DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE VISIVA PER VIDEOTERMINALISTI: CONDIZIONI E LIMITI DI SPESA
Con la circolare n° 11 del 24 marzo 2023, l'INAIL fornisce istruzioni in merito alla fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.
La circolare fa seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22 dicembre 2022 C-392/2021 la quale, invocata per dubbi interpretativi inerenti alla direttiva 90/270 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute per le attività svolte al videoterminale, ha disposto che sia il datore a dover fornire, a sue spese, gli occhiali ai propri dipendenti, anche a fronte di un disturbo solo transitorio, reversibile e senza rischi. Infatti, ferma restando la distinzione operata dall’art. 9, paragrafo 3, della direttiva sopra citata tra dispositivi “normali di correzione” e “speciali di correzione” basata sul rapporto funzionale intercorrente tra tali strumenti e l’attività lavorativa svolta, la CGUE ha fornito una interpretazione ampia ed inclusiva, ricomprendendo nel novero dei secondi anche occhiali e lenti da vista, purchè serventi a correggere o a prevenire disturbi visivi specificamente connessi al lavoro svolto e accertati in seguito agli esami oculistici previsti ex lege. Su tali presupposti, la Corte ha fatto salva anche la possibilità che i dispositivi in questione siano correttivi di danni già esistenti e possano essere utilizzati, senza alcuna restrizione, al di fuori del contesto lavorativo.
A questa posizione elastica si contrappone, invece, quella più rigida dell’INAIL; l’Istituto, infatti, nella circolare in argomento esclude puntualmente che i normali occhiali da vista rientrino e nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e in quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV); pertanto, la prescrizione da parte dell'oftalmologo di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.
Per DSCV si intendono quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.
Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione. Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest'ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.
A tal proposito, la circolare ricorda quanto previsto dall’art. 176 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sorveglianza sanitaria: i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:
- in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica;
- in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quinquennale negli altri casi;
- nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia (affaticamento oculare).
Al termine della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente adotta i provvedimenti segnalanti la presenza/assenza e la significatività o meno di astenopia e, qualora ne ravvedesse la necessità, prescrive i dispositivi correttivi di cui munirsi.
In esito ai descritti adempimenti, il datore di lavoro autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa.
Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro, il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.
Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo. La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie.
Il rimborso è comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.