Bonus ottobre e novembre 2022 da €200 e €150
- BONUS € 200,00 ex luglio da erogare ad ottobre 2022.
La circolare INPS n. 111 del 07/10/2022, ha previsto una estensione del bonus di € 200,00 per i lavoratori che non hanno potuto percepirlo nel mese di luglio dovuta da contribuzione figurativa (eventi di malattia, maternità, cassa integrazione ecc.). Difatti, ai sensi dell’art. 22 del D.L. 115/2022 (decreto Aiuti bis), ha previsto per i lavoratori in forza a luglio 2022 che non hanno percepito il bonus con il D.L. 50/2022 poiché interessati da contribuzione figurativa, possano percepirlo nel mese di competenza ottobre 2022.
I requisiti per percepirlo sono:
- Siano in forza ad ottobre 2022;
- Abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio (anche con altro datore di lavoro);
- Abbiano avuto almeno una contribuzione figurativa nel mese di luglio non superiore ad € 2.692,00 nel periodo tra il 01/01/2022 e il 18/05/2022; a causa di tali eventi, non abbiano usufruito dell’esonero dello 0,8%.
Per poterlo percepire, devono comunicarlo al proprio datore di lavoro attraverso un modello di autocertificazione “DRESP” ad hoc, che gli sarà consegnato.
- BONUS € 150,00 di novembre 2022.
Con il D.L. n. 144/2022, l’INPS in data 17/10/2022, ha istituito le modalità operative con la circolare n. 116, per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti con contratto subordinato a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre oltre ai seguenti contratti subordinati:
- stagionali
- con contratti a tempo determinato
- contratti intermittenti
- iscritti al fondo pensioni
- lavoratori dello spettacolo.
Vengono altresì esclusi i lavoratori non titolari dei trattamenti di cui all’art. 19 commi 1 e 16, quali ad esempio:
- pensionati;
- percettori di reddito di cittadinanza;
- percettori di Naspi;
- lavoratori domestici.
La norma prevede che il datore di lavoro debba erogare, nella competenza del mese di novembre 2022, quindi che saranno elargiti ai primi di dicembre, un importo di 150 euro a titolo di indennità una tantum ai lavoratori dipendenti a condizione che la retribuzione imponibile del mese di novembre non superi l’importo di € 1.538,00.
La normativa prevede la presentazione al datore di lavoro della dichiarazione di non titolarità delle prestazioni in cui all’art 19 commi 1 e 16, di cui non è ancora operativo il modello di autocertificazione.
Lo studio si riserva di comunicare con ulteriore circolare il modello di autocertificazione.
Infine le modalità per la compilazione del flusso UniEmens e per di recupero del credito generato dal riconoscimento di tale indennità nel mese di competenza di novembre 2022 dovrà essere indicato il valore “L033”.