Legge di bilancio 2025 n. 207 del 30/12/2024 entrato in vigore dal 12 gennaio 2025 con alcune novità
A) Aliquote Irpef - Cuneo Fiscale e Trattamento Integrativo
Confermate le tre aliquote IRPEF per il 2025:
- 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000 euro e 43% oltre 50.000 euro;
- Trattamento integrativo di 1.200 euro per redditi fino a 15.000 euro, a determinate condizioni;
- Somma aggiuntiva per redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro, con percentuali variabili in base al reddito;
- Ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro;
- Limiti alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro, con coefficienti in base al numero di figli a carico.
B) Fringe benefit: Per il 2025 i fringe benefit resteranno esenti da tassazione:
- fino a 2.000 euro per i dipendenti con figli e fino a 1.000 euro per quelli senza figli;
- fino a 5.000 euro per i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato, che hanno trasferito la propria residenza (locazioni e spese manutenzione).
C) Detassazione premi di produttività: la riduzione al 5% dell’aliquota di tassazione dei premi di risultato, per favorire la crescita dei livelli di produttività all’interno delle aziende.
D) Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico alberghiere: Fino al 30 settembre 2025, trattamento integrativo speciale del 15% in relazione a prestazioni di lavoro notturno e straordinario festivo ai lavoratori del settore.
E) Rimborsi spesa: Le prestazioni di lavoro sono deducibili solo tramite tracciabilità del pagamento. In particolare, spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti.
F) Maxi Deduzioni assunzioni: Maggiorazione del 20% della deduzione relativa all’incremento di costo del lavoro sostenuto per assunzioni a tempo indeterminato, per cui si registri un incremento occupazionale medio; 30% nel caso di assunzioni stabili di lavoratori considerati svantaggiati (soggetti disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).
G) Congedo parentale: 3 mesi di congedo parentale indennizzati all’80% per madre o padre da fruire entro 6 anni.
H) Esonero contributivo lavoratrici madri: Sgravio contributivo per lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le madri con tre o più figli l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. Requisito: Reddito inferiore ad € 40.000.
I) Decontribuzione Sud: Proroga esonero contributivo (2025/2029) per le imprese del Sud che abbiano alle dipendenze lavoratori occupati a tempo indeterminato con sgravio del 30% in riduzione al 10% fino al 2029.
J) Dimissioni per fatti concludenti: qualora il lavoratore dipendente si assenti per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, oppure per un periodo inferiore indicato espressamente dal CCNL, senza dare alcuna comunicazione al datore di lavoro, quindi per ASSENZA INGIUSTIFICATA, il datore di lavoro può recedere dal contratto con giustificazione di “Dimissioni per volontà del dipendente”. Ciò comporta che NON è soggetto al versamento del contributo addizionale Naspi e di conseguenza il lavoratore NON avrà diritto di accesso all’ammortizzatore sociale Naspi.