Badge di cantiere per le attività edili
Con la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato le principali novità introdotte dal D.L. n. 159/2025 di maggior interesse per la propria attività.
In seguito all’integrazione da parte del D.L. n. 159/2025 di quanto previsto dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56) in ordine al rilascio della Lista di conformità INL, l’attività di vigilanza deve essere orientata prioritariamente nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato, e la relativa programmazione deve tener conto, oltreché delle informazioni disponibili dalla banca dati degli appalti in agricoltura, ai sensi dell’articolo 2-quinquies del D.L. 15 maggio 2024, n. 63 (convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101) e dalla banca dati degli appalti della logistica ai sensi dell’articolo 1-quater del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105), delle informazioni disponibili sulla base delle notifiche preliminari, in cui devono ora essere indicate le eventuali imprese che operino, appunto, in regime di subappalto.
Con specifico riferimento alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, a prescindere che siano qualificabili come edili, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, che saranno individuate con un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stata integrata la previsione dell’obbligo del possesso della tessera di cantiere, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dall’articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, da parte dei dipendenti: tale documento dovrà includere anche un codice univoco anticontraffazione, secondo le specifiche adottate con un prossimo decreto ministeriale.
La violazione dell’obbligo di fornire ai lavoratori il c.d. badge di cantiere comporta, a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.
Importanti novità interessano la Patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008:
- per gli illeciti di lavoro “nero” commessi a far data dal 1° gennaio 2026 la decurtazione dei crediti, pari a 5 punti per lavoratore interessato indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare, consegue già alla notifica del verbale unico di accertamento, con l’eventuale ulteriore decurtazione, di 1 punto per singolo lavoratore, in caso di accertata aggravante per l’impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al D.L. 4 maggio 2023, n. 48;
- per la violazione dell’obbligo del possesso della patente a crediti con almeno 15 punti, ovvero di titolo equivalente, commessa sin dal 1° ottobre 2024, la sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita in una somma pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore ad una soglia minima, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008, cumulata con l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi, è aumentata nella citata soglia minima che da 6.000 euro passa a 12.000 euro;
- al fine dell’operatività della previsione circa la sospensione cautelare fino a 12 mesi della patente a crediti in seguito al verificarsi di infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, è stabilito che le competenti procure della Repubblica trasmettano tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie, dato atto che l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, finalizzato all’adozione del provvedimento di sospensione, tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 c.c., dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni. Come già precisato nella Circolare INL n. 4/2024, “tenuto conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A.G., l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata”.
In ordine all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale, entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico, esso è previsto per l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria, ed esso non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.
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Una novità riguarda anche le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996 (convertito dalla Legge n. 608/1996): dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro e i soggetti abilitati e autorizzati, ai sensi della Legge n. 12/1979, possono effettuarle anche tramite il SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa), secondo le modalità oggetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di prossima adozione. |
Sono stati integrati i requisiti per l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ), istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116). Non possono oggi iscriversi, ovvero mantenere l’iscrizione, le aziende agricole che, salvi i casi in cui abbiano eliminato la violazione se sanabile ed abbiano pagato la relativa sanzione amministrativa:
- abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- negli ultimi tre anni, siano state destinatarie di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Con specifico riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008, è oggi prevista anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.
Considerato che il datore di lavoro ha l’obbligo mantenere in efficienza i DPI, assicurandone le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, e che tale obbligo si applica oggi anche agli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di DPI, è necessario che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, identifichi appunto quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
Importanti integrazioni riguardano la disciplina in materia di sicurezza delle scale, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 81/2008: in generale le scale verticali, ossia quelle fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, aventi altezza superiore a 5 metri e inclinazione superiore a 75 gradi, fatta salva la distanza minima pari a 15 cm tra i pioli e la parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata, nonché la distanza massima pari a 60 cm tra il piano dei pioli e la parete della gabbia dal lato opposto ad essi, che deve comunque essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno, devono essere provviste in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto o di una gabbia di sicurezza. Per le scale verticali permanenti già installate entro il 31 ottobre 2025 l’obbligo del rispetto di tali requisiti decorre dal 1° febbraio 2026.
Sostanziali modifiche sono apportate all’articolo 115 del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto. Premesso che il datore di lavoro deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, è oggi stabilito che nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità sono:
- parapetti;
- reti di sicurezza.
In difetto della possibilità di tali soluzioni, i lavoratori devono utilizzare sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento e che devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro, quali:
- sistemi di trattenuta;
- sistemi di posizionamento sul lavoro;
- sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, ma soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulti che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non sia giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare;
- sistemi di arresto caduta, ma solo in via residuale rispetto ai precedenti.
Circa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro plurimo è l’intervento del decreto:
- un prossimo Accordo Stato-Regioni deve individuare i requisiti e i criteri per l’accreditamento dei soggetti che erogano tale formazione;
- così come già stabilito per gli RLS delle imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, anche per quelli delle imprese di dimensioni inferiori è previsto l’obbligo di aggiornamento periodico, secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva nazionale che deve tener conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta;
- la registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento di attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere effettuata sul fascicolo elettronico del lavoratore e sul fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine di integrare i dati nel SIISL, il già citato Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa;
- importante la deroga introdotta all’obbligo di assicurare ai propri dipendenti la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, ove previsto, l’addestramento specifico, in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro: per i lavoratori impiegati nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il termine massimo per concludere tali attività è di 30 giorni dall’assunzione (o dall’inizio dell’utilizzazione).
In tema di Modelli di organizzazione e gestione (MOG) per la sicurezza sul lavoro, ossia i sistemi che un’azienda può adottare per organizzare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, i quali possono far escludere la responsabilità amministrativa dell’azienda ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in caso di reati in materia di sicurezza, allorché siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, è oggi previsto che qualora siano basati su:
- Linee guida UNI–INAIL 2001 per i SGSL o
- Norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024
si presumono conformi ai citati requisiti.
Oltre ad esplicitare che i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva, il decreto ha introdotto:
- l’obbligo del medico competente di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica;
- la possibilità di sottoporre il lavoratore ad un accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza previsti dal prossimo Accordo Stato-Regioni, previsto entro il 31 dicembre 2026;
- la previsione che gli organismi paritetici delle imprese fino a 10 lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.
La disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, già contenuta nel D.M. 13 aprile 2011, è ora incorporata nel D.Lgs. n. 81/2008, all’articolo 3-bis, per cui:
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile rientrano nella nozione di lavoratori, sia pur nei limiti di quanto previsto dalla citata disposizione;
- rientrano nella categoria di Organizzazioni di volontariato di protezione civile, includendo gli enti del Terzo settore, reti associative, gruppi comunali/intercomunali/provinciali, purché iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile;
- il legale rappresentante deve garantire che il volontario:
- riceva formazione, informazione e addestramento nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell’articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- sia sottoposto a controlli medici, nel rispetto delle specifiche previsioni della normativa di settore, come il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2012 e ss.mm.ii.;
- abbia a disposizione attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;
- salvo i casi in cui vi si svolga un’attività lavorativa, le sedi delle organizzazioni e i luoghi di esercitazione, formazione e intervento dei volontari non sono da considerarsi come luoghi di lavoro;
- l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3-bis non può comportare, l’omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile connessi agli eventi di cui al D.Lgs. n. 1/2018.
Considerato che i rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, l’eventuale violazione degli obblighi gravanti sull’organizzazione di volontariato non comporta a carico del legale rappresentante, o del volontario con funzioni di coordinamento, l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 2008, ma le sanzioni indicate dalla nuova disposizione:
- il rappresentante legale delle organizzazioni è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da 6 mesi a 2 anni;
- se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000;
- il volontario, anche con funzioni di coordinamento, è punito con la sanzione dell’interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da 1 a 6 mesi.
In riferimento al sistema istituzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata rafforzata la presenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro:
- all’interno del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è prevista la presenza del Direttore centrale della competente Direzione centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- all’interno della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, si prevede la presenza di un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- all’interno della Commissione per gli interpelli, si prevede la presenza di un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
