Imposte sostitutive 5% e 15% ex art. 1, c. 7 e 10, L. n. 199/2025.
Sulla base dei chiarimenti forniti con Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 24/06/2026, ai fini dell’applicazione delle imposte sostitutive in oggetto sono state apportate le modifiche di seguito descritte, applicate a partire dai cedolini di competenza luglio 2026:
- Imp. sost. 15% su straordinario festivo e notturno
La circolare n. 3/E/2026 (punto 2.3), ha ribadito che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva 15% “le somme corrisposte per lavoro straordinario, eccetto che festivo e notturno”, chiarendo invece che tale imposta “si applica all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo”, quindi non solo sull’importo aggiuntivo (maggiorazione) rispetto alla retribuzione ordinaria.
- Imp. sost. 15% su lavoro domenicale
Nel punto 2.1 della circolare vengono fornite precisazioni in merito all’applicabilità dell’imposta sostitutiva 15% sulla retribuzione corrisposta per il lavoro prestato di domenica, nell’ipotesi in cui tale giornata non coincida con il giorno di riposo settimanale.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando l’art. 9, c.3, D.Lgs. n. 66/2003 e l’art. 2, L. n. 260/1949, ha indicato che “tutte le domeniche sono considerate giorni festivi … pur se non coincidenti con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente”; conseguentemente, l’imposta sostitutiva in questione è applicabile, in ogni caso, alla maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica.
- Imp. sost. 5% su ferie e permessi
Nel punto 1.4 della circolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “l’imposta sostitutiva si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie”.
Le medesime considerazioni valgono per le festività soppresse e per i permessi (di natura contrattuale collettiva, ad esempio i cd. ROL nel caso del CCNL Commercio Confcommercio o il cd. PAR nel caso del CCNL Industria Metalmeccanica).
- Imp. sost. 5% e 15% per docenti e ricercatori rientrati in Italia e lavoratori impatriati
Con la precedente circolare n. 2/E del 24.02.2026, l’Agenzia delle Entrate aveva indicato che, per i lavoratori che godono dei regimi agevolati previsti per i docenti e ricercatori residenti all’estero rientrati in Italia e per i lavoratori impatriati, l’imposta sostitutiva 5% sugli incrementi retributivi contrattuali si applica “alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale”.
Nessuna indicazione, invece, era stata fornita in merito all’applicazione ai suddetti lavoratori dell’imposta sostitutiva 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro festivo, notturno e su turni.
Con la circolare n. 3/E del 24.06.2026 (punto 3.2), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i regimi agevolati per docenti/ricercatori e lavoratori impatriati trovano applicazione solo sui “redditi assoggettati a tassazione progressiva mentre sono esclusi dall’applicazione dei citati regimi agevolativi i redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo”.
Considerato che gli incrementi retributivi assoggettati ad imposta sostitutiva 5% non concorrono alla formazione del reddito complessivo, gli stessi, qualora corrisposti a docenti/ricercatori o lavoratori impatriati, “devono essere assoggettati alla predetta imposta sostitutiva per l’intero ammontare, senza tener conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative”.
Le stesse indicazioni valgono anche con riferimento alle maggiorazioni e indennità su lavoro festivo, notturno e su turni, assoggettate ad imposta sostitutiva 15%.
In funzione di quanto sopra, con riferimento ai lavoratori beneficiari del regime agevolato per docenti/ricercatori e lavoratori impatriati, l’incremento retributivo assoggettabile ad imposta sostitutiva verrà interamente assunto come imponibile imposta sostitutiva 5%, analogamente a quanto già applicato con riferimento alle maggiorazioni e indennità assoggettabili ad imposta sostitutiva 15%.
Conseguentemente, l’esenzione prevista dallo specifico regime fiscale agevolato verrà applicata solo sulla restante parte della retribuzione percepita nel mese assoggettabile a tassazione ordinaria.
