Sgravi contributivi per lavoratrici rientrate dal congedo di maternità
L'Inps, con la Circolare n°102 del 19 settembre 2022, rende operativo lo speciale esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
Come noto, la misura era stata prevista in base all’art. 1, comma 137, della legge 234/2021 (id: legge di bilancio 2022), in via sperimentale per il solo anno 2022 e prevede, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’art. 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n°151 e sia rientrata al lavoro entro il 31.12.2022, ancorché abbia fruito dell'astensione facoltativa.
La misura agevolativa in trattazione si applica esclusivamente sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, compreso il contratto di apprendistato, intermittente, di lavoro domestico, e le assunzioni a scopo di somministrazione. Conseguentemente, l'Istituto chiarisce che l'esonero non costituisce aiuto di Stato e non è soggetto ad autorizzazione comunitaria, e, parimenti, non richiede neppure il possesso del Durc.
Quanto al coordinamento con eventuali altre agevolazioni, esso risulta ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’art.1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.
Per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento i datori di lavoro privati dovranno inoltrare all’INPS apposita domanda.
La richiesta dovrà essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo, ma non prima del periodo OTTOBRE 2022.
Da ultimo, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della circolare.