Esonero contributivo a favore dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratrici madri
Datori di lavoro che possono accedere all'esonero
L'esonero contributivo in argomento è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
La misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.
Lavoratrici per le quali spetta l'esonero
L'esonero contributivo in trattazione spetta per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026, di donne che, alla data dell'evento incentivato, rispettino cumulativamente i seguenti requisiti:
- essere madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni (dovendosi intendere 17 anni e 364 giorni);
- essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Con riferimento al primo requisito, lo stesso deve essere posseduto dalla lavoratrice al momento dell'assunzione a tempo determinato o a tempo indeterminato, dovendosi ritenere ininfluente, ai fini della fruizione dell'esonero, la nascita del terzo figlio successiva all'evento incentivato o il compimento di diciotto anni da parte di uno dei figli in data successiva all'assunzione incentivata o, ancora, nell'ipotesi di un numero di figli maggiore di tre, la presenza di figli di età superiore a 18 anni, a condizione che almeno tre abbiano il requisito anagrafico richiesto.
Si precisa che il possesso del requisito si cristallizza al momento dell'assunzione, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare dell'esonero in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
Inoltre, tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell'adozione e dell'affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità), l'esonero contributivo in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno figli in adozione o in affidamento, compresi i periodi di pre-affido o preadozione.
Rapporti di lavoro incentivati, assetto e durata dell'esonero
L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato del settore privato, incluso il settore agricolo, compresi i rapporti di lavoro part-time e le assunzioni a scopo di somministrazione.
Sono esclusi dall'applicazione dell'esonero i rapporti di:
- lavoro domestico;
- apprendistato;
- lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
Con riferimento alla durata del periodo di fruizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge di Bilancio 2026, l'esonero spetta:
- in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione → per dodici mesi dalla data di assunzione;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato → per diciotto mesi dalla data della prima assunzione;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato → per ventiquattro mesi dalla data di assunzione.
La circolare INPS n. 82/2026 chiarisce che, nell'ipotesi di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l'esonero può essere riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato per effetto della medesima disposizione.
L'esonero spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro a termine, effettuata in conformità alla relativa disciplina, fino al limite complessivo di dodici mesi.
La misura dell'esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è pertanto pari a 666,66 euro (€ 8.000/12); per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione spettante, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. In particolare, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e contributi dovuti all'INAIL;
- i contributi eventualmente dovuti al Fondo di Tesoreria INPS (ex co. 755, L. 296/2006);
- i contributi eventualmente dovuti ai fondi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali o fondo integrazione salariale per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale), al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol di cui all'articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016;
- il contributo previsto dall'art. 25, co. 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% (finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua);
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Pertanto, non sono oggetto di agevolazione:
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 166/1997.
Si fa presente che, nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione l'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% previsto per i contratti a tempo determinato.
Il periodo di fruizione dell'esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Ai sensi del comma 213 dell'articolo 1, l'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.
Condizioni di spettanza dell'esonero
Il diritto alla fruizione dell'esonero in argomento è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L'esonero contributivo in argomento, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come un intervento generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale, e la sua applicazione prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.
Conseguentemente, l'esonero non è sussumibile nella disciplina di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali.
Si evidenzia che, a differenza di altri incentivi all'assunzione, la fruizione della misura non è subordinata al requisito dell'incremento occupazionale netto.
Coordinamento con altre agevolazioni
Come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 212, della legge di Bilancio 2026, l'agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
A titolo esemplificativo, la circolare INPS n. 82/2026 elenca le seguenti agevolazioni non cumulabili con l'esonero in argomento:
- incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012;
- c.d. "Decontribuzione Sud" (non è possibile godere per le medesime lavoratrici dell'agevolazione in esame per il periodo di applicazione della stessa);
- incentivo previsto per l'assunzione dei lavoratori disabili e incentivo previsto per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (considerata l'entità dell'esonero in esame);
- nelle ipotesi in cui le lavoratrici assunte vengano occupate in Paesi extra UE non convenzionati, per i quali è prevista una contribuzione previdenziale speciale, con l'applicazione di retribuzioni convenzionali;
- riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.
L'Istituto precisa invece che il beneficio in argomento è compatibile con le seguenti agevolazioni:
- maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prorogato fino al 2027 dalla legge di bilancio 2025;
- esonero previsto a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere", nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta;
- agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, quale, ad esempio, l'esonero, sino al 31 dicembre 2026, sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre previsto dalla legge di Bilancio 2024.
Procedimento di ammissione all'esonero
Il datore di lavoro richiedente l'esonero contributivo in argomento deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato "ELM3", disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".
Nel modulo di istanza on-line devono essere fornite le seguenti informazioni:
- l'indicazione della lavoratrice assunta e la dichiarazione del suo status di priva di impiego e madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- l'indicazione dell'eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a verificare l'esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie, a calcolare l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata e a verificare la sussistenza della copertura finanziaria. In caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, l'Istituto informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione.
Si precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l'importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.
Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, il datore di lavoro può fruire dell'importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive, nei limiti della contribuzione esonerabile.
