Congedo parentale fino a 6 anni del figlio. Il secondo mese all'80% per il 2024 ed al 60% per il 2025
La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento esclusivamente ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Si sottolinea che:
- la citata modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2024 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla precedente legge di bilancio 2023) dei 3 spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro;
- l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale;
- l’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria;
- il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% per il 2024 ed al 60% a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei 2 genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001 oppure di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.
Ai fini della relativa esposizione nella denuncia UNIEMENS sono stati istituiti nuovi codici evento e nuovi tipi servizio, la cui applicazione è valida a partire dal mese di competenza gennaio 2024.
Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio, febbraio e marzo 2024, nella circolare n. 57/2024 viene indicato che i datori di lavoro dovranno procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e contestualmente dovranno provvedere a conguagliare la prestazione in misura dell’80%.
Per la restituzione della prestazione in misura del 30% già conguagliata i datori di lavoro potranno utilizzare il codice già in uso “M047”.
Tale sistemazione potrà essere effettuata nei flussi di competenza da aprile a giugno 2024.