Incentivi per lavoratori post pensionamento.
➢ Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);
➢ Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2023;
➢ Circolare INPS n. 82 del 22/09/2023.
L’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo (c.d. “quota 103”: almeno 62 anni di età e anzianità contributiva minima di 41 anni), in caso di rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
L’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore dipendente costituisce il presupposto applicativo dell’incentivo al posticipo del pensionamento.
In caso di domanda presentata precedentemente alla prima decorrenza utile all’accesso al citato trattamento pensionistico, la rinuncia produce effetto da tale data.
In caso di domanda presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile, la rinuncia produce effetto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia.
L’esercizio della facoltà produce effetto con riferimento a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui è o sarà titolare il lavoratore.
Oltre che nelle ipotesi di maturazione dei requisiti previsti per l’accesso ai trattamenti pensionistici a cui di seguito si accennerà, si decade dalla spettanza dell’incentivo anche nella particolare ipotesi di revoca della facoltà di rinuncia; in tal caso gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la revoca è esercitata.
Al pari dell’esercizio della facoltà di rinuncia, anche l’eventuale revoca di quest’ultima è esercitabile soltanto una volta.
Possono accedere all’incentivo in esame tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, i quali maturino i requisiti utili ad accedere al citato trattamento pensionistico ai sensi delle previsioni della legge di bilancio 2023, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.
Nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 risultino soddisfatti i requisiti prescritti per la pensione anticipata flessibile, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023.
L’incentivo in oggetto consiste nel venir meno dell’obbligo di versamento della quota IVS a carico del dipendente da parte del datore di lavoro, il quale corrisponde tale importo al lavoratore.
Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
Sotto il profilo temporale, l’incentivo in oggetto cessa di produrre effetti in caso di esercizio della revoca della facoltà di rinuncia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, o al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia o al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
L’incentivo in argomento, sostanziandosi nell’abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione; di conseguenza, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, esso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro.
Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non incidono sulla retribuzione pensionabile; pertanto, con riferimento alla quota di pensione contributiva, l’incentivo inciderà sul montante contributivo individuale, determinato applicando all’imponibile un’aliquota di computo pari alla sola quota IVS a carico del datore d lavoro.
L’applicazione della misura agevolativa in esame non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e non comporta la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo in trattazione è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore eventualmente non trattenuti a seguito della fiscalizzazione.
Pertanto, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore, l’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.
Qualora per il rapporto di lavoro stia trovando applicazione l’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore – disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) – l’incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell’esonero applicato a titolo di esonero parziale della quota IVS a carico del dipendente, così determinando un abbattimento dell’accredito contributivo pari alla sola quota residua.
L’incentivo al posticipo del pensionamento, inoltre, risulta applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente.
Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza; entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.
Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e a non trattenerla.
Qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede – tramite conguaglio – al recupero di quanto precedentemente versato.