RLS: entro il 31 marzo è obbligatoria la comunicazione all’INAIL
Tutte le aziende con almeno un dipendente, entro il prossimo 31 marzo, devono comunicare telematicamente all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (art. 18, comma 1 lettera aa), D.Lgs. 81/2008).
L'obbligo scatta nel caso di nuova nomina o nuova designazione. Non c'è bisogno di effettuare la comunicazione se, alla scadenza del triennio, il rappresentante dei lavoratori uscente non si dimette dall'incarico.
La figura dell'RLS e il suo ruolo in azienda
I lavoratori hanno diritto di controllare, mediante le loro rappresentanze, l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. La legge ha perciò previsto la nomina di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS).
Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive. In quelle che occupano:
- fino a 15 lavoratori, è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
- più di 15 lavoratori, è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; esclusivamente in assenza di queste, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
Chi è obbligato alla comunicazione
L'obbligo riguarda tutti i datori di lavoro che hanno eletto o designato un RLS, indipendentemente dal settore di attività o dalle dimensioni dell'azienda. La comunicazione deve essere effettuata per ciascuna unità produttiva in cui è presente un RLS.
Modalità di comunicazione
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio online "Comunicazione RLS" disponibile sul portale INAIL. Per accedere al servizio, è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro oppure tramite il proprio consulente del lavoro. A tale trasmissione, oltre al nominativo del RLS, andrà allegato anche il verbale di elezione (se i lavoratori sono più di uno) oppure l'accettazione dell'incarico (in caso di un solo dipendente).
Cosa comunicare
La comunicazione riguarda i dati identificativi del RLS (nome, cognome, codice fiscale) e le informazioni relative all'elezione o designazione (data, modalità). In caso di variazione del RLS, è necessario aggiornare la comunicazione entro 30 giorni dall'evento.
Sanzioni
La mancata o incompleta comunicazione dei dati dell'RLS all'INAIL è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 71,20 a € 427,17.
Incentivo assunzione beneficiari ADI e SFL
Si ricorda che l’art. 10 del DL 48/2023 riconosce un esonero contributivo (escluso i premi INAIL) ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari di ADI e di SFL.
La misura dell’esonero è del:
· 100% (nel limite massimo di € 8000 su base annua) se l’assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato;
· 50% (nel limite massimo di € 4000 su base annua) se l’assunzione avviene con contratto a tempo determinato o stagionale.
In entrambi i casi l’esonero può essere fruito per un massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro per i contratti a tempo determinato.
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per l’assunzione a tempo determinato o stagionale. In questo caso l’esonero spetta nella misura del 50% per una durata massima di 12 mesi a cui possono aggiungersi ulteriori 12 mesi nella misura del 100% in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato.
I datori di lavoro per fruire dell’agevolazione devono inoltrare all’INPS il modulo denominato “Esonero SFL-ADI”, presente nel Portale delle Agevolazioni.
In tale modulo devono essere riportate le seguenti informazioni:
· il lavoratore assunto e se tale lavoratore alla data di assunzione è beneficiario di ADI e di SFL;
· il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
· l’importo della retribuzione lorda mensile media comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
· l’eventuale percentuale di part time;
· la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
· l’eventuale attività di mediazione di un’agenzia o di un ente.
Successivamente, dopo verifica dell’INPS dell’esistenza del rapporto di lavoro e dell’effettiva percezione della prestazione alla data di assunzione, l’Istituto provvede a:
· calcolare l’importo dell’incentivo spettante;
· verificare la sussistenza della copertura finanziaria;
· consultare il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare se quel datore di lavoro abbia l’effettiva possibilità di avere l’agevolazione.
Nel caso risultasse una sufficiente capienza di aiuti de minimis e di risorse finanziarie, l’INPS provvederà ad autorizzare il datore di lavoro; tale autorizzazione verrà resa nota in calce al modulo di istanza on line e dove sarà anche possibile conoscere l’importo massimo della agevolazione spettante.
La fruizione del beneficio avverrà, in seguito, mediante conguaglio nelle denunce contributive differenziate tra:
· generalità dei datori di lavoro;
· datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica;
· datori di lavoro agricoli.
Legge di bilancio 2025 n. 207 del 30/12/2024 entrato in vigore dal 12 gennaio 2025 con alcune novità
A) Aliquote Irpef - Cuneo Fiscale e Trattamento Integrativo
Confermate le tre aliquote IRPEF per il 2025:
- 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000 euro e 43% oltre 50.000 euro;
- Trattamento integrativo di 1.200 euro per redditi fino a 15.000 euro, a determinate condizioni;
- Somma aggiuntiva per redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro, con percentuali variabili in base al reddito;
- Ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro;
- Limiti alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro, con coefficienti in base al numero di figli a carico.
B) Fringe benefit: Per il 2025 i fringe benefit resteranno esenti da tassazione:
- fino a 2.000 euro per i dipendenti con figli e fino a 1.000 euro per quelli senza figli;
- fino a 5.000 euro per i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato, che hanno trasferito la propria residenza (locazioni e spese manutenzione).
C) Detassazione premi di produttività: la riduzione al 5% dell’aliquota di tassazione dei premi di risultato, per favorire la crescita dei livelli di produttività all’interno delle aziende.
D) Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico alberghiere: Fino al 30 settembre 2025, trattamento integrativo speciale del 15% in relazione a prestazioni di lavoro notturno e straordinario festivo ai lavoratori del settore.
E) Rimborsi spesa: Le prestazioni di lavoro sono deducibili solo tramite tracciabilità del pagamento. In particolare, spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti.
F) Maxi Deduzioni assunzioni: Maggiorazione del 20% della deduzione relativa all’incremento di costo del lavoro sostenuto per assunzioni a tempo indeterminato, per cui si registri un incremento occupazionale medio; 30% nel caso di assunzioni stabili di lavoratori considerati svantaggiati (soggetti disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).
G) Congedo parentale: 3 mesi di congedo parentale indennizzati all’80% per madre o padre da fruire entro 6 anni.
H) Esonero contributivo lavoratrici madri: Sgravio contributivo per lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le madri con tre o più figli l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. Requisito: Reddito inferiore ad € 40.000.
I) Decontribuzione Sud: Proroga esonero contributivo (2025/2029) per le imprese del Sud che abbiano alle dipendenze lavoratori occupati a tempo indeterminato con sgravio del 30% in riduzione al 10% fino al 2029.
J) Dimissioni per fatti concludenti: qualora il lavoratore dipendente si assenti per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, oppure per un periodo inferiore indicato espressamente dal CCNL, senza dare alcuna comunicazione al datore di lavoro, quindi per ASSENZA INGIUSTIFICATA, il datore di lavoro può recedere dal contratto con giustificazione di “Dimissioni per volontà del dipendente”. Ciò comporta che NON è soggetto al versamento del contributo addizionale Naspi e di conseguenza il lavoratore NON avrà diritto di accesso all’ammortizzatore sociale Naspi.
Decreto Coesione per Sgravi contributivi nuove assunzioni 2024-2025
Decreto Coesione e sgravi contributivi per nuove assunzioni:
Con il D.L. n. 60 del 07/05/2024 “c.d. Decreto COESIONE”, convertito in Legge n. 95 del 19 giugno 2024, indica le nuove misure di sostegno all’occupazione per i datori di lavoro che assumano nuovi lavoratori disoccupati incrementando il proprio organico tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025.
TRE NUOVI INCENTIVI per le assunzioni con l’obiettivo di sostenere l’inclusione nel mercato del lavoro attraverso la concessione di una decontribuzione totale per chi assume particolari categorie di lavoratori a tempo indeterminato tenendo sempre in regola il DURC, requisito cardine da mantenere sempre, previo il recesso degli sgravi contributivi, mentre ne sono esclusi i rapporti di apprendistato e domestico.
- BONUS GIOVANI: esonero del 100% dei contributi previdenziali - per 24 mesi - per Assunzioni di giovani UNDER35 inoccupati (mai stati occupati e che non abbiano mai sottoscritto un contratto a tempo indeterminato). L'esonero trova applicazione anche per la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine; tuttavia, il beneficio spetta in presenza di una precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Possono beneficiare dell'esonero in parola i datori di lavoro che:
a) nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva;
b) rispettano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
NOTA BENE: MOTIVI DI REVOCA DEL BENEFICIO:
A) licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e/o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
B) licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi l’assunzione incentivata.
- BONUS DONNE: esonero dal 100% dei contributi previdenziali - per 24 mesi - di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno:
a) 24 mesi se residenti in qualsiasi territorio nazionale;
b) 6 mesi se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES Mezzogiorno) oppure operanti in settori con disparità di genere.
NOTA BENE: L’esonero è riconosciuto a condizione che si realizzi un incremento occupazionale netto.
- BONUS ZES (Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno): esonero contributivo totale - per 24 mesi – per assunzioni OVER35 di disoccupati da almeno 24 mesi per datori di lavoro fino a 10 dipendenti.
NOTA BENE: MOTIVI DI REVOCA DEL BENEFICIO:
A) licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e/o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
B) licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi l’assunzione incentivata.
Per tutti e 3 gli sgravi non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL. Significa che non si applica alcuno sgravio ai premi dovuti all’INAIL.
Di seguito la griglia riepilogativa dei 3 sgravi:
Bonus |
Target |
Periodo di validità |
Durata |
Esonero |
Limite massimo |
Bonus Giovani |
Datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano giovani under 35 a tempo indeterminato |
1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 |
24 mesi |
100% dei contributi previdenziali c/ditta |
500€/mese, 650€/mese in regioni specifiche |
Bonus Donne |
Datori di lavoro privati che assumono donne svantaggiate |
1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 |
24 mesi |
100% dei contributi previdenziali c/ditta |
650€/mese |
Bonus ZES Unica |
Datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono, nella Zes Unica, over 35 disoccupati |
1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 |
24 mesi |
100% dei contributi previdenziali c/ditta |
650€/mese |
Per le assunzioni effettuate nei territori ubicati nelle regioni ZES unica Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l'esonero è incrementato fino a 650 euro mensili per ciascun lavoratore, anziché di 500 euro mensili per il resto delle regioni.
Ad oggi si attende apposita circolare operativa da parte dell’INPS che indicherà le istruzioni per le domande di ottenimento dei bonus de quo. Pertanto si presume, come avvenuto con gli altri incentivi, che tutti i datori di lavoro che assumano personale con i requisiti indicati, dovranno versare l’intero importo dei contributi che sarà poi oggetto di credito da parte dell’INPS come recupero delle somme versate.
Bonus Natale dal Decreto Omnibus L. 143/2024
Bonus Natale: requisiti di accesso e modalità di richiesta
L'Agenzia delle Entrate, con Circ. 10 ottobre 2024, n. 19, ha fornito le istruzioni operative per la determinazione del Bonus Natale, spettante ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo fino a euro 28.000 ed erogato dal datore insieme alla tredicesima mensilità.
Tra le misure agevolative introdotte dal DL 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), convertito in L. 143/2024, il legislatore ha previso, per l'anno 2024, un'indennità una tantum nella misura massima di 100 euro che verrà riconosciuta ai lavoratori dipendenti insieme alla tredicesima mensilità.
Le indicazioni operative per il calcolo, la richiesta e l'erogazione dell'indennità, meglio conosciuta come Bonus Natale, sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circ. del 10 ottobre 2024, n. 19.
Requisiti per l'accesso al bonus
Come anticipato, il Bonus Natale spetta ai lavoratori dipendenti che, ai fini del beneficio, devono rispettare specifici requisiti di reddito e familiari. Nello specifico, i lavoratori:
- nell'anno d'imposta 2024, devono avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- hanno il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, nel caso di nucleo familiare c.d. “monogenitoriale”, con almeno un figlio fiscalmente a carico;
- hanno un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente del lavoratore (art. 49 TUIR), d'importo superiore a quello della detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale (“capienza fiscale”), con riferimento al medesimo periodo d'imposta, ossia l'anno 2024.
Nel nuovo documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.
In relazione al requisito reddituale, per il calcolo del reddito complessivo occorre considerare anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota d'agevolazione ACE e le somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance). Rileva, altresì, la quota esente dei redditi agevolati ai fini degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, nonché quella relativa al regime speciale per lavoratori impatriati.
Il reddito complessivo, inoltre, dev'essere calcolato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Ai fini del riconoscimento del Bonus Natale, il lavoratore dipendente deve avere fiscalmente a carico il coniuge e almeno un figlio.
Nucleo familiare c.d. monogenitoriale |
Nucleo familiare con due genitori |
Lavoratore dipendente con un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato). N.B. il nucleo è definito monogenitoriale se l'altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, ovvero se il figlio è stato adottato da un solo genitore o è stato affidato o affiliato ad un solo genitore |
Lavoratore dipendente con coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico
|
Tuttavia, nell'ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta al lavoratore dipendente che:
- vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale;
- vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;
- vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.
Nelle fattispecie appena elencate, l'indennità è esclusa in quanto il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico e la famiglia non può definirsi monogenitoriale, poiché il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
Il soggetto richiedente dev'essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 e non assume rilievo, ai fini dell'accesso, la tipologia contrattuale del rapporto medesimo. Considerato, inoltre, l'espresso riferimento della norma al solo art. 49 del TUIR, non possono essere beneficiari del Bonus Natale i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, disciplinati dall' art. 50 del TUIR.
Il beneficio in esame, dev'essere riproporzionato in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024. In effetti, così come avviene per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Tuttavia, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
L'Amministrazione Finanziaria ha precisato, inoltre, che il bonus non dev'essere ridotto nel caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
Modalità di richiesta ed erogazione
Il Bonus Natale, che non concorre alla formazione della base imponibile Irpef, è riconosciuto dal datore di lavoro, pubblico o privato, unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, il quale attesta per iscritto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari necessari per beneficiare dell'indennità, indicando, altresì, il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico ( o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale).
Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia avuto nel corso del 2024 più rapporti di lavoro con diversi datori, lo stesso deve presentare la richiesta all'ultimo datore di lavoro, essendo quest'ultimo che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità. In tal caso, il lavoratore deve inoltrare al datore anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell'importo spettante.
Diversamente, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente ed i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
Rideterminazione del bonus nella dichiarazione dei redditi
Il Bonus Natale può essere rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente, computando lo stesso nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, il lavoratore potrà beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025, nei casi in cui lo stesso:
v pur avendo diritto all'indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (come ad esempio i lavoratori domestici);
v non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza;
v abbia cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024.
Analogamente, se il lavoratore ha fruito del bonus pur non avendone i requisiti, ovvero ha ricevuto una somma in misura superiore rispetto a quella effettivamente spettante, e il datore di lavoro non può più effettuare il conguaglio a debito, la restituzione dell'indennità indebitamente ricevuta avviene in dichiarazione dei redditi.
Adempimenti a carico del datore di lavoro
I datori di lavoro che erogano le indennità in esame, recuperano tali somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, dal giorno successivo all'erogazione in busta paga del bonus. Successivamente all'erogazione, i datori sono, altresì, tenuti a verificare in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità medesima e, qualora la stessa risulti non spettante, provvedere al recupero del relativo importo.
Da ultimo, si evidenzia che, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti, i datori di lavoro devono conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione.
CIGO per emergenza climatica: indicazioni sulla presentazione delle domande
La legge di conversione del Decreto Agricoltura (Legge 101/2024) ha introdotto alcune disposizioni sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, ha semplificato l'accesso alla CISOA e alla CIGO in caso di eventi metereologici avversi, per prevenire l'esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, e previsto la possibilità di accedere a CIGS e mobilità per i lavoratori in aree di crisi industriale complessa.
L'INPS, con il Mess. 26 luglio 2024 n. 2735, ha fornito le indicazioni per l'accesso alle misure.
CISOA
Il trattamento di CISOA, previsto per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.
Per la presentazione delle domande entro l'ordinario termine di 15 giorni dall'inizio dell'evento di sospensione o di riduzione, i datori di lavoro dovranno seguire le solite modalità indicando quale causale dell'istanza “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.
CIGO per settori edile, lapideo e dell'escavazione
I datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Patente a punti in edilizia
Si tratta dei cantieri in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile e nello specifico:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
L’impresa o il lavoratore autonomo dovrà richiedere la patente a punti alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dimostrando il possesso della seguente documentazione:
Iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), il possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF).
Una volta accertati i requisiti, l’Ispettorato rilascerà la patente in formato digitale. In attesa del rilascio, le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare nei cantieri, a meno che l’Ispettorato non disponga diversamente con una comunicazione ad-hoc.
La patente verrà revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere il rilascio di una nuova patente.
La patente a punti verrà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione:
- 10 crediti per le violazioni che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale, indicate nell’Allegato I del Testo Unico, come ad esempio la mancata elaborazione del DVR o del Piano di emergenza ed evacuazione;
- 7 crediti per le violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI, come il rischio di esplosione o sprofondamento;
- 5 crediti per l’impiego di lavoratori irregolari;
- 20 crediti per la morte di un lavoratore causata dalla responsabilità del datore di lavoro;
- 15 crediti per un infortunio che causa l’inabilità permanente del lavoratore;
- 10 crediti per un infortunio che causa l’inabilità temporanea del lavoratore.
Nei casi di infortuni che causano la morte o l’inabilità, l’Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente a punti fino a 12 mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad € 6.000,00, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. L'impresa che, al momento della decurtazione, è impegnata nella realizzazione di un lavoro che fa parte di un contratto di appalto o subappalto, potrà comunque portarlo a termine.
Chi ha subito le decurtazioni, potrà recuperare fino a 15 crediti con la frequenza di corsi in materia di sicurezza.
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- coloro che effettuano mere forniture di materiale;
- operatori che svolgono prestazioni di natura intellettuale (progettisti e direttori dei lavori);
- sono esonerate dall’obbligo della patente a punti anche le imprese in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Congedo parentale fino a 6 anni del figlio. Il secondo mese all'80% per il 2024 ed al 60% per il 2025
La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento esclusivamente ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Si sottolinea che:
- la citata modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2024 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla precedente legge di bilancio 2023) dei 3 spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro;
- l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale;
- l’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria;
- il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% per il 2024 ed al 60% a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei 2 genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001 oppure di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.
Ai fini della relativa esposizione nella denuncia UNIEMENS sono stati istituiti nuovi codici evento e nuovi tipi servizio, la cui applicazione è valida a partire dal mese di competenza gennaio 2024.
Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio, febbraio e marzo 2024, nella circolare n. 57/2024 viene indicato che i datori di lavoro dovranno procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e contestualmente dovranno provvedere a conguagliare la prestazione in misura dell’80%.
Per la restituzione della prestazione in misura del 30% già conguagliata i datori di lavoro potranno utilizzare il codice già in uso “M047”.
Tale sistemazione potrà essere effettuata nei flussi di competenza da aprile a giugno 2024.
Prospetto informativo disabili per aziende di pari o superiore a 15 dipendenti
Il 31 gennaio 2024 scade il termine entro il quale bisogna inviare il Prospetto informativo disabili 2024, relativo all’anno 2023, che attesta la situazione occupazionale dei lavoratori disabili presenti in azienda. L’adempimento deve essere assolto, secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, direttamente o tramite intermediario abilitato esclusivamente in via telematica al nodo regionale ove è ubicata la sede legale del datore di lavoro.
Ad essere interessati sono tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati - con almeno 15 dipendenti - che hanno avuto cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre 2023.
Si precisa fin da ora, che il ritardato invio del prospetto annuale sulla forza lavoro aziendale per il calcolo e l’assolvimento della quota di riserva comporta una sanzione di € 702,43 (più maggiorazione di € 34,02 per ogni giorno di ritardo) come indicato dal D.M. n. 194/2021.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile (articolo 3, della legge 68/1999) non è più vincolato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della soglia minima di 15 dipendenti computabili, ma scatta contestualmente al raggiungimento di tale limite. I datori di lavoro pubblici e privati sono quindi obbligati ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall’articolo 1, della L. 68/1999, nel rispetto dei seguenti criteri:
- un lavoratore disabile, se l’azienda ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti;
- due lavoratori disabili, se si occupano da 36 a 50 dipendenti;
- il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all’1% riservato a vedove, orfani o profughi).
Occorre un’attenta valutazione circa la sussistenza dell’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato: infatti, va fatto riferimento non solo alle dimensioni dell’organico aziendale, inteso come numero dei dipendenti in forza ma, soprattutto, alle modalità di computo nonché alle specifiche ipotesi di esclusione di alcuni rapporti di lavoro (ad esempio, dei lavoratori apprendisti) ovvero collegate alla tipologia dell’attività esercitata. Se tutti i 15 lavoratori sono computabili, il datore di lavoro deve presentare agli uffici competenti in materia di collocamento mirato del centro per l’Impiego la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui è scattato l’obbligo, ossia da quando viene assunto il quindicesimo lavoratore.
Dal punto di vista operativo, ai fini dell’adempimento dell’obbligo i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa o mediante la stipula di convenzioni: la richiesta nominativa può essere preceduta dall’istanza di effettuare la preselezione delle persone con disabilità che aderiscono alla specifica occasione di lavoro in base alle qualifiche concordate. Nel caso di mancata assunzione entro il termine previsto, il Centro per l’Impiego avvia i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.
I datori di lavoro che dovessero avere in forza lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, potranno computarli nella quota di riserva - per effetto del comma 3-bis, dell’articolo 4, della legge 68 – qualora gli stessi abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%. L’omessa copertura delle quote riservate ai disabili comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, come meglio sopra specificate.
La Legge di bilancio 2024 e le novità fiscali e previdenziali.
IRPEF: dal 2024 scaglioni di reddito ridotti a tre
Con la L. di bilancio viene attuato il primo modulo di riforma dell’IRPEF che, dal 2024, è calcolata su tre scaglioni di reddito, anziché quattro. Il decreto introduce anche novità in tema di detrazioni fiscali ed incentivi per le nuove assunzioni.
Per l'anno 2024, l'imposta è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Rispetto alle aliquote ed agli scaglioni in vigore nel 2023, viene aumentata la soglia di reddito tassabile con l'aliquota del 23% e, al contempo, è stato soppresso lo scaglione con l'aliquota del 25% riducendo la pressione fiscale.
Detrazione lavoro dipendente
Per il 2024 è stata, altresì, incrementata da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro, di cui all'art. 13 c. 1, lett. a) TUIR.
Così facendo, il legislatore ha ampliato fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che, di conseguenza, viene equiparata a quella attualmente vigente per i pensionati.
La modifica sopra descritta ha reso necessario un intervento normativo anche sul trattamento integrativo, di cui all'art. 1 c. 1 DL 3/2020, il quale, per l'anno 2024, è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l'imposta lorda sia d'importo superiore a quello della detrazione spettante per il lavoro dipendente di cui al suindicato art. 13, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. In tal modo, viene assicurato il mantenimento delle condizioni attualmente previste, nonostante l'incremento della detrazione di 75 euro, in quanto, se venisse considerato l'importo maggiorato, si determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che secondo la disciplina vigente a regime ne sono, invece, destinatari.
Il decreto in esame, inoltre, in funzione dei nuovi scaglioni di reddito, contiene anche una previsione di coordinamento per la determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e delle relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025. Per il calcolo, infatti, dovrà essere considerata come imposta del periodo precedente, quella che il contribuente avrebbe determinato non applicando i nuovi scaglioni e la maggiore detrazione sui redditi di lavoro dipendente.
Riduzione detrazioni per redditi superiori a 50 mila euro
Ulteriore misura che interviene sulla disciplina dell'IRPEF, riguarda i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze), per i quali, l'art. 2 del nuovo decreto prevede una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante per il 2024. Tale riduzione interessa:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi d'assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 c. 4 DL 34/2020.
Si evidenzia, inoltre, che con l’approvazione della versione definitiva del decreto legislativo pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, le donazioni effettuate a favore di ONLUS, delle associazioni che si occupano di iniziative umanitarie (religiose o laiche) e degli enti del terzo settore, non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro. Detti soggetti, sono stati esclusi dall’elenco di cui al suindicato art. 2 con una modifica del testo del decreto approvato in esame preliminare.
Cuneo fiscale
Le norme riconoscono in via eccezionale, anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ed in continuità con quanto disposto dal (Decreto Lavoro) DL 48/2023, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33% totale).
Sì, sottolinea altresì che rispetto alla misura agevolata prevista per il 2022 dalla legge di Bilancio, per il 2024 ai fini del calcolo, i massimali mensili di riferimento -2.692 e 1.923 euro- dovranno essere considerati al netto del rateo di tredicesima ovvero che l'importo della tredicesima non rileverà per la quantificazione della retribuzione imponibile considerata come limite di spettanza dell'esonero e la stessa tredicesima non beneficia della riduzione contributiva.
Decontribuzione aggiuntiva per le lavoratrici con figli
Come ulteriore misura a favore della genitorialità e della famiglia e fermo restando l'esonero contributivo (temporaneo) previsto per i lavoratori subordinati rientranti entro determinati limiti di reddito, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 viene introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 180) e limitatamente per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico).
Per tali lavoratrici è riconosciuto un esonero del 100% (entro il limite massimo di 3000 euro annui/250,00 mensili) della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per il 2024 (periodi paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) in via sperimentale, l'esonero è riconosciuto, anche alle lavoratrici madri di 2 (due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Fringe benefit
Le norme prevedono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste:
- nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
- nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Si ricorderà che il Decreto Lavoro ha elevato per il 2023 il limite di esenzione dei fringe benefit a 3.000 € solo per i lavoratori con figli a carico, mentre per tutti coloro che non hanno figli a carico è ritornato il vecchio limite dei 258 €, mentre nel 2022 il vantaggio dei 3000 era esteso a tutti i dipendenti.
Il regime generale di esenzione in oggetto – in riferimento all'art. 51, c. 3, TUIR – concerne, come detto, non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche, in base al rinvio di cui all'art. 12 Legge 153/69, e successive modificazioni, al medesimo regime fiscale, la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all'art. 12, c. 2, TUIR, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Al fine del beneficio, secondo l'interpretazione già seguita dall'Agenzia delle entrate in relazione alla precedente norma transitoria (concernente il periodo di imposta 2023), la condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Inoltre, sono esplicitamente ricompresi nell'ambito dell'articolo 6 i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi o affidati.
N.B. è prevista una rivisitazione della normativa in materia del Fringe benefit nel corso dell’anno che potrebbe prevedere anche variazioni per periodi precedenti (secondo regola di retroattività).
Premi di risultato: confermata aliquota 5%
La Legge di Bilancio (art. 1 comma 18) conferma anche per l'anno 2024 la riduzione (5%) dell'aliquota Irpef a titolo di imposta sostituiva sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti relative ai premi di produttività.
La volontà del Governo di mantenere l'applicazione dell'imposta sostitutiva al 5% rientra tra le misure volte alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed è in linea con l'obbiettivo di incentivare l'utilizzo di sistemi premiali connessi all'incremento della produttività aziendale, anche a fronte dei positivi dati rilevati dal Ministero del Lavoro circa l'andamento del deposito dei contratti collettivi che prevedono premi di risultato e partecipazione agli utili d'impresa.
Il premio di risultato “detassato” (introdotto nella versione attuale dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede la possibilità di applicare su somme riconosciute a titolo premiale un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
Anche per l'anno 2024 l'aliquota di tale imposta sostitutiva è confermata al 5%.
Restano invariati i limiti e le condizioni previste dalla Legge e dalle note di prassi dell'Agenzia delle Entrate per consentire il beneficio della cosiddetta “detassazione”.
N.B. per poter usufruire della detassazione sui premi di risultato, occorre stilare un accordo sindacale da depositare all’ispettorato del lavoro. Inoltre si ricorda che tale quota è soggetta sempre a contribuzione.
L'aliquota agevolata (5% per il 2024) è applicabile a fronte premi di risultato, erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2015, di ammontare variabile (comunque entro un limite complessivo “premiale” per singolo lavoratore non superiore a euro di 3.000 euro lordi) la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con specifico decreto del Ministero del Lavoro, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Il particolare regime fiscale di “detassazione” trova applicazione esclusivamente per i titolari di reddito di lavoro dipendente (nell'anno precedente l'erogazione del premio) di ammontare non superiore ad euro 80.000.
Detassazione lavoro notturno e festivo dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Al fine di contrastare la mancanza di offerta di lavoro e la conseguente carenza di personale nel settore turistico ricettivo e termale, la legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 21) prevede che, dal 1°gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato del settore turistico alberghiero (inclusi gli stabilimenti termali), titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, (ai sensi del D.Lgs. 66/2003), effettuato nei giorni festivi.
Il Datore di lavoro provvede al riconoscimento del trattamento il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.
Congedo parentale: incremento dell'indennità economica
Nel quadro degli interventi in favore della genitorialità, come già per il 2023, il legislatore con la legge di Bilancio 2024, interviene nuovamente attraverso le disposizioni contenute all'art. 36, sulla disciplina sull'istituto del congedo parentale attraverso un parziale potenziamento della prevista indennità economica erogata dall'INPS.
Fermo restando quindi i limiti di durata massima complessiva (tra i due genitori) e le modalità di fruizione che rimangono invariate, dal 1° gennaio 2024 (e fino al 31 dicembre 2024) i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro, di:
- due mesi (per il solo 2024) di congedo parentale indennizzato dall'INPS nella misura dell'80%;
- per gli ulteriori mesi fruibili l'indennità riconosciuta resta confermata nella misura standard del 30%.
Vale la pena di sottolineare che trattandosi di misura di carattere strutturale a partire dal 2025, l'indennità riconosciuta dall'INPS sarà pari a:
- un mese di congedo parentale (in alternativa tra i due genitori) indennizzato nella misura dell'80% per il primo mese;
- un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura del 60%;
- indennità standard pari al30% per i mesi successivi.
Pensioni
La Legge di Bilancio 2024 per esigenze di finanza pubblica riserva delle restrizioni sul capitolo previdenza.
È confermata la proroga di un anno di «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi). Tuttavia, chi aderirà nel 2024 avrà l'assegno un po' più leggero. L'intera pensione sarà infatti calcolata con il sistema contributivo e non più con il sistema misto. La misura dell'assegno non potrà essere superiore a 2.272€ euro lordi al mese (quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dell'età di 67 anni in luogo delle cinque volte attuali (cioè 2.840€).
Aumenta la durata delle finestre mobili, che rappresenta il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e la percezione del primo rateo pensionistico. Rispetto agli attuali tre mesi (sei mesi per i dipendenti pubblici) l'attesa sale a sette mesi per i privati e a nove mesi per i dipendenti pubblici.
Confermato l'incentivo al posticipo al pensionamento cioè la facoltà per l'assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%).
Chi ha maturato i requisiti di «Quota 103» entro il 31 dicembre 2023 mantiene le condizioni più favorevoli previgenti. In particolare il calcolo con il “Opzione Donna” viene confermata con le restrizioni attuali (cioè solo caregivers, invalidi 74% e disoccupate) a condizione che siano raggiunti 61 anni (ora 60 anni) e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
L'Ape Sociale viene prorogata sino al 31 dicembre 2024 si incrementa il requisito anagrafico: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento con almeno 63 anni e cinque mesi. Salta, inoltre, l'ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Si introduce l'incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui. L'assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell'importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all'inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni.
Per i contributivi puri, cioè i soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995 viene eliminato il limite di 1,5 volte l'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi ma viene inserito un limite diversificato per accedere alla pensione a 64 anni e 20 anni di contributi. In particolare, si sale a 3 volte l'assegno sociale salvo si tratta di donne con figli nel quale caso la soglia resta pari a 2,8 volte se c'è solo un figlio e scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli.
La pensione a 64 anni e 20 anni di contributi, inoltre, registra ulteriori strette:
L'assegno non potrà eccedere le 5 volte il minimo INPS (cioè, circa 2.840 € lordi al mese) sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè, l'età di vecchiaia). Fino al 31 dicembre 23 non vi era tale limite.
Avrà una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti (oggi non prevista).
Il requisito contributivo di 20 anni dovrà essere adeguato alla speranza di vita ISTAT, anche per quello anagrafico.
Esonero contributivo per assunzione di donne disoccupate vittime di violenza
Per i datori di lavoro privati che nel, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del cosiddetto “Reddito di Libertà” (art. 105-bis DL 34/2020 conv. in Legge 77/2020), al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto un esonero contributivo (con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferme restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.
In sede di prima applicazione, l'esonero contributivo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del reddito di libertà nell'anno 2023:
ü in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.
ü nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l'esonero contributivo spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. In caso di trasformazione a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione.
L'esonero contributivo in parola è riconosciuto nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS come per analoghi provvedimenti a risorse contingentate, provvede al monitoraggio e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato non prenderà in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi in parola.
NON sono stati invece prorogati i seguenti sgravi contributivi
Under 36 e Donne che fino al 31/12/2023 erano al 100%.
Si ha un ritorno ai vecchi sgravi al 50% sia per quello “Strutturale ai sensi dell’art. 1 L. 205/2017” denominata UNDER30 per giovani senza alcun impiego a tempo indeterminato fino ad un massimo di €3000/annui per 36 mesi (con messaggio INPS n. 4178/2023) che per le Donne ed Over50 che torna alla L. 92/2012, ovvero al 50% anch’essa, sempre per 12 o 18 mesi, esclusi dal premio INAIL.Decontribuzione Sud prorogata fino al 30 giugno 2024
Il Ministero del Lavoro ha comunicato che la Commissione UE ha accolto la richiesta di prorogare la Decontribuzione Sud per ulteriori 6 mesi. L’agevolazione per i datori di lavoro del Mezzogiorno, inizialmente in scadenza il 31 dicembre 2023, è stata autorizzata fino al 30 giugno 2024.
La Commissione Europea, accogliendo la richiesta avanzata dal Ministero del Lavoro, ha autorizzato l’utilizzo della misura Decontribuzione Sud, per ulteriori 6 mesi, fino al 30 giugno 2024.
L’agevolazione, introdotta con la Legge di Bilancio 2021, pur prevista fino al 2029 necessita, infatti, di apposita autorizzazione della Commissione UE per la sua applicazione e fruizione in quanto aiuto di Stato. Lo ha comunicato il 19 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro.
Cosa prevede la misura
Il bonus Decontribuzione Sud prevede un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati, con sede in una delle regioni del Mezzogiorno, per i rapporti di lavoro dipendente, a prescindere dalla tipologia, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
Le regioni interessate sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (regioni con PIL inferiore al 75% della media EU27) e Abruzzo, Molise e Sardegna (regioni con PIL tra il 75% e il 90% della media EU27).
Il beneficio è modulato come segue:
Periodo di spettanza |
Misura decontribuzione |
Dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2025 |
30% |
Biennio 2026-2027 |
20% |
Biennio 2028-2029 |
10% |
Sgravi INAIL per osservanza materia 81/08 salute e sicurezza
INAIL – COMUNICATO DEL 3 AGOSTO 2023
Lo scorso 3 agosto l’INAIL, con un comunicato pubblicato sul proprio portale istituzionale, ha reso disponibile la versione aggiornata del modulo OT23 e la relativa guida alla compilazione per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2024.
Il modello è utilizzabile per accedere alla riduzione dei premi in presenza a seguito di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori per legge (D.lgs 81/08). La domanda deve essere presentata in sede di autoliquidazione 2023/2024, entro il 29 febbraio 2024 e la riduzione varia da un minimo del 5 ad un massimo del 28%.
Gli interventi migliorativi per la prevenzione effettuati dal datore di lavoro consentono alle aziende di conseguire una riduzione del tasso di premio previa domanda, da inoltrare esclusivamente in modalità telematica entro la fine di febbraio dell'anno seguente a quello di riferimento. Nella domanda il datore di lavoro dichiara di essere consapevole che lo sconto è subordinato al possesso del DURC, all'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all'attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
Nei primi due anni di attività la riduzione è fissa e pari all'8%.
Il modulo indica gli interventi articolati nelle seguenti sezioni:
– prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
– prevenzione del rischio stradale;
– prevenzione delle malattie professionali;
– formazione, addestramento, informazione;
– gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
– gestione delle emergenze e Dpi.
Le modifiche più significative apportate al modello di quest’anno riguardano le seguenti sezioni:
SEZIONE A
Per gli interventi A-3-2 (sostituzione di macchine ante 1996), A-3.4 (installazione su macchine operatrici semoventi di sua proprietà di dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro) e A-3.5 (installazione di barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali da quelle di pertinenza delle macchine operatrici) è stata riformulata la descrizione dell’intervento e/o della documentazione da presentare, sia per facilitare l’utente nel fornire la documentazione richiesta, sia per facilitare la necessaria fase di verifica tecnico/ammnistrativa.
Relativamente all’intervento A-3.6 è stato previsto un ampliamento che consente di poter sostituire il trattore sia con uno analogo munito di strutture antiribaltamento (ROPS) sia con uno munito di protezione contro lo schiacciamento causato dalla caduta degli oggetti sulla cabina di pilotaggio (FOPS).
Per quanto riguarda l’intervento A-5.1 (prevenzione dei rischi derivanti dalle punture di imenotteri) si osserva una parziale riformulazione dell’elenco dei documenti da produrre, con particolare riferimento alla relazione nella quale dovranno essere riportate indicazioni sull’attività svolta dall’impresa, sul tipo di formazione impartita e, infine, sulle valutazioni del medico competente.
SEZIONE B
Per quanto concerne la prevenzione del rischio di incidente stradale legato allo stato di ebbrezza (punto B-10), è stata considerata la difficoltà logistica dell’azienda di far eseguire controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, di competenza esclusiva del personale medico. Per questo motivo è stata ridotta notevolmente la documentazione da fornire, richiedendo in buona sostanza la sola attestazione dell’acquisto e dell’installazione dei dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (ignition interlock devices).
SEZIONE C
Per l’intervento C-1.2 (interventi di insonorizzazione di uno o più ambienti di lavoro) è stato esplicitato il riferimento alla norma UNI 11347 per l’univoca identificazione delle strutture idonee all’insonorizzazione.
Tra i sistemi di aspirazione dell’aria richiamati al punto C-2.2 non sono più previsti quelli destinati nello specifico alla manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata (articolo 237, d. lgs.81/2008).
Per le altre fattispecie della sezione C del modello OT23 2024, le modifiche apportate hanno il solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto per ottemperare ai singoli interventi.
SEZIONE D
Per quanto riguarda il punto D-3, constatate le sue caratteristiche (contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti), è stata fatto espresso riferimento alla necessità che l’intervento venga erogato in modo sistematico e ripetuto nel tempo, e non una tantum, al fine di considerare la sua attuazione effettiva ed efficace in fase di valutazione della richiesta.
SEZIONE E
Per l’intervento E-3 (adozione e mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali) viene data l’indicazione di fornire contestualmente anche il “programma di audit”: tale richiesta è stata inserita nell’ottica di agevolare le aziende che possono effettuare gli audit di verifica del sistema di gestione nel corso di più anni.
L’elenco dei sistemi di gestione previsti al punto E-4 del precedente modello, è stato ampliato con un’ulteriore tipologia specificatamente dedicata ai lavoratori delle aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato. Anche per questo intervento, tra i documenti necessari è stato previsto il documento contenente il “programma di audit”.
Al punto successivo E-5 è stato riformulato il testo per chiarire quale documentazione sia necessaria ad evidenziare l’effettivo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV) sull’attuazione del modello, al suo mantenimento e, infine, al suo aggiornamento.
Dalla lista degli interventi del modello OT23 2024 sono stati eliminati il punto E-9 (Prassi di Riferimento UNI/PdR 18 :2016 “Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi della UNI ISO 26000”) e il punto E-14. Nel primo caso, l’eliminazione si è resa necessaria in quanto le prassi di riferimento hanno validità quinquennale; nel secondo caso l’eliminazione è motivata dal fatto che la Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è da molto tempo non attiva: conseguentemente non ha valutato e pubblicato alcuna prassi di riferimento.
Per l’intervento E-17, che prevede l’adozione un sistema di rilevazione dei mancati infortuni è stato precisato che l’intervento non si ritiene attuato qualora venga documentato un unico caso di “mancato infortunio”.
SEZIONE F
Modifiche hanno riguardato l’intervento F-2 (adozione di un defibrillatore, in aziende per le quali tale dispositivo non è obbligatorio per legge), con particolare riguardo alla documentazione da produrre. Viene ora richiesta anche la ricevuta dell’avvenuto invio.
Per quanto concerne infine intervento F-7, che prevede l’adozione di sistemi di controllo a distanza dell’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori, è stata ampliata la platea dei dispositivi idonei a comprovare l’attuazione di questo specifico intervento. Nel caso di specie è stata prevista anche la possibilità di installare sistemi a controllo semi-attivo oltre a quelli di tipo attivo, già considerati nel precedente modello OT23.
Incentivi per lavoratori post pensionamento.
➢ Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);
➢ Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2023;
➢ Circolare INPS n. 82 del 22/09/2023.
L’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo (c.d. “quota 103”: almeno 62 anni di età e anzianità contributiva minima di 41 anni), in caso di rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
L’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore dipendente costituisce il presupposto applicativo dell’incentivo al posticipo del pensionamento.
In caso di domanda presentata precedentemente alla prima decorrenza utile all’accesso al citato trattamento pensionistico, la rinuncia produce effetto da tale data.
In caso di domanda presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile, la rinuncia produce effetto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia.
L’esercizio della facoltà produce effetto con riferimento a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui è o sarà titolare il lavoratore.
Oltre che nelle ipotesi di maturazione dei requisiti previsti per l’accesso ai trattamenti pensionistici a cui di seguito si accennerà, si decade dalla spettanza dell’incentivo anche nella particolare ipotesi di revoca della facoltà di rinuncia; in tal caso gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la revoca è esercitata.
Al pari dell’esercizio della facoltà di rinuncia, anche l’eventuale revoca di quest’ultima è esercitabile soltanto una volta.
Possono accedere all’incentivo in esame tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, i quali maturino i requisiti utili ad accedere al citato trattamento pensionistico ai sensi delle previsioni della legge di bilancio 2023, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.
Nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 risultino soddisfatti i requisiti prescritti per la pensione anticipata flessibile, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023.
L’incentivo in oggetto consiste nel venir meno dell’obbligo di versamento della quota IVS a carico del dipendente da parte del datore di lavoro, il quale corrisponde tale importo al lavoratore.
Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
Sotto il profilo temporale, l’incentivo in oggetto cessa di produrre effetti in caso di esercizio della revoca della facoltà di rinuncia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, o al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia o al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
L’incentivo in argomento, sostanziandosi nell’abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione; di conseguenza, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, esso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro.
Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non incidono sulla retribuzione pensionabile; pertanto, con riferimento alla quota di pensione contributiva, l’incentivo inciderà sul montante contributivo individuale, determinato applicando all’imponibile un’aliquota di computo pari alla sola quota IVS a carico del datore d lavoro.
L’applicazione della misura agevolativa in esame non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e non comporta la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo in trattazione è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore eventualmente non trattenuti a seguito della fiscalizzazione.
Pertanto, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore, l’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.
Qualora per il rapporto di lavoro stia trovando applicazione l’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore – disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) – l’incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell’esonero applicato a titolo di esonero parziale della quota IVS a carico del dipendente, così determinando un abbattimento dell’accredito contributivo pari alla sola quota residua.
L’incentivo al posticipo del pensionamento, inoltre, risulta applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente.
Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza; entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.
Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e a non trattenerla.
Qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede – tramite conguaglio – al recupero di quanto precedentemente versato.
Istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio contributivo sulle assunzioni di soggetti UNDER 36
A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’INPS è intervenuto il 22 giugno u.s. con la circolare n° 57 per fornire le istruzioni applicative dell’esonero contributivo totale a carico del datore di lavoro in favore delle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore ai 36 anni di età (limite di 35 anni e 364 giorni al momento dell’assunzione), che non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
La circolare individua sia le modalità operative riguardanti l’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato venutesi ad instaurare nel periodo compreso tra luglio-dicembre 2022 (che prevedono un tetto massimo di 6.000,00 € annui) sia quelle intervenute nel periodo gennaio-dicembre 2023 con soglia di 8.000,00 € annui.
A tal proposito:
- nel primo caso, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500,00 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo;
- nel secondo caso, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Sebbene si tratti di un esonero totale, ci sono alcune voci da scomputare poiché non oggetto di sgravio:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di cui all’articolo 40 dello stesso decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del medesimo decreto legislativo;
- il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione degli esoneri in commento le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Inoltre, si fa presente che, nei casi di trasformazione dei rapporti a termine, si procederà alla restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40 per cento (ex art. 2, comma 30, della legge 92/2012).
L’istituto poi inserisce un elenco dettagliato delle condizioni sia generali che specifiche per la legittima fruizione dell’agevolazione. In ordine alle condizioni generali si ricorda, a titolo esemplificativo, che:
- è necessario rispettare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto – la propria volontà di essere riassunto;
- è necessario che l’assunzione non riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data di licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
- vi sia regolarità contributiva ai sensi della normativa in materia di DURC;
- si rispettino le norme a tutela delle condizioni di lavoro e gli altri obblighi di legge;
- si rispettino gli accordi e i CCNL, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre (IMPORTANTE!!!!):
- il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. Infatti, se il lavoratore, per il quale è stato già parzialmente fruito l’esonero in trattazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione;
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti e nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima. In caso contrario prevale il criterio cronologico e beneficia dello sgravio il datore che provvede per primo all’assunzione;
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all’articolo 1406 c.c., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tale caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
- analogamente, la fruizione degli esoneri è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
- nell’ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa del licenziamento del lavoratore entro i primi 9 mesi dall’assunzione il periodo fruito che l'INPS dovrà recuperare deve essere comunque computato nel calcolo del periodo residuo spettante al medesimo o altro datore di lavoro.
Nell'ipotesi di cessazione anticipata e successiva riassunzione da parte del medesimo o atro datore di lavoro, il periodo residuo incentivato ai sensi dell'art. 1, c. 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge di Bilancio 2023) può essere riconosciuto solo se la riassunzione avviene entro il 31 dicembre 2023. Laddove il rapporto venga re-instaurato in data successiva, nell'eventuale periodo residuo verrà riconosciuto l'esonero originariamente previsto dalla L. 205/2017, pari al 50% dei contributi (in luogo del 100% previsto per il 2023), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.
Gli esoneri contributivi in trattazione non sono cumulabili con altri incentivi quali donne svantaggiate e Decontribuzione sud. Tuttavia, è possibile usufruire prima dell’esonero donne per contratti a tempo determinato e poi dell’esonero under 36 per la trasformazione a tempo indeterminato.
Il recupero delle pregresse mensilità (da luglio 2022 a dicembre 2022 e da gennaio 2023 alla data di pubblicazione della presente circolare) può essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Infine, l’Istituto sottolinea che, qualora i datori di lavoro abbiano temporaneamente fruito di altri esoneri (es. Decontribuzione sud) in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea, potranno beneficiare dello sgravio under 36 previa restituzione delle agevolazioni già godute.
INCENTIVI ALLE IMPRESE CAMPANE DEL SETTORE TURISTICO PER ASSUNZIONI E TIROCINI EXTRA-CURRICULARI
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – D.G.R. N. 163 del 28 MARZO 2023
La Giunta regionale della Campania, considerato che il turismo è un comparto strategico per il tessuto socioeconomico del territorio campano, colpito da una grave carenza di personale anche per la forte difficoltà nel reperirlo, con delibera n° 163 del 28 marzo u.s., ha varato un nuovo pacchetto di incentivi assunzionali che riguarderanno le imprese private del settore turistico. L’ammontare complessivo delle risorse è pari a 16 milioni di euro e sarà così suddiviso:
- 14 milioni per assunzioni a tempo determinato e indeterminato;
- 2 milioni per le attivazioni di tirocini extra-curriculari.
Beneficiari della misura sono le imprese private del Settore Turistico, costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa, che assumono, a decorrere dalla data del 1° aprile 2023, lavoratori in qualità di dipendenti o attivano tirocini presso un’unità operativa ubicata nella Regione Campania, identificate dai seguenti codici ATECO:
Codice Ateco |
Titolo Ateco |
Codice Ateco |
Titolo Ateco |
55.10.00 |
Alberghi |
56.10.12 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
55.20.10 |
Villaggi turistici |
56.30.00 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina |
55.20.51 |
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
93.11.20 |
Gestione di piscine |
55.20.52 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
93.21.01 |
Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi |
55.30.00 |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
93.29.20 |
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
56.10.11 |
Ristorazione con somministrazione |
52.22.09 |
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per le vie d’acqua |
I Bonus assunzionali, erogati a titolo di contributo una tantum, saranno così modulati:
- 7.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato con impegno orario di almeno 24 ore settimanali;
- 2.500 euro per contratti a tempo determinato maggiori o uguali a 6 mesi con impegno orario di almeno 24 ore settimanali (vi rientrano anche le proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato inizialmente inferiori a 6 mesi);
- 4.500 euro per trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine.
Tutte le assunzioni dovranno comportare un incremento occupazionale netto. Per il calcolo dell’incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno. Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente, ai fini della modalità di calcolo dell’incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.
Per gli incentivi ai tirocini extra-curriculari si prevede, invece, un contributo una tantum pari a euro 2.500, ma a condizione che:
- la durata del tirocinio sia maggiore o uguale a 4 mesi;
- il tirocinante abbia un’età inferiore o uguale a 25 anni alla data di inizio del tirocinio.
Trattasi di tirocini realizzati conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale (R.R. n. 4/2018 e s.m.i) e per i quali viene riconosciuta al tirocinante – da parte dell’azienda ospitante – una borsa mensile di almeno 700 euro.
Ulteriori requisiti richiesti ai futuri candidati:
- essere residenti in Campania e iscritti ad uno dei CPI della Campania, privi di occupazione, che hanno rilasciato la DID (i quali potranno presentare domanda di adesione al Centro per l’Impego territoriale);
- essere privi di legami di parentela o affinità fino al 3° grado con gli amministratori e/o i legali rappresentanti dei beneficiari dell’intervento.
Le aziende richiedenti potranno inoltrare la domanda esclusivamente in modalità telematica a partire dalle 12.00 del 2 maggio 2023 sul portale https://servizi-digitali.regione.campania.it/.
L’incentivo interesserà le assunzioni e le trasformazioni verificatesi a partire dal 1° aprile 2023, operando quindi retroattivamente. Le domande verranno accettate fino all’esaurimento delle risorse previste.
Al momento della presentazione della domanda, le imprese proponenti dovranno possedere e autocertificare tutta una serie di requisiti, tra cui:
- regolare iscrizione presso il Registro Imprese della CCIAA competente per territorio;
- regolarità contributiva – comprovata da DURC positivo – per la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;
- essere in regola con le norme sul lavoro, la sicurezza dei lavoratori e con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- essere dotati di copertura INAIL per il personale impiegato e per i destinatari;
- non aver percepito contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le medesime attività in oggetto.
Per approfondire gli ulteriori requisiti richiesti alle imprese si consiglia di consultare l’avviso pubblico sul sito ufficiale della Regione in allegato al seguente link:
L’incentivo verrà erogato dopo:
- la conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato;
- 6 mesi dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato;
- 12 mesi dall’inizio del contratto a tempo indeterminato;
- la conclusione del tirocinio.
I beneficiari dovranno presentare richiesta di erogazione sulla piattaforma dedicata, allegando le ricevute dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario degli stipendi o delle borse di tirocinio dei destinatari. I Bonus Assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
Si ricorda che ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una “impresa unica” non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell’arco di 3 esercizi finanziari.
I Bonus assunzionali non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari ove esplicitamente vietato dai dispositivi nazionali vigenti in materia o con quelli già oggetto di programmazione della Regione o con quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall’Unione Europea.
DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE VISIVA PER VIDEOTERMINALISTI: CONDIZIONI E LIMITI DI SPESA
Con la circolare n° 11 del 24 marzo 2023, l'INAIL fornisce istruzioni in merito alla fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.
La circolare fa seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22 dicembre 2022 C-392/2021 la quale, invocata per dubbi interpretativi inerenti alla direttiva 90/270 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute per le attività svolte al videoterminale, ha disposto che sia il datore a dover fornire, a sue spese, gli occhiali ai propri dipendenti, anche a fronte di un disturbo solo transitorio, reversibile e senza rischi. Infatti, ferma restando la distinzione operata dall’art. 9, paragrafo 3, della direttiva sopra citata tra dispositivi “normali di correzione” e “speciali di correzione” basata sul rapporto funzionale intercorrente tra tali strumenti e l’attività lavorativa svolta, la CGUE ha fornito una interpretazione ampia ed inclusiva, ricomprendendo nel novero dei secondi anche occhiali e lenti da vista, purchè serventi a correggere o a prevenire disturbi visivi specificamente connessi al lavoro svolto e accertati in seguito agli esami oculistici previsti ex lege. Su tali presupposti, la Corte ha fatto salva anche la possibilità che i dispositivi in questione siano correttivi di danni già esistenti e possano essere utilizzati, senza alcuna restrizione, al di fuori del contesto lavorativo.
A questa posizione elastica si contrappone, invece, quella più rigida dell’INAIL; l’Istituto, infatti, nella circolare in argomento esclude puntualmente che i normali occhiali da vista rientrino e nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e in quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV); pertanto, la prescrizione da parte dell'oftalmologo di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.
Per DSCV si intendono quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.
Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione. Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest'ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.
A tal proposito, la circolare ricorda quanto previsto dall’art. 176 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sorveglianza sanitaria: i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:
- in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica;
- in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quinquennale negli altri casi;
- nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia (affaticamento oculare).
Al termine della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente adotta i provvedimenti segnalanti la presenza/assenza e la significatività o meno di astenopia e, qualora ne ravvedesse la necessità, prescrive i dispositivi correttivi di cui munirsi.
In esito ai descritti adempimenti, il datore di lavoro autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa.
Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro, il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.
Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo. La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie.
Il rimborso è comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.
Sgravio contributivo spettante per assunzioni di soggetti percettori di RdC
Ai datori di lavoro che assumano soggetti beneficiari di Reddito di Cittadinanza, infatti, il legislatore riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso. La misura dell’incentivo, comunque, non può superare 780,00 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo l’incentivo è riconosciuto nella misura di cinque mensilità.
Come già evidenziato, la legge n. 234/2021 ha esteso la misura anche alle assunzioni a tempo parziale e\o a tempo determinato, ha soppresso l’onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti tramite la piattaforma digitale ANPAL dedicata al Rdc e ha riconosciuto parte del bonus alle Agenzie per il lavoro accreditate dall’ANPAL per l’opera di intermediazione prestata.
Lo sgravio riconosciuto è pari alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780,00 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto.
E' compito dell'Istituto previdenziale, dell’ANPAL e dell’INL accertare la sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo.
Questo, infatti, è subordinato al possesso del documento di regolarità contributiva (DURC), all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’INPS comunica, inoltre, di aver aggiornato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero in oggetto denominato «SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del D.L. n. 4/2019» presente nella sezione «Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo)», recependo sia l’estensione delle fattispecie contrattuali incentivabili, sia l’introduzione dell’esonero per le agenzie per il lavoro.
In caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione da parte di un’agenzia per il lavoro, a partire dal mese di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio in commento, i datori di lavoro devono esporre nella denuncia mensile Uniemens in “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
– “CodiceCausale” il valore “RDCM”;
– “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;
– “AnnoMeseRif” l’anno e il mese di riferimento del conguaglio;
– “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
L’esposizione dei dati relativi agli arretrati può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Inoltre l'INPS non indica la quota da suddividere tra datore di lavoro e lavoratore.
Bonus ottobre e novembre 2022 da €200 e €150
- BONUS € 200,00 ex luglio da erogare ad ottobre 2022.
La circolare INPS n. 111 del 07/10/2022, ha previsto una estensione del bonus di € 200,00 per i lavoratori che non hanno potuto percepirlo nel mese di luglio dovuta da contribuzione figurativa (eventi di malattia, maternità, cassa integrazione ecc.). Difatti, ai sensi dell’art. 22 del D.L. 115/2022 (decreto Aiuti bis), ha previsto per i lavoratori in forza a luglio 2022 che non hanno percepito il bonus con il D.L. 50/2022 poiché interessati da contribuzione figurativa, possano percepirlo nel mese di competenza ottobre 2022.
I requisiti per percepirlo sono:
- Siano in forza ad ottobre 2022;
- Abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio (anche con altro datore di lavoro);
- Abbiano avuto almeno una contribuzione figurativa nel mese di luglio non superiore ad € 2.692,00 nel periodo tra il 01/01/2022 e il 18/05/2022; a causa di tali eventi, non abbiano usufruito dell’esonero dello 0,8%.
Per poterlo percepire, devono comunicarlo al proprio datore di lavoro attraverso un modello di autocertificazione “DRESP” ad hoc, che gli sarà consegnato.
- BONUS € 150,00 di novembre 2022.
Con il D.L. n. 144/2022, l’INPS in data 17/10/2022, ha istituito le modalità operative con la circolare n. 116, per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti con contratto subordinato a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre oltre ai seguenti contratti subordinati:
- stagionali
- con contratti a tempo determinato
- contratti intermittenti
- iscritti al fondo pensioni
- lavoratori dello spettacolo.
Vengono altresì esclusi i lavoratori non titolari dei trattamenti di cui all’art. 19 commi 1 e 16, quali ad esempio:
- pensionati;
- percettori di reddito di cittadinanza;
- percettori di Naspi;
- lavoratori domestici.
La norma prevede che il datore di lavoro debba erogare, nella competenza del mese di novembre 2022, quindi che saranno elargiti ai primi di dicembre, un importo di 150 euro a titolo di indennità una tantum ai lavoratori dipendenti a condizione che la retribuzione imponibile del mese di novembre non superi l’importo di € 1.538,00.
La normativa prevede la presentazione al datore di lavoro della dichiarazione di non titolarità delle prestazioni in cui all’art 19 commi 1 e 16, di cui non è ancora operativo il modello di autocertificazione.
Lo studio si riserva di comunicare con ulteriore circolare il modello di autocertificazione.
Infine le modalità per la compilazione del flusso UniEmens e per di recupero del credito generato dal riconoscimento di tale indennità nel mese di competenza di novembre 2022 dovrà essere indicato il valore “L033”.
Sgravi contributivi per lavoratrici rientrate dal congedo di maternità
L'Inps, con la Circolare n°102 del 19 settembre 2022, rende operativo lo speciale esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
Come noto, la misura era stata prevista in base all’art. 1, comma 137, della legge 234/2021 (id: legge di bilancio 2022), in via sperimentale per il solo anno 2022 e prevede, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’art. 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n°151 e sia rientrata al lavoro entro il 31.12.2022, ancorché abbia fruito dell'astensione facoltativa.
La misura agevolativa in trattazione si applica esclusivamente sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, compreso il contratto di apprendistato, intermittente, di lavoro domestico, e le assunzioni a scopo di somministrazione. Conseguentemente, l'Istituto chiarisce che l'esonero non costituisce aiuto di Stato e non è soggetto ad autorizzazione comunitaria, e, parimenti, non richiede neppure il possesso del Durc.
Quanto al coordinamento con eventuali altre agevolazioni, esso risulta ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’art.1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.
Per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento i datori di lavoro privati dovranno inoltrare all’INPS apposita domanda.
La richiesta dovrà essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo, ma non prima del periodo OTTOBRE 2022.
Da ultimo, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della circolare.
Sgravio contributivo per assunzione di dipendenti di aziende in crisi
L’incentivo in parola spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
La misura consiste in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa in crisi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al possesso di DURC regolare, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’incentivo in parola non spetta
- qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto;
- se presso il datore di lavoro che assume o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore;
Sono esclusi dai rapporti incentivabili i lavoratori intermittenti (anche a tempo indeterminato), dirigenti, prestatori di lavoro occasionali (art. 54 bis DL 50/2017), gli apprendisti ed i lavoratori domestici. L’incentivo, invece, spetta per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
L’Istituto comunica che all’interno dell’applicazione Portale delle agevolazioni sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “ES119”, volto alla richiesta dell’esonero in trattazione, compilando il quale il datore di lavoro dichiara:
– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
– il codice fiscale relativo all’azienda di provenienza;
– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
– l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
La circolare ricorda, infine, che i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell’istanza, i nominativi dei lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando i campi secondo le istruzioni in essa riportate.