Sentenza Corte di Cassazione sui contributi per la gestione artigiani e commercianti
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n.724 dell’11/09/2020, ha statuito che l'iscrizione alla gestione commercianti ai sensi della Legge n. 662/96 è obbligatoria esclusivamente ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè:
- titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
- piena responsabilità e rischi di gestione, con l’unica eccezione per i soci di SRL;
- partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Il fatto
I Giudici del Tribunale di Nocera Inferiore, sezione Lavoro, hanno accolto il ricorso di un socio accomandatario di una SAS a cui l'INPS chiedeva il pagamento di circa 19 mila euro di contributi previdenziali per l'iscrizione alla gestione commercianti per il periodo 2009-2015, in quanto il ricorrente ha dimostrato che non aveva alcun obbligo di iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali essendo dal 2006 socio accomandatario di una sas ancorché inattiva, come indicato dalla visura camerale prodotta in giudizio.
L’obbligo di iscrizione
L'art. 1, c. 203, della Legge n.662/96, sancisce che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i soggetti che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi:
- sono titolari o gestori in proprio di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
- hanno la piena responsabilità dell'impresa e assumono tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- sono in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o sono iscritti in albi, registri o ruoli.
Le imprese inattive
L'impresa che sia rimasta inattiva non può, pertanto, essere assoggettata all'obbligo contributivo, difettando i requisiti dell'abitualità e della prevalenza richiesti dalla legge.
Nello specifico, la SAS de qua non ha potuto svolgere le attività indicate nell'oggetto sociale (id: ristorazione e turistico-alberghiera) a causa di sopraggiunte problematiche di carattere burocratico e finanziario, e negli anni oggetto di contestazione la società aveva concesso in locazione a uso commerciale due immobili di sua proprietà, contratti puntualmente depositati in giudizio.
La sussistenza dell’obbligo di iscrizione
La sussistenza o meno dell'obbligo di iscrizione di un soggetto alla gestione esercenti attività commerciali non può prescindere dall'effettivo svolgimento di un'attività commerciale. La nozione di attività commerciale è richiamata dall'art. 55, co. 1, Tuir, il quale stabilisce che, per esercizio di imprese commerciali, si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 cc, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
I Presupposti oggettivi
I presupposti oggettivi in base ai quali sussiste l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sono indicati dall'art. 49, co. 1, lett. d) della Legge 88/89, che fa rientrare nel settore terziario, ai fini previdenziali e assicurativi, le attività commerciali, comprese le turistiche; produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari; attività professionali e artistiche nonché le attività ausiliarie.
La decisione dei Giudici
Dall’esame di tali norme, per il Tribunale giudicante, è emerso che l'attività di locazione di immobili non può considerarsi di natura commerciale, non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un'attività di scambio e/o prestazione di servizi. Anche la giurisprudenza di merito consolidata sostiene che non è ravvisabile un’attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 C.C. e avente ad oggetto prestazione di servizi, non essendo a tal fine sufficiente per la configurabilità di un'impresa commerciale, la circostanza che l'attività locativa venga esercitata da una società diversa dalla società semplice, e, per il caso specifico, da una SAS.
Dello stesso avviso è la Corte di Cassazione, che ha chiaramente evidenziato, in precedenti pronunce, come il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione IVS sia rappresentato dall'esercizio di un'attività commerciale e se l'attività della società in questione si limita alla sola riscossione dei canoni di locazione di un immobile, tale attività non può rientrare nel settore terziario.
Pertanto, i Giudici Campani, evidenziando che il requisito della partecipazione personale al lavoro di impresa con carattere di abitualità e prevalenza non sia stato dimostrato dall'INPS, pur ammesso alla prova testimoniale articolata sul punto, hanno accolto il ricorso e annullato l'avviso di addebito dell'Istituto di Previdenza.