Patente a punti in edilizia
Si tratta dei cantieri in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile e nello specifico:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
L’impresa o il lavoratore autonomo dovrà richiedere la patente a punti alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dimostrando il possesso della seguente documentazione:
Iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF).
Una volta accertati i requisiti, l’Ispettorato rilascerà la patente in formato digitale. In attesa del rilascio, le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare nei cantieri, a meno che l’Ispettorato non disponga diversamente con una comunicazione ad-hoc.
La patente verrà revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere il rilascio di una nuova patente.
La patente a punti verrà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione:
- 10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, indicate nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del DVR o del Piano di emergenza ed evacuazione;
- 7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il rischio di esplosione o sprofondamento;
- 5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;
- 20 crediti per la morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro;
- 15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore;
- 10 crediti per un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore.
Nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad € 6.000,00, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. L'impresa che, al momento della decurtazione, è impegnata nella realizzazione di un lavoro che fa parte di un contratto di appalto o subappalto, potrà comunque portarlo a termine.
Chi ha subito le decurtazioni, potrà recuperare fino a 15 crediti con la frequenza di corsi in materia di sicurezza.
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- coloro che effettuano mere forniture di materiale;
- operatori che svolgono prestazioni di natura intellettuale (progettisti e direttori dei lavori);
- sono esonerate dall’obbligo della patente a punti anche le imprese in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.