Sgravio contributivo spettante per assunzioni di soggetti percettori di RdC
Ai datori di lavoro che assumano soggetti beneficiari di Reddito di Cittadinanza, infatti, il legislatore riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso. La misura dell’incentivo, comunque, non può superare 780,00 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo l’incentivo è riconosciuto nella misura di cinque mensilità.
Come già evidenziato, la legge n. 234/2021 ha esteso la misura anche alle assunzioni a tempo parziale e\o a tempo determinato, ha soppresso l’onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti tramite la piattaforma digitale ANPAL dedicata al Rdc e ha riconosciuto parte del bonus alle Agenzie per il lavoro accreditate dall’ANPAL per l’opera di intermediazione prestata.
Lo sgravio riconosciuto è pari alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780,00 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto.
E' compito dell'Istituto previdenziale, dell’ANPAL e dell’INL accertare la sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo.
Questo, infatti, è subordinato al possesso del documento di regolarità contributiva (DURC), all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’INPS comunica, inoltre, di aver aggiornato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero in oggetto denominato «SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del D.L. n. 4/2019» presente nella sezione «Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo)», recependo sia l’estensione delle fattispecie contrattuali incentivabili, sia l’introduzione dell’esonero per le agenzie per il lavoro.
In caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro, a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio in commento, i datori di lavoro devono esporre nella denuncia mensile Uniemens in “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
– “CodiceCausale” il valore “RDCM”;
– “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;
– “AnnoMeseRif” l’anno e il mese di riferimento del conguaglio;
– “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
L’esposizione dei dati relativi agli arretrati può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Inoltre l'INPS non indica la quota da suddividere tra datore di lavoro e lavoratore.