Incentivo assunzione beneficiari ADI e SFL
Si ricorda che l’art. 10 del DL 48/2023 riconosce un esonero contributivo (escluso i premi INAIL) ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari di ADI e di SFL.
La misura dell’esonero è del:
· 100% (nel limite massimo di € 8000 su base annua) se l’assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato;
· 50% (nel limite massimo di € 4000 su base annua) se l’assunzione avviene con contratto a tempo determinato o stagionale.
In entrambi i casi l’esonero può essere fruito per un massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro per i contratti a tempo determinato.
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per l’assunzione a tempo determinato o stagionale. In questo caso l’esonero spetta nella misura del 50% per una durata massima di 12 mesi a cui possono aggiungersi ulteriori 12 mesi nella misura del 100% in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato.
I datori di lavoro per fruire dell’agevolazione devono inoltrare all’INPS il modulo denominato “Esonero SFL-ADI”, presente nel Portale delle Agevolazioni.
In tale modulo devono essere riportate le seguenti informazioni:
· il lavoratore assunto e se tale lavoratore alla data di assunzione è beneficiario di ADI e di SFL;
· il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
· l’importo della retribuzione lorda mensile media comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
· l’eventuale percentuale di part time;
· la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
· l’eventuale attività di mediazione di un’agenzia o di un ente.
Successivamente, dopo verifica dell’INPS dell’esistenza del rapporto di lavoro e dell’effettiva percezione della prestazione alla data di assunzione, l’Istituto provvede a:
· calcolare l’importo dell’incentivo spettante;
· verificare la sussistenza della copertura finanziaria;
· consultare il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare se quel datore di lavoro abbia l’effettiva possibilità di avere l’agevolazione.
Nel caso risultasse una sufficiente capienza di aiuti de minimis e di risorse finanziarie, l’INPS provvederà ad autorizzare il datore di lavoro; tale autorizzazione verrà resa nota in calce al modulo di istanza on line e dove sarà anche possibile conoscere l’importo massimo della agevolazione spettante.
La fruizione del beneficio avverrà, in seguito, mediante conguaglio nelle denunce contributive differenziate tra:
· generalità dei datori di lavoro;
· datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica;
· datori di lavoro agricoli.