Sgravio contributivo per assunzione di dipendenti di aziende in crisi
L’incentivo in parola spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
La misura consiste in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa in crisi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al possesso di DURC regolare, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’incentivo in parola non spetta
- qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto;
- se presso il datore di lavoro che assume o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore;
Sono esclusi dai rapporti incentivabili i lavoratori intermittenti (anche a tempo indeterminato), dirigenti, prestatori di lavoro occasionali (art. 54 bis DL 50/2017), gli apprendisti ed i lavoratori domestici. L’incentivo, invece, spetta per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
L’Istituto comunica che all’interno dell’applicazione Portale delle agevolazioni sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “ES119”, volto alla richiesta dell’esonero in trattazione, compilando il quale il datore di lavoro dichiara:
– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
– il codice fiscale relativo all’azienda di provenienza;
– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
– l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
La circolare ricorda, infine, che i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell’istanza, i nominativi dei lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando i campi secondo le istruzioni in essa riportate.