Il Decreto Legislativo 104/2022 c.d. Trasparenza in sintesi
In sostanza prevede una serie di informazioni da inserire in fase di assunzione nel contratto individuale di lavoro da fornire obbligatoriamente ai lavoratori “in modo chiaro e trasparente”, in modalità cartacea o elettronica.
L’obiettivo è trasmettere ai dipendenti (e non solo) comunicazioni chiare sugli elementi essenziali con il contratto di lavoro, sulle condizioni dei rapporti di lavoro, nonché sulle relative tutele.
Ambito di applicazione
Il Decreto Trasparenza trova applicazione:
- Per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 13 agosto 2022;
- Per i lavoratori già in forza alla data del 1° agosto 2022.
In quest’ultimo caso, previa richiesta scritta del lavoratore, il datore di lavoro/committente è tenuto a fornire, aggiornare o integrare, entro 60 giorni, le informazioni obbligatorie.
In caso contrario è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Il suddetto Decreto è rivolto ai contratti di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche se part-time) ma si estende ad ulteriori tipologie di rapporti, quali:
- Contratto di lavoro somministrato (tramite agenzie per il lavoro);
- Contratto di lavoro intermittente (a chiamata);
- Collaborazioni coordinate e continuative (CO.CO.CO.) ai sensi dell’articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile;
- Contratti di prestazione occasionale di cui all’articolo 54-bis del Decreto-legge 50/2017 (convertito in Legge n. 96/2017);
- Contratto di lavoro marittimo e della pesca;
- Contratto di lavoro domestico.
Pertanto, restano esclusi:
- Rapporti di lavoro autonomo, non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) e rapporti di lavoro con professionisti di cui agli articoli 2222 e 2229 del Codice civile;
- Rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
- Rapporti di lavoro di durata pari o inferiore ad una media di tre ore settimanali, in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive;
- Rapporti di collaborazione prestati nell’impresa dal coniuge, dai parenti, dagli affini non oltre il terzo grado del titolare, che siano con lui conviventi.
Tale comunicazione “in formato elettronico” può avvenire:
- E-mail personale comunicata dal lavoratore;
- E-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro al dipendente;
- Messa a disposizione, sulla rete intranet aziendale, dei documenti, tramite consegna di password personale al lavoratore.
Inoltre, il datore è tenuto a conservare la prova della trasmissione o della ricezione dell’informativa per la durata di 5 (cinque) anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.
In mancanza l’ispettorato del lavoro potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Informazioni sul rapporto di lavoro (FULCRO DEL DECRETO)
Nel contratto di lavoro dovranno essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:
- Identità delle parti;
- Luogo di lavoro (se non fisso o predominante, il datore comunica che il dipendente è occupato in luoghi diversi ovvero è libero di determinare il proprio luogo di lavoro);
- La sede o il domicilio del datore di lavoro;
- L’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- La data di inizio del rapporto di lavoro ed eventuale termine;
- La tipologia di rapporto di lavoro, precisando, in caso di contratti a termine, la durata prevista dello stesso;
- La durata del periodo di prova, laddove previsto;
- Il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);
- La durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore ovvero, qualora non definibili al momento dell’assunzione, le modalità di determinazione e fruizione;
- La procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro e del lavoratore;
- L’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- La programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in grand parte prevedibile;
- Qualora questo sia imprevedibile il lavoratore dev’essere informato;
- Il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- Gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal medesimo.
Le informazioni sopra elencate, devono essere fornite al lavoratore mediante consegna, all’atto dell’instaurazione del rapporto e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, a mezzo:
- Contratto individuale di lavoro, redatto per iscritto;
- Copia della comunicazione di instaurazione del rapporto (c.d. modello “UniLav”).
La violazione dell’obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro, per ogni lavoratore interessato.
Le informazioni obbligatorie eventualmente non contenute nel contratto di assunzione o nel modello “UniLav” devono in ogni caso essere fornite per iscritto al lavoratore “entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa”.
Le sole informazioni “non essenziali” possono essere comunicate al dipendente “entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa”.