpo nazionale dei vigili del
     fuoco e della protezione civile rientrano nella nozione di lavoratori, sia
     pur nei limiti di quanto previsto dalla citata disposizione;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;rientrano nella categoria di Organizzazioni di
     volontariato di protezione civile, includendo gli enti del Terzo settore,
     reti associative, gruppi comunali/intercomunali/provinciali, purché
     iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il legale rappresentante deve garantire che il
     volontario: &lt;/li&gt;
 &lt;ul type=&quot;circle&quot;&gt;
  &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;riceva formazione, informazione e addestramento
      nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale
      con direttiva ai sensi dell’articolo 15 del codice della protezione
      civile, di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;&lt;/li&gt;
  &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;sia sottoposto a controlli medici, nel rispetto
      delle specifiche previsioni della normativa di settore, come il Decreto
      del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
      Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2012 e ss.mm.ii.;&lt;/li&gt;
  &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;abbia a disposizione attrezzature e dispositivi
      di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia
      adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle
      indicazioni specificate dal fabbricante;&lt;/li&gt;
  &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;salvo i casi in cui vi si svolga un’attività
      lavorativa, le sedi delle organizzazioni e i luoghi di esercitazione,
      formazione e intervento dei volontari non sono da considerarsi come
      luoghi di lavoro;&lt;/li&gt;
  &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;l’applicazione delle disposizioni dell’articolo
      3-bis non può comportare, l’omissione o il ritardo delle attività e dei
      compiti di protezione civile connessi agli eventi di cui al D.Lgs. n.
      1/2018.&lt;/li&gt;
 &lt;/ul&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Considerato che i
rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento non
possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto,
l’eventuale violazione degli obblighi gravanti sull’organizzazione di
volontariato non comporta a carico del legale rappresentante, o del volontario
con funzioni di coordinamento, l’applicazione delle sanzioni previste dal
D.Lgs. n. 81 del 2008, ma le sanzioni indicate dalla nuova disposizione:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il rappresentante legale delle organizzazioni è
     punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di
     protezione civile da 6 mesi a 2 anni;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;se la violazione è commessa dal rappresentante
     legale dell’organizzazione di volontariato di protezione civile che sia
     anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione
     amministrativa da euro 100 a euro 1.000;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il volontario, anche con funzioni di
     coordinamento, è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio
     delle attività di protezione civile da 1 a 6 mesi.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In riferimento al sistema
istituzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata rafforzata la
presenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;all’interno del Comitato per l’indirizzo e la
     valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
     attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è
     prevista la presenza del Direttore centrale della competente Direzione
     centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;all’interno della Commissione consultiva
     permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, si prevede la presenza di
     un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;all’interno della Commissione per gli interpelli,
     si prevede la presenza di un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del
     lavoro.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Lavoro discontinuo</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5211667/lavoro-discontinuo</link>
                <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:45:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Lavoro discontinuo e
straordinari: calcolo dei tempi di inattività e onere della prova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Cassazione, con l&#039;&lt;b&gt;ordinanza 27
gennaio 2026 n. 1835&lt;/b&gt;, ha affermato che nel &lt;b&gt;lavoro discontinuo&lt;/b&gt;, lo
straordinario è configurabile solo provando il superamento dell&#039;&lt;b&gt;orario
contrattuale determinato&lt;/b&gt;: e cioè allegando modalità e tempi della
prestazione, e distinguendo tra &lt;b&gt;riposo intermedio&lt;/b&gt; (non computabile)
e &lt;b&gt;semplice inattività&lt;/b&gt; (computabile).&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Nel caso oggetto dell&#039;&lt;b&gt;Ordinanza
27 gennaio 2026 n. 1835&lt;/b&gt; della Corte di Cassazione, il Tribunale aveva
confermato un&#039;&lt;b&gt;ordinanza emessa &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14808778/3948143_20114170_1_PCX_____19401028000000000001443A0423S00&quot;&gt;ex
art. 423 c.p.c.&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt; in favore di un lavoratore, respingendo, però, le
ulteriori domande dallo stesso formulate nei confronti della &lt;b&gt;società sua ex
datrice di lavoro&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Successivamente, la Corte
d&#039;appello, accogliendo parzialmente il &lt;b&gt;gravame proposto dal lavoratore&lt;/b&gt;
avverso la decisione di primo grado, aveva condannato la società al &lt;b&gt;pagamento
di ulteriori somme&lt;/b&gt;, comprensive di rivalutazione monetaria e interessi dal
dovuto al saldo.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Corte distrettuale ricostruiva
preliminarmente:&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;a) le richieste del lavoratore
(pagamento della tredicesima, della quattordicesima, del TFR e declaratoria
della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli, con le
relative conseguenze di legge);&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;b) le deduzioni poste a sostegno
delle domande e le difese della società;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;c) l&#039;iter seguito dal giudice di
primo grado.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Esaminati i motivi di appello, la
Corte riteneva infondato il primo motivo d&#039;appello e fondato il secondo,
entrambi relativi ad una questione di decadenza; accoglieva, altresì, il quarto
motivo (mancato pagamento di alcune mensilità aggiuntive), e il quinto motivo
(mancata pronuncia sugli oneri accessori), riformando parzialmente la decisione
di primo grado.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il motivo riguardante la &lt;b&gt;legittimità
del licenziamento&lt;/b&gt; veniva, invece, dichiarato infondato. Quanto al terzo
motivo – relativo al presunto difetto di allegazione dei fatti costitutivi – la
Corte lo respingeva.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Avverso la decisione di merito
ricorreva in cassazione il lavoratore a cui resisteva la società con
controricorso.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;La decisione della Corte di
Cassazione&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Corte di Cassazione adita
osserva che, nelle ipotesi di &lt;b&gt;lavoro discontinuo&lt;/b&gt; caratterizzato da &lt;b&gt;periodi
di attesa&lt;/b&gt; non lavorata, durante i quali il dipendente può recuperare le
energie psico-fisiche, il &lt;b&gt;lavoro straordinario&lt;/b&gt; è configurabile solo
quando, nonostante la discontinuità, sia previsto contrattualmente un &lt;b&gt;preciso
orario di lavoro&lt;/b&gt; e risulti provato il&lt;b&gt; superamento del relativo limite&lt;/b&gt;.
Ciò richiede una puntuale &lt;b&gt;dimostrazione delle modalità e dei tempi della
prestazione&lt;/b&gt;, con riferimento all&#039;intero arco compreso tra l&#039;inizio e la
fine dell&#039;attività, così da poter considerare le pause di inattività.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Corte di Cassazione richiama
poi la sentenza n. 5049/2008, menzionata dalla Corte d&#039;appello che distingue il
“&lt;b&gt;&lt;i&gt;riposo intermedio&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;”, non computabile ai fini della durata del
lavoro, e dalla “&lt;b&gt;&lt;i&gt;semplice inattività temporanea&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;”, invece
computabile:&lt;/p&gt;

&lt;ul type=&quot;disc&quot;&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il primo ricorre quando il lavoratore &lt;b&gt;può
     disporre liberamente&lt;/b&gt; di sé per un determinato periodo, anche se non
     può allontanarsi dalla sede o subisce alcune limitazioni;&lt;/li&gt;
 &lt;li class=&quot;&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;il secondo si verifica quando, pur non svolgendo
     attività, il dipendente deve comunque &lt;b&gt;rimanere disponibile&lt;/b&gt; per
     eventuali richieste.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;È stato anche chiarito che il
semplice alternarsi alla guida, su un mezzo privo di cabina, non costituisce un
vero riposo ma solo inattività.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Secondo la Corte di Cassazione, i
giudici di merito non hanno applicato correttamente tali principi: hanno
imputato al lavoratore un &lt;b&gt;difetto di allegazione&lt;/b&gt; sulla distinzione tra “&lt;i&gt;riposo
intermedio&lt;/i&gt;” e “&lt;i&gt;semplice inattività temporanea&lt;/i&gt;”, senza, però,
spiegare quale qualificazione avessero attribuito ai periodi indicati. Hanno
inoltre preteso un onere di specificazione ancora più rigoroso in presenza di
un accordo di &lt;b&gt;forfettizzazione dello straordinario&lt;/b&gt;, senza chiarire come
tale accordo incidesse sull&#039;accertamento della prestazione effettiva.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Quanto ai tempi di carico e
scarico, la Corte d&#039;appello li ha ritenuti allegati in modo generico,
giudicando poco credibile l&#039;indicazione uniforme di 4 ore giornaliere.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Tuttavia, secondo la Corte di
Cassazione, il &lt;b&gt;lavoratore aveva descritto in modo puntuale modalità e tempi&lt;/b&gt;
della prestazione nell&#039;arco della giornata lavorativa. Le allegazioni,
comprensive anche degli orari continuativi di guida senza l&#039;ausilio di un
secondo autista, lasciavano emergere le pause fossero riconducibili al &lt;b&gt;solo
riposo intermedio&lt;/b&gt;. Se ritenute sufficientemente specifiche, tali deduzioni
avrebbero richiesto un approfondimento istruttorio che la Corte territoriale ha
erroneamente omesso&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In considerazione di quanto sopra
esposto, la Corte di Cassazione conclude per la &lt;b&gt;cassazione della sentenza&lt;/b&gt;,
rinviandola alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché
proceda alla necessaria istruzione e provveda anche alla regolamentazione delle
spese del giudizio di legittimità.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>TFR e previdenza complementare: al via il nuovo silenzio-assenso dal 2026</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5197477/tfr-e-previdenza-complementare-al-via-il-nuovo-silenzio-assenso-dal-2026</link>
                <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 21:14:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con
approfondimento 8 gennaio 2025, analizza le novità introdotte dalla Legge di
Bilancio 2026, che punta a rilanciare le adesioni ai fondi pensione attraverso
un nuovo meccanismo di conferimento automatico del Trattamento di Fine
Rapporto.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Novità in arrivo sul meccanismo del silenzio-assenso
che determina la destinazione del trattamento di fine rapporto. La &lt;b&gt;legge di
bilancio 2026 &lt;/b&gt;interviene, infatti, in modo rilevante su TFR e previdenza
complementare, modificando l&#039;attuale sistema di silenzio-assenso e
introducendo, a partire &lt;b&gt;dal 1° luglio 2026&lt;/b&gt;, l’adesione automatica ai
fondi pensione per i neoassunti del settore privato.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Non solo. Come evidenziato nell’&lt;b&gt;approfondimento
della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro&lt;/b&gt;, “&lt;i&gt;Meccanismo del
silenzio-assenso per la destinazione del trattamento di fine rapporto&lt;/i&gt;”, dal
1° gennaio 2026 si amplia inoltre la platea delle imprese tenute a versare il
TFR al Fondo Tesoreria INPS. L’&lt;b&gt;obbligo&lt;/b&gt;, infatti, scatterà per i datori
di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, abbiano
raggiunto i &lt;b&gt;50 dipendenti&lt;/b&gt;, con una &lt;b&gt;fase transitoria&lt;/b&gt; inizialmente
riservata alle aziende con almeno &lt;b&gt;60 addetti&lt;/b&gt;. &lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Una nuova finestra per la previdenza complementare&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;A distanza di quasi vent&#039;anni dalla prima riforma del
2007, il legislatore interviene nuovamente sulle modalità di &lt;b&gt;destinazione
del TFR&lt;/b&gt;. L’obiettivo principale della manovra 2026 è quello di &lt;b&gt;incrementare
la partecipazione&lt;/b&gt; dei lavoratori dipendenti ai &lt;b&gt;fondi pensione&lt;/b&gt;,
garantendo loro una maggiore copertura previdenziale futura a fronte della
progressiva riduzione degli assegni pubblici. Il cuore della riforma risiede in
un nuovo semestre di &quot;silenzio-assenso&quot; che obbligherà i lavoratori a
una scelta consapevole o al trasferimento automatico delle quote.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Come funziona il meccanismo dal 1° luglio 2026&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Secondo l’analisi dei Consulenti del Lavoro, a partire
dal 1° luglio 2026 scatterà un periodo di sei mesi entro il quale i lavoratori
assunti prima di tale data dovranno esprimere la propria volontà. Se il
lavoratore non comunicherà esplicitamente di voler mantenere il TFR in azienda
(o presso il Fondo di Tesoreria dell&#039;INPS), le somme maturate verranno &lt;b&gt;automaticamente
destinate alla previdenza complementare&lt;/b&gt;. Per i nuovi assunti dopo il 1°
luglio 2026, la &lt;b&gt;finestra dei sei mesi&lt;/b&gt; decorrerà direttamente dalla data
di stipula del contratto di lavoro.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Destinazione del TFR in caso di inerzia&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In assenza di una scelta espressa, l&#039;approfondimento
chiarisce che il TFR confluirà verso la forma pensionistica collettiva prevista
dagli &lt;b&gt;accordi o contratti collettivi&lt;/b&gt; &lt;b&gt;applicati in azienda&lt;/b&gt;:
qualora siano presenti più forme pensionistiche, la scelta cadrà su quella con
il maggior numero di iscritti aziendali.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In caso di ulteriore assenza di accordi specifici, il
fondo di destinazione residuale sarà individuato nel &lt;b&gt;Fondo Cometa&lt;/b&gt; (il
fondo nazionale per i metalmeccanici), confermato come riferimento per la
gestione delle adesioni silenti.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Il ruolo centrale dei datori di lavoro e dei
consulenti&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La riforma pone nuovi oneri informativi a carico delle
imprese. I &lt;b&gt;datori di lavoro&lt;/b&gt; saranno tenuti a consegnare ai dipendenti
una &lt;b&gt;documentazione specifica almeno 30 giorni&lt;/b&gt; prima della scadenza del
semestre.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In questo contesto, i Consulenti del Lavoro
sottolineano l&#039;&lt;b&gt;importanza di un supporto tecnico &lt;/b&gt;per gestire
correttamente le comunicazioni, aggiornare le procedure interne e garantire che
il flusso dei versamenti verso i fondi avvenga nel pieno rispetto della
normativa, evitando sanzioni o contenziosi legati alla gestione delle scelte
dei lavoratori.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
                    <item>
                <title>Esoneri contributivi per lavoratrici madri e famiglie numerose</title>
                <link>http://studio-lista.mozello.it/notizie/params/post/5197471/esoneri-contributivi-per-lavoratrici-madri-e-famiglie-numerose</link>
                <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 20:43:00 +0000</pubDate>
                <description>&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto 2 nuove misure
agevolative indirizzate a favorire, da un lato, l&#039;occupazione stabile delle madri
di almeno 3 figli minori; dall&#039;altro, la conciliazione vita-lavoro di
lavoratori o lavoratrici con almeno 3 figli conviventi.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La &lt;b&gt;legge di bilancio 2026&lt;/b&gt; (&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/14291544_158881088_1_L_______20251230000000000000199&quot;&gt;L.
199/2025&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 e in vigore
dal &lt;b&gt;1° gennaio 2026&lt;/b&gt;, introduce due nuove misure indirizzate a
favorire:&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;l&#039;assunzione a tempo indeterminato per lavoratrici
madri di almeno tre figli minori;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;la trasformazione in contratto a tempo parziale, cd.
part-time, per lavoratori o lavoratrici con almeno 3 figli conviventi.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Esonero per l&#039;assunzione di madri con almeno tre figli
(c. 210-213)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;I &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/L_______20251230000000000000199A0001S00E00210&quot;&gt;commi
210-213&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; della legge di bilancio 2026 introducono uno specifico
incentivo rivolto all&#039;&lt;b&gt;assunzione di madri di almeno 3 figli minori di 18
anni&lt;/b&gt;, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La
disposizione interviene su un segmento di popolazione femminile particolarmente
vulnerabile, caratterizzato da elevato rischio di esclusione lavorativa, dove
il carico di cura familiare e la prolungata assenza dal mercato del lavoro
creano barriere spesso insormontabili al reinserimento occupazionale.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Requisiti soggettivi, condizione di svantaggio e
misura dell&#039;esonero&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La norma identifica con precisione i &lt;b&gt;requisiti &lt;/b&gt;che
devono sussistere in capo alle lavoratrici beneficiarie:&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;la maternità di almeno tre figli, tutti di età
inferiore ai 18 anni;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;l&#039;assenza di un impiego regolarmente retribuito per un
periodo continuativo di almeno 6 mesi antecedente l&#039;assunzione.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;esonero riconosciuto ai datori di lavoro che
assumono le lavoratrici in possesso dei requisiti descritti è pari al &lt;b&gt;100%
dei contributi previdenziali &lt;/b&gt;di parte datoriale, con un tetto massimo di &lt;b&gt;8.000
euro annui&lt;/b&gt;, riparametrato su base mensile. Anche in questo caso sono
esclusi dall&#039;agevolazione i premi e contributi INAIL, mentre resta ferma
l&#039;aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, garantendo così la
neutralità dell&#039;intervento sulla futura posizione previdenziale della
lavoratrice.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La disciplina opera un&#039;importante &lt;b&gt;differenziazione
in ragione della natura del rapporto di lavoro&lt;/b&gt; instaurato:&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;qualora l&#039;assunzione avvenga con contratto a tempo
determinato, anche in somministrazione, l&#039;esonero spetta per &lt;b&gt;12 mesi&lt;/b&gt;
dalla data di assunzione;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;se successivamente il contratto viene trasformato a
tempo indeterminato, la durata complessiva dell&#039;agevolazione può estendersi
fino a &lt;b&gt;18 mesi&lt;/b&gt;, calcolati sempre a decorrere dall&#039;assunzione iniziale;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;-&lt;span style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;per le assunzioni direttamente a tempo indeterminato,
invece, l&#039;esonero opera per &lt;b&gt;24 mesi.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;table class=&quot;MsoNormalTable&quot; cellspacing=&quot;3&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;
 &lt;thead&gt;
  &lt;tr&gt;
   &lt;td width=&quot;45%&quot;&gt;
   &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Tipologia contrattuale&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
   &lt;/td&gt;
   &lt;td width=&quot;20%&quot;&gt;
   &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Durata esonero&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
   &lt;/td&gt;
   &lt;td width=&quot;33%&quot;&gt;
   &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Decorrenza&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
   &lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
 &lt;/thead&gt;
 &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;
  &lt;td width=&quot;45%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Contratto a tempo determinato (anche in
  somministrazione)&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td width=&quot;20%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;12 mesi&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td width=&quot;33%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Dalla data di assunzione&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;
  &lt;td width=&quot;45%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Contratto a tempo determinato trasformato a tempo
  indeterminato&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td width=&quot;20%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Fino a 18 mesi complessivi&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td width=&quot;33%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Calcolati dalla data di assunzione iniziale&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;
  &lt;td width=&quot;45%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Contratto a tempo indeterminato&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td width=&quot;20%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;24 mesi&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
  &lt;td width=&quot;33%&quot;&gt;
  &lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Dalla data di assunzione&lt;/p&gt;
  &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro
domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; è
tuttavia cumulabile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in
presenza di nuove assunzioni di cui all&#039;&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/10804502_102639752_1_DLT_____20231230000000000000216A0004S00&quot;&gt;art. 4
del D. Lgs. 216/2023&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Limite di spesa e monitoraggio&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;esonero per le madri con almeno tre figli è
finanziato attraverso &lt;b&gt;stanziamenti crescenti nell&#039;arco di un decennio&lt;/b&gt;:
da 5,7 milioni di euro nel 2026 si passa a 28,9 milioni annui a decorrere dal
2035. La progressione dello stanziamento riflette l&#039;aspettativa di un graduale
incremento delle adesioni alla misura e la piena maturazione degli effetti
dell&#039;esonero, considerando la durata biennale massima dell&#039;agevolazione.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Analogamente ad altre misure, all&#039;INPS è affidato il
compito di monitorare il rispetto del limite di spesa, fornendo periodicamente
i risultati dell&#039;attività di monitoraggio ai Ministeri del lavoro e
dell&#039;economia. In caso di raggiungimento del tetto, anche in via prospettica,
l&#039;Istituto interrompe l&#039;accoglimento di nuove istanze.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Conciliazione vita-lavoro e sostegno alle famiglie
numerose (c. 214-218)&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;I &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/L_______20251230000000000000199A0001S00E00214&quot;&gt;commi
214-218&lt;/a&gt;&lt;/u&gt; introducono un ulteriore esonero nell&#039;ambito degli incentivi
all&#039;occupazione, &lt;b&gt;finalizzato non all&#039;assunzione ma alla trasformazione&lt;/b&gt;
dei rapporti di lavoro esistenti in funzione di una migliore conciliazione tra
vita professionale e impegni familiari. L&#039;intervento si rivolge ai lavoratori e
alle lavoratrici con &lt;b&gt;almeno 3 figli conviventi&lt;/b&gt;, riconoscendo loro una &lt;b&gt;priorità
nella riduzione dell&#039;orario di lavoro&lt;/b&gt; e incentivando i datori di lavoro che
assecondano tale esigenza senza ridurre il monte ore complessivo dell&#039;organico.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Priorità nella trasformazione del contratto&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 214 introduce un vero e proprio&lt;b&gt; diritto
soggettivo &lt;/b&gt;alla priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, ovvero nella
rimodulazione della percentuale di lavoro qualora il rapporto sia già
configurato come part-time. Il diritto spetta al lavoratore o alla lavoratrice
con almeno 3 figli conviventi fino al compimento del decimo anno di età del
figlio più piccolo, ovvero senza limiti temporali nel caso di figli con
disabilità.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La trasformazione o rimodulazione deve determinare una
&lt;b&gt;riduzione dell&#039;orario di lavoro di almeno il 40%&lt;/b&gt;, soglia che rappresenta
un elemento di rigidità della disciplina ma al contempo garantisce che
l&#039;intervento si rivolga a situazioni di effettiva necessità di riduzione del
carico lavorativo per conseguire l&#039;obiettivo di conciliazione che la norma
persegue.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;L&#039;esonero contributivo per la trasformazione&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 215 introduce l&#039;&lt;b&gt;elemento incentivante&lt;/b&gt;
della misura. In particolare, la norma prevede che ai datori di lavoro privati
che consentano la trasformazione richiesta dal lavoratore con almeno 3 figli,
senza ridurre il complessivo monte orario di lavoro aziendale, è riconosciuto
l&#039;&lt;b&gt;esonero del 100% dei contributi previdenziali&lt;/b&gt; a proprio carico, nel
limite massimo di &lt;b&gt;3.000 euro annui&lt;/b&gt; riparametrati su base mensile, per un
periodo massimo di &lt;b&gt;24 mesi&lt;/b&gt; dalla data di trasformazione.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;La &lt;b&gt;condizione essenziale&lt;/b&gt; per accedere
all&#039;esonero è rappresentata dall&#039;invarianza del monte ore complessivo
aziendale. Ciò significa che il datore di lavoro è tenuto a &lt;b&gt;compensare la
riduzione oraria&lt;/b&gt; del lavoratore genitore attraverso l&#039;incremento
dell&#039;orario di altri dipendenti o mediante nuove assunzioni. Si tratta di una
previsione che, pur complicando l&#039;accesso all&#039;agevolazione sotto il profilo
organizzativo, mira a evitare che l&#039;incentivo si traduca in una mera riduzione
dell&#039;attività produttiva ed a garantire che la conciliazione vita-lavoro del
singolo non produca effetti negativi sui livelli occupazionali complessivi.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;L&#039;intensità dell&#039;esonero è particolarmente
significativa, trattandosi dell&#039;azzeramento integrale della contribuzione
datoriale, seppur entro il limite massimo di 3.000 euro annui. È escluso
dall&#039;esonero il versamento dei premi INAIL e resta ferma l&#039;aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il richiamo al capo II del &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/4633774_27922869_1_DLT_____20150615000000000000081&quot;&gt;D.Lgs.
81/2015&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;, recante la disciplina generale del lavoro a tempo parziale,
conferma che &lt;b&gt;la priorità si innesta nel quadro normativo esistente&lt;/b&gt;, senza
alterarne i principi fondamentali; tuttavia, è utile sottolineare che la
disciplina introdotta dal comma 215 comporta che l&#039;esonero contributivo si
applichi esclusivamente alle trasformazioni contrattuali richieste da
lavoratori con almeno 3 figli, restando &lt;b&gt;escluse le altre situazioni di
priorità già contemplate&lt;/b&gt; dalla normativa vigente (&lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/4633774_27922881_1_DLT_____20150615000000000000081A0008S00&quot;&gt;art.
8 c. 4-5 D. Lgs. 81/2015&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;).&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Come evidenziato nella relazione tecnica allegata al
provvedimento, la scelta legislativa determina un&#039;&lt;b&gt;asimmetria rilevante&lt;/b&gt;:
mentre sul piano del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
coesistono molteplici fattispecie di priorità, fondate su differenti condizioni
di vulnerabilità, l&#039;incentivo economico per il datore di lavoro viene riservato
alla sola ipotesi della genitorialità numerosa. Ne deriva che &lt;b&gt;situazioni
caratterizzate da comprovate esigenze assistenziali&lt;/b&gt; o da particolare
fragilità sociale, pur tutelate attraverso il riconoscimento della priorità
nella trasformazione contrattuale, &lt;b&gt;non beneficiano del sostegno economico&lt;/b&gt;
che invece accompagna la riduzione dell&#039;orario per i genitori con tre o più
figli.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;&lt;b&gt;Attuazione dell&#039;esonero &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 216 rimette l&#039;&lt;b&gt;attuazione della misura&lt;/b&gt;
a un decreto interministeriale da adottare &lt;b&gt;entro 180 giorni&lt;/b&gt; dall&#039;entrata
in vigore della legge. La competenza è attribuita al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, che opera di concerto con il Ministro per la famiglia,
la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell&#039;economia e delle
finanze. Il coinvolgimento del Ministero per la famiglia rappresenta un
elemento di novità rispetto agli altri esoneri esaminati e sottolinea la
valenza dell&#039;intervento in termini di politiche familiari, oltre che di
politiche del lavoro in senso stretto.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;In particolare, il decreto attuativo dovrà definire le
&lt;b&gt;modalità operative&lt;/b&gt; di accesso all&#039;agevolazione, i criteri di verifica
del mantenimento del monte ore complessivo, le procedure di comunicazione
all&#039;INPS e le eventuali cause di decadenza dal beneficio. La complessità della
misura, che richiede un monitoraggio continuativo della situazione aziendale e
familiare, impone una &lt;b&gt;disciplina attuativa particolarmente dettagliata&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 217 individua le &lt;b&gt;esclusioni &lt;/b&gt;e le &lt;b&gt;regole
di cumulabilità&lt;/b&gt;. L&#039;esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e
ai rapporti di apprendistato, coerentemente con quanto previsto per le altre
misure esaminate. Non è inoltre cumulabile con altri esoneri o riduzioni
contributive, ma risulta espressamente compatibile, senza alcuna riduzione, con
la maggiorazione del costo del lavoro ammessa in deduzione per le nuove
assunzioni ai sensi del &lt;u&gt;&lt;a href=&quot;https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/14295205/10804502_102639747_1_DLT_____20231230000000000000216&quot;&gt;decreto
legislativo n. 216/2023&lt;/a&gt;&lt;/u&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Ciò consente al datore di lavoro di &lt;b&gt;sommare &lt;/b&gt;il
beneficio contributivo al vantaggio fiscale derivante dalla &lt;b&gt;maxi-deduzione
del costo del lavoro&lt;/b&gt;, massimizzando così la convenienza economica della
trasformazione contrattuale o, nel caso in cui essa sia accompagnata da nuove
assunzioni per compensare la riduzione oraria, delle nuove assunzioni stesse.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Il comma 218 fissa i &lt;b&gt;limiti di spesa&lt;/b&gt; su un
orizzonte temporale particolarmente esteso: da 3,3 milioni di euro nel 2026 si
giunge a 20,7 milioni annui a decorrere dal 2035. La &lt;b&gt;progressione graduale
degli stanziamenti&lt;/b&gt; riflette l&#039;aspettativa di un crescente utilizzo dello
strumento una volta superata la fase iniziale di avvio e di diffusione della
conoscenza della misura presso i potenziali beneficiari.&lt;/p&gt;

&lt;p class=&quot;moze-justify&quot;&gt;Anche in questo caso l&#039;INPS è incaricato del
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e dell&#039;eventuale blocco delle
nuove domande al raggiungimento della soglia, secondo il consueto meccanismo di
contingentamento che caratterizza gli esoneri contributivi a plafond.&lt;/p&gt;</description>
            </item>
            </channel>
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